Language of document :

Ricorso proposto il 15 giugno 2012 - FC Dynamo-Minsk / Consiglio

(Causa T-275/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Football Club "Dynamo-Minsk" ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keeffe, solicitor e B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che le misure controverse sono viziate da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione, in quanto il Consiglio non ha tenuto conto del carattere specifico dello sport e/o del diritto fondamentale alla diversità culturale nell'imporre le misure restrittive nei confronti della ricorrente, che è una società calcistica professionistica europea che riveste un importante ruolo sportivo e culturale.

Secondo motivo, con cui si afferma che le misure controverse violano l'obbligo di motivazione per quanto concerne l'inserimento della ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive.

Terzo motivo, con cui si asserisce che le misure controverse violano i diritti della difesa e il diritto a un equo processo in quanto non forniscono alla ricorrente la possibilità di esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa, compreso il diritto di essere sentita. Dato lo stretto rapporto tra i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, è stato inoltre violato il diritto della ricorrente ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Quarto motivo, con cui si sostiene che le misure controverse violano il diritto di proprietà in quanto costituiscono un'ingerenza ingiustificata nella capacità della ricorrente di operare come società calcistica professionistica europea e di soddisfare le sue funzioni sociali, educative e culturali.

Quinto motivo, con cui si afferma che le misure controverse violano il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne il diritto di proprietà della ricorrente e i suoi diritti alla diversità culturale, in particolare poiché tali misure non forniscono garanzie tese ad assicurare che la ricorrente possa continuare ad esercitare le sue funzioni sportive e culturali come società calcistica professionistica europea.

____________