Language of document : ECLI:EU:C:2023:693

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

21 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 60, paragrafo 2 – Acquisizione dell’origine delle merci – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 32 – Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori –Allegato 22-01 – Regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato – Nozione di “profilato cavo” – “Sbozzi di tubo” in acciaio di cui alla sottovoce 7304 49 del sistema armonizzato, ottenuti per formatura a caldo e che consentono la produzione di tubi di acciaio mediante formatura a freddo, rientranti nella sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato – Validità della regola primaria»

Nella causa C‑210/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 2 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2022, nel procedimento

Stappert Deutschland GmbH

contro

Hauptzollamt Hannover,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente della Decima Sezione, facente funzione di presidente della nona Sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: K. Hötzel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Stappert Deutschland GmbH, da K.H. Felderhoff, Rechtsanwalt, K. Harden, Rechtsanwältin, e H.-M. Wolffgang, Steuerberater;

–        per lo Hauptzollamt Hannover, da T. Röper;

–        per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da B. Coene e Z.-Z. De Decker, in qualità di periti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann, F. Moro e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle modalità relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU 2018, L 192, pag. 1) (in prosieguo: la «regola primaria»), in quanto quest’ultima contiene un criterio specifico relativo ai «profilati cavi della sottovoce 7304 49» (in prosieguo: il «criterio relativo ai profilati cavi») e sulla validità di tale regola.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stappert Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Stappert») e lo Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio doganale») in merito all’acquisizione di origine di prodotti cavi diritti e di spessore regolare rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)], nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

4        Il capitolo 72 del SA è intitolato «Ghisa, ferro e acciaio».

5        Le note esplicative del SA relative a tale capitolo 72, che si applicano mutatis mutandis ai prodotti del capitolo 73 del SA, sotto il titolo «Considerazioni generali» enunciano quanto segue:

«(...)

IV.      Ottenimento di prodotti finiti

I semiprodotti, e in certi casi i lingotti, sono trasformati ulteriormente in prodotti finiti.

Si distinguono generalmente in prodotti piatti (larghi piatti, bande larghe, lamiere, reggette) e prodotti lunghi (bordione, barre, profilati, fili).

Queste trasformazioni sono ottenute, in particolare, per deformazione plastica sia a caldo a partire da lingotti o semiprodotti (laminazione a caldo, fucinatura, filatura a caldo), sia a freddo a partire da prodotti finiti a caldo (laminazione a freddo, estrusione, trafilatura e stiratura), eventualmente seguita in certi casi (per esempio, barre ottenute a freddo per rettifica, per tornitura, per calibratura) da operazioni di rifinitura.

(...)

B.      Deformazioni plastiche a freddo

(...)

I prodotti ottenuti a freddo possono essere distinti da quelli laminati o filati a caldo grazie alle caratteristiche seguenti:

–        la superficie dei prodotti ottenuti a freddo è di miglior aspetto di quella dei prodotti ottenuti a caldo; essa non presenta mai le battiture;

–        le tolleranze sulle dimensioni sono più ridotte per i prodotti ottenuti a freddo;

–        la laminazione a freddo concerne soprattutto i prodotti piatti fini;

–        l’esame microscopico dei prodotti ottenuti a freddo fa apparire una netta deformazione dei grani e il loro orientamento nel senso di laminazione. Allorché i prodotti sono ottenuti a caldo, i grani appaiono invece quasi regolari a seguito della ricristallizzazione».

6        Le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo indicano quanto segue:

«(...)

Per l’applicazione di questo Capitolo si considerano come:

1)      Tubi

I prodotti cavi, concentrici di sezione costante, con una sola cavità chiusa su tutta la lunghezza i cui profili esterni e interni hanno la medesima forma. I tubi in acciaio sono principalmente di sezione circolare, ovale, quadrata o rettangolare. Possono inoltre essere di sezione triangolare equilatera, o poligonale convessa regolare. Sono da considerare come tubi anche i prodotti di sezione diversa da quella circolare, presentanti degli angoli arrotondati su tutta la lunghezza, così come i tubi con le estremità ingrossate. Essi possono essere levigati, rivestiti, curvati (comprese le serpentine), filettati, anche con manicotti, forati, ristretti, svasati, conici o muniti di flange, di collarini o anelli.

2)      Profilati cavi

I prodotti cavi non rispondenti alla succitata definizione e in particolare quelli i cui profili esterni e interni non hanno la stessa forma.

Le disposizioni delle Considerazioni generali delle Note esplicative del Capitolo 72 si applicano mutatis mutandis ai prodotti di questo Capitolo».

7        La nota esplicativa relativa alla voce 7304 del SA precisa quanto segue:

«I tubi e i profilati cavi di questa voce possono essere ottenuti con procedimenti diversi:

(...)

B)      Trafilatura a caldo per estrusione in una pressa, sia in presenza di vetro (procedimento Ugine-Séjournet), sia per mezzo di un altro lubrificante, di uno sbozzo rotondo. Questo procedimento comprende in effetti le operazioni seguenti: perforatura, espansione o no, filatura.

Le operazioni qui sopra definite sono seguite da operazioni di rifinitura:

–        sia a caldo: in questo caso il tubo greggio, dopo essere stato scaldato, passa in un calibratore-riduttore, tirante o no, e poi in un raddrizzatore;

–        sia a freddo su mandrino per trafilatura su banco o per laminazione su laminatoio “a Passo di Pellegrino” (procedimento Mannesmann o Megaval). Questi procedimenti permettono di ottenere, a partire da tubi laminati o trafilati a caldo, utilizzati come sbozzi, dei tubi di diametro e di spessore più deboli che per i procedimenti a caldo (è da notare che con il procedimento Transval si possono ottenere direttamente dei tubi di debole spessore, così come dei tubi a tolleranze ridotte sul diametro e sullo spessore). Le operazioni a freddo permettono anche di ottenere differenti gradi di rifiniture di superficie, in particolare la “superficie ghiacciata” (tubi a debole grado di rugosità) ricercata, per esempio, per i martinetti pneumatici e per i cilindri idraulici.

(...)

Per quanto concerne la distinzione tra i tubi da una parte e i profilati cavi dall’altra, ci si riporti alle Considerazioni generali di questo Capitolo.

(...)».

 Diritto dellUnione

 Codice doganale

8        L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 267, pag. 2; in prosieguo: il «codice doganale»), intitolato «Decisioni relative alle informazioni vincolanti, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (“decisioni ITV”) o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (“decisioni IVO”).

(...)».

9        L’articolo 60 del codice doganale, intitolato «Acquisizione dell’origine», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

10      L’articolo 62 del codice doganale, intitolato «Delega di potere», così dispone:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’applicazione delle misure dell’Unione di cui all’articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all’articolo 60».

11      L’articolo 284 di tale codice, intitolato «Esercizio della delega», precisa le modalità di tale esercizio.

 Regolamento delegato 2015/2446

12      Nell’esercizio della competenza conferitale dall’articolo 62 del codice doganale, la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2015/2446.

13      Il considerando 20 di detto regolamento delegato enuncia quanto segue:

«Con decisione 94/800/CE [del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)], il Consiglio ha approvato l’accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L’accordo relativo alle regole in materia di origine stabilisce che le norme specifiche per la determinazione dell’origine di alcuni settori merceologici devono innanzitutto essere basate sul paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un’operazione di trasformazione specifica. Tenuto conto del fatto che l’Unione è parte di tale accordo, è opportuno stabilire disposizioni nella normativa doganale dell’Unione che rispecchino i principi stabiliti nell’accordo stesso per determinare il paese in cui le merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale».

14      L’articolo 32 del regolamento delegato, intitolato «Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori (Articolo 60, paragrafo 2, del codice [doganale]», così dispone:

«Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme».

15      L’allegato 22-01 del medesimo regolamento delegato è intitolato «Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale». Tale allegato comprende una parte intitolata «Note introduttive» i cui punti 2 e 3 sono così formulati:

«(2)      Applicazione delle norme del presente allegato

2.1.      Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel [SA] e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del [SA] creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite “voce separata” e “sottovoce separata” nel presente allegato. (...)

La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del [SA] è regolata dalle regole generali di interpretazione del [SA] e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell’allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio[, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, p. 1)][NC]. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano mutatis mutandis le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.

(...)

3.      Glossario

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.

(...)

CTH:      passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce

(...)».

16      Il capitolo 73 di detto allegato è intitolato «Lavori di ferro o acciaio». Esso comprende segnatamente una «Regola residuale di capitolo» così formulata:

«Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali».

17      Tale capitolo 73 comprende una tabella che indica le regole primarie da applicare al fine di determinare il paese o il territorio di origine delle merci ivi menzionate e identificate secondo la loro voce o sottovoce nel SA, in particolare la regola primaria applicabile ai tubi trafilati o laminati a freddo, in acciaio inossidabile senza saldatura, di sezione circolare di cui alla sottovoce 7304 41 del SA. La tabella si legge nel seguente modo:


«Codice SA 2017

Designazione delle merci

Regole primarie

(...)



7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Come specificato per le sottovoci

(...)




-

Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili


-

Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili


7304 41

- Trafilati o laminati a freddo

CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49

7304 49

- Altro

CTH».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il 20 gennaio 2016 la Stappert, una società di commercio di acciaio, ha presentato all’Ufficio doganale una richiesta di IVO, conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 952/2013, al fine di importare dalla Corea del Sud tubi senza saldatura in acciaio inossidabile di cui alla sottovoce 7304 41 del SA (in prosieguo: i «tubi di cui trattasi»). Il processo di fabbricazione dei tubi è il seguente: lingotti d’acciaio massiccio subiscono, in un primo tempo, in Cina, una trasformazione mediante deformazione plastica a caldo per estrusione in una pressa (formatura a caldo). I prodotti semilavorati così ottenuti (in prosieguo: gli «sbozzi di tubo») rientrano nella sottovoce 7304 49 del SA. In un secondo tempo, gli sbozzi di tubo vengono trasportati in Corea del Sud per subire una laminazione a freddo e una trafilatura per formare tubi. Secondo la Stappert, la Corea del Sud deve essere designata come paese di origine dei tubi di cui trattasi, conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale. Ciò avrebbe come conseguenza che non dovrebbe essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di tali tubi, il che non avverrebbe se il paese di origine fosse la Cina.

19      Con decisione del 16 giugno 2017, l’Ufficio doganale ha ritenuto che i tubi avessero la stessa origine non preferenziale degli sbozzi di tubo, vale a dire la Cina. Secondo l’Ufficio doganale, conformemente alla regola primaria, l’origine dei tubi doveva infatti essere determinata in funzione del paese di fabbricazione degli sbozzi di tubo.

20      La Stappert ha presentato un reclamo contro tale decisione sostenendo che l’ultima fase di trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, deve essere determinante per l’acquisto originario. Orbene, nel caso di specie, quest’ultima fase sarebbe effettuata in Corea del Sud.

21      Con decisione del 23 novembre 2018, l’Ufficio doganale ha respinto detto reclamo. Secondo tale ufficio, da un lato, in Corea del Sud non si verifica alcun cambiamento di voce tariffaria. Dall’altro lato, contrariamente a quanto sosterrebbe la Stappert, gli sbozzi di tubo fabbricati in Cina non potrebbero essere considerati come «profilati cavi» rientranti nella sottovoce 7304 49 del SA, ai sensi del criterio relativo ai profilati cavi, che sarebbero poi trasformati a freddo in Corea del Sud. Secondo l’Ufficio doganale, la nozione di «profilati cavi» deve essere interpretata conformemente alle note esplicative relative al capitolo 73 del SA e ne conseguirebbe che gli sbozzi di tubo non sono «profilati cavi», bensì «tubi».

22      La Stappert ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, una IVO che constatasse che la Corea del Sud è il paese di origine dei tubi di cui trattasi e, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto dell’Ufficio doganale di accertare tale origine.

23      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se la nozione di «profilati cavi», ai sensi della regola primaria, comprenda prodotti quali gli sbozzi di tubo.

24      In primo luogo, secondo tale giudice, la portata di detta nozione non può essere dedotta dalla genesi della regola primaria, più in particolare facendo riferimento a documenti redatti in occasione dei negoziati che hanno avuto luogo nell’ambito del programma di lavoro riguardante l’accordo relativo alle regole in materia di origine, di cui al considerando 20 del regolamento delegato 2015/2446, che non precisano cosa si debba intendere per «profilati cavi» rientranti nella sottovoce 7304 49 del SA.

25      In secondo luogo, ad avviso del giudice del rinvio, occorre privilegiare l’interpretazione che meglio risponde ai criteri di valutazione legati all’origine e un’interpretazione in termini tariffari non dovrebbe essere in contrasto con i criteri previsti all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.

26      In terzo luogo, il giudice del rinvio indica che le note introduttive
dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 non si riferiscono alle note esplicative del SA.

27      In quarto luogo, tale giudice ritiene che il processo di fabbricazione previsto nella regola primaria sia quello descritto segnatamente nelle note esplicative relative alla voce 7304 del SA, da cui si potrebbe dedurre che i tubi laminati o trafilati a caldo sono utilizzati come prodotti intermedi e corrisponderebbero pertanto a «profilati cavi», in base a detto criterio.

28      In quinto luogo, non esisterebbe una tassonomia uniforme per la descrizione delle operazioni di cui trattasi nel procedimento principale.

29      In sesto luogo, se la nozione di «profilato cavo» dovesse essere interpretata conformemente alle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo, l’acquisizione dell’origine dipenderebbe unicamente dalla forma del materiale, il che al giudice del rinvio sembra rappresentare un’applicazione arbitraria dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.

30      Inoltre, dal considerando 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell’India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione (GU 2017, L 299, pag. 1), risulterebbe che la formatura a freddo trasforma un tubo in modo sostanziale, alterandone irreversibilmente le caratteristiche essenziali, di modo che le sue dimensioni e le sue proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche ne risulterebbero modificate, come emergerebbe dalle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 72 del SA, che sono pertinenti per il capitolo 73 del SA.

31      In settimo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, sul piano tecnico, un’interpretazione della nozione di «profilato cavo» sulla base delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 del SA non abbia alcun interesse nella pratica. Infatti, la trasformazione mediante formatura a freddo di un profilato cavo, ai sensi della definizione contenuta in tali note esplicative, benché tecnicamente possibile, comporterebbe costi proibitivi, cosicché il procedimento di fabbricazione di tubi più comunemente utilizzato sarebbe la trasformazione a freddo di tubi lavorati a caldo.

32      In ottavo luogo, secondo tale giudice, i prodotti rientranti nella sottovoce 7304 49 del SA non sono tutti suscettibili di trasformazione. Orbene, gli sbozzi di tubo sarebbero prodotti che, dal canto loro, potrebbero essere utilizzati solo una volta trasformati. A tal proposito, il fatto che il materiale con cui sono fabbricati i tubi di cui alla sottovoce 7304 41 del SA non sia stato sottoposto a prove di conformità con riferimento a una norma industriale relativa ai tubi senza saldatura lavorati a caldo dimostrerebbe che tale materiale deve necessariamente subire un’ulteriore lavorazione.

33      Inoltre, nell’ipotesi in cui l’origine dei tubi di cui trattasi non dovesse essere determinata conformemente al criterio relativo ai profilati cavi o qualora risultasse impossibile rispondere alla prima questione, il giudice del rinvio si chiede se tale criterio sia invalido a causa di una mancanza di giustificazione, di una mancanza di precisione o della sua incompatibilità con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.

34      Infine, il giudice del rinvio si chiede, nel caso in cui la regola primaria dovesse essere invalidata nella parte in cui fa riferimento al criterio relativo ai profilati cavi, quale norma del diritto dell’Unione dovrebbe essere applicata per determinare l’origine dei tubi di cui trattasi.

35      In tali condizioni, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “profilati cavi” [ai sensi della regola primaria], che fa dipendere l’acquisizione dell’origine dal “passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49” (...), comprenda [un prodotto] della sottovoce 7304 49 [del] SA, diritto e a parete di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di alcuna norma tecnica per tubi in acciaio inossidabile senza saldature prodotti a caldo e che viene utilizzato per la fabbricazione mediante lavorazione a freddo di tubi di differenti profili o spessori di parete.

2)      Nel caso in cui si debba rispondere in senso negativo o non si debba rispondere alla prima questione: se [il criterio relativo ai] profilati cavi violi gli articoli 60, paragrafo 2, e 284 del [codice doganale] e l’articolo 290 TFUE in quanto

a)      è priv[o] di giustificazione,

b)      è troppo indeterminat[o], oppure

c)      esclude dalle lavorazioni che determinano l’origine processi che conferirebbero l’origine ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del [codice doganale].

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’acquisizione di origine di merci della sottovoce 7304 41 [del] SA di cui al procedimento principale sia determinata in base alla regola [primaria] “CTH” (...), alla regola residuale [prevista al capitolo 73 dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446], o ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del [codice doganale]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

36      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la regola primaria debba essere interpretata nel senso che rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di tale regola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA.

37      Conformemente alla regola primaria, i tubi e profilati cavi della sottovoce 7304 41 del SA sono considerati originari del paese in cui sono stati fabbricati mediante trafilatura o laminazione a freddo (riduzione a freddo) se sono stati fabbricati a partire da prodotti classificati in un’altra voce del SA o da «profilati cavi della sottovoce 7304 49» del SA.

38      Dal punto 2.1. delle note introduttive dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 risulta, da un lato, che le norme stabilite in tale allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel SA e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini di detto allegato e, dall’altro, che, per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano mutatis mutandis le regole generali di interpretazione del SA e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti in tale allegato 22-01.

39      Peraltro, per quanto riguarda l’interpretazione delle voci e sottovoci del SA, occorre ricordare che le note esplicative del SA forniscono, come tali, un rilevante contributo a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 36).

40      Secondo le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo, alle quali la nota esplicativa relativa alla voce 7304 del SA fa esplicito riferimento, i prodotti cavi, concentrici di sezione costante, con una sola cavità chiusa su tutta la lunghezza i cui profili esterni e interni hanno la medesima forma, costituiscono «tubi», ai sensi del capitolo 73 del SA, mentre i prodotti cavi non rispondenti alla succitata definizione e in particolare quelli i cui profili esterni e interni non hanno la stessa forma, costituiscono «profilati cavi».

41      Per contro, la nozione di «sbozzo di tubo» non è menzionata nelle considerazioni generali citate al punto precedente. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della regola primaria, prodotti qualificati come «sbozzi di tubi» costituiscono o «tubi» o «profilati cavi», ai sensi del capitolo 73 del SA.

42      Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i tubi di cui trattasi, di cui è prevista l’importazione dalla Stappert, sono stati ottenuti a partire da sbozzi di tubo che rientrano nella nozione di «tubo», ai sensi delle note esplicative relative al capitolo 73 del SA, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, in particolare in quanto descritti come diritti e a parete di spessore uniforme.

43      Come tali, detti sbozzi di tubo non possono quindi rientrare nella nozione di «profilato cavo», né ai sensi del capitolo 73 del SA né ai sensi della regola primaria.

44      Occorre precisare, al riguardo, che dalle definizioni delle nozioni di «profilato cavo» e di «tubo» richiamate al punto 40 della presente sentenza non risulta affatto che i prodotti così considerati debbano essere conformi ai requisiti di una norma tecnica affinché possano rientrare in tali nozioni.

45      Inoltre, il fatto che la nota esplicativa della voce SA 7304 descriva un processo di produzione di tubi mediante lavorazione a freddo a partire da tubi laminati o trafilati a caldo utilizzati come sbozzi, senza menzionare la produzione di tubi da profilati cavi, non significa necessariamente che quest’ultima produzione non sia possibile, in quanto la nota esplicativa afferma che i tubi e i profilati cavi della voce SA 7304 «possono essere ottenuti con procedimenti diversi».

46      Il giudice del rinvio rileva che un’interpretazione della nozione di «profilato cavo» di cui alla regola primaria in senso conforme alle indicazioni contenute nelle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo sarebbe tale da mettere in discussione la validità di tale regola, alla luce, in particolare, dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.

47      Certamente, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

48      Tuttavia, un’interpretazione delle nozioni contenute nelle regole primarie che si discosti dalla loro portata ai sensi del SA nuocerebbe alla coerenza interna del regolamento delegato 2015/2446 (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, Repubblica Ceca/Commissione, C‑862/19 P, EU:C:2021:493, punto 52).

49      Ne consegue che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la regola primaria deve essere interpretata nel senso che non rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di tale regola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA.

 Sulla seconda questione

50      La seconda questione verte sulla validità del criterio relativo ai profilati cavi, a causa dell’esclusione dell’acquisizione di origine dei prodotti rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA ottenuti a freddo a partire da tubi della sottovoce 7304 49 del SA. Tuttavia, tale criterio costituisce solo uno dei due criteri alternativi della regola primaria, in quanto questi due criteri escludono un siffatto acquisto di origine per tali prodotti.

51      Pertanto, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità della regola primaria alla luce dell’articolo 290 TFUE, del principio della certezza del diritto e dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale.

52      Occorre rilevare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 62 del codice doganale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o in un territorio, conformemente all’articolo 60 di tale codice. Tali atti hanno per oggetto di precisare il modo in cui i criteri astratti enunciati in quest’ultima disposizione devono essere interpretati e applicati in situazioni concrete (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 33).

53      Tuttavia, l’esercizio di tale potere della Commissione è soggetto, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, al rispetto di determinati obblighi (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 34). Gli obiettivi perseguiti da un regolamento delegato devono essere tali da giustificare la sua adozione, detto regolamento deve soddisfare l’obbligo di motivazione che s’impone a un tale atto e le valutazioni della Commissione relative alla determinazione del paese di origine dei prodotti ai quali il suddetto regolamento è applicabile non devono essere viziate da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione con riferimento all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punti 40 e 42).

54      Infatti, tale origine deve, in ogni caso, essere determinata in funzione del criterio discriminante costituito dall’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» delle merci stesse. Detta espressione deve essere intesa come riferita alla fase del processo di produzione nel corso quale tali merci acquisiscono la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro (sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

55      L’esame giurisdizionale della fondatezza di una disposizione di un atto come l’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 è destinato ad accertare se, indipendentemente da qualsiasi errore di diritto, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel procedere all’attuazione dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale, tenuto conto della situazione concreta (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK, C‑209/20, EU:C:2021:400, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

56      Ne consegue che, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale per l’applicazione dei criteri generali di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale a lavorazioni e trasformazioni specifiche, essa non può, senza giustificazioni obiettive, adottare soluzioni completamente diverse per lavorazioni e trasformazioni analoghe (v., per analogia, sentenza del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 21).

57      Per quanto riguarda il criterio del cambiamento di voce tariffaria previsto nella regola primaria, la Corte ha già dichiarato che non basta ricercare i criteri per la determinazione dell’origine delle merci nella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell’origine delle merci (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

58      Benché il cambiamento di classificazione tariffaria di una merce, dovuto all’operazione di trasformazione di essa, costituisca un’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o della sua lavorazione, cionondimeno una trasformazione o una lavorazione può avere carattere sostanziale anche in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria. Il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria copre la maggior parte delle situazioni, ma non consente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o la lavorazione della merce è sostanziale (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

59      Così, per attribuire l’origine delle merci rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA, la regola primaria prevede, oltre al criterio del cambiamento di voce tariffaria, il criterio del passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49 di tale sistema, che ha lo scopo di completare e correggere il primo criterio (v., per analogia, sentenza del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 17).

60      Orbene, occorre constatare, al pari del giudice del rinvio, che il criterio relativo ai profilati cavi stabilisce una differenza di trattamento. Infatti, in forza di tale criterio, la formatura a freddo di un prodotto rientrante nella sottovoce 7304 49 del SA i cui profili esterni e interni non hanno la stessa forma, che costituisce quindi un «profilato cavo», ai sensi delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo, in un prodotto delle stesse forme ma le cui proprietà sono diverse a causa di tale tipo di formatura, che costituisce quindi anche un «profilato cavo», ai sensi di queste stesse note, determina l’origine del prodotto finito, il quale è quindi ritenuto costituire il risultato di una «trasformazione o lavorazione sostanziale», ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale. Per contro, la formatura a freddo di un prodotto, anch’esso rientrante nella sottovoce 7304 49 del SA, consistente in un prodotto cavo concentrico i cui profili esterni e interni hanno la medesima forma, che costituisce quindi un «tubo», ai sensi delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 di quest’ultimo, in un prodotto delle stesse forme ma le cui proprietà sono anche in questo caso diverse a causa di tale tipo di formatura, che costituisce quindi un altro «tubo», ai sensi delle medesime note, non determina l’origine del prodotto finito. Pertanto, secondo il criterio relativo ai profilati cavi, si ritiene che solo quest’ultimo prodotto non sia il risultato di una trasformazione sostanziale, ai sensi di detto articolo 60, paragrafo 2.

61      Poiché la Commissione non ha fornito alcuna giustificazione convincente che consenta di spiegare obiettivamente tale differenza di trattamento tra, da un lato, tubi e, dall’altro, profilati cavi, che, in entrambi i casi, rientrano nella sottovoce 7304 41 del SA e sono stati ottenuti a partire da prodotti rientranti nella sottovoce 7304 49 del SA, risulta contraddittorio e discriminatorio che la regola primaria preveda che la formatura a freddo possa determinare l’origine dei profilati cavi mediante il ricorso a un criterio alternativo, mentre lo stesso tipo di formatura applicato a tubi può determinare l’origine di questi ultimi solo con riferimento a un unico criterio, notevolmente più severo (v., per analogia, sentenza del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 21).

62      Tale conclusione è confermata dalla constatazione di cui al considerando 33 del regolamento di esecuzione 2017/2093, secondo cui i tubi sono oggetto, a causa della loro formatura a freddo, di una trasformazione sostanziale. Infatti, detta constatazione si basa sull’osservazione che tale formatura comporta modifiche irreversibili quanto alle loro proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche. Orbene, siffatte modifiche sono idonee a determinare l’origine di un prodotto, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza.

63      Peraltro, l’affermazione contraria formulata dalla Commissione nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, secondo cui una formatura a freddo non modifica le proprietà metallurgiche dei tubi, non si fonda su alcun fondamento oggettivamente verificabile e risulta in ogni caso contraddetta dalle affermazioni contenute nel punto IV, B, secondo comma, delle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 72 di quest’ultimo.

64      Nelle suddette circostanze, occorre constatare che, nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 del SA in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui ha avuto luogo tale cambiamento, la regola primaria non è conforme alle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale, cosicché, adottando tale regola, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

65      In tale contesto, si deve considerare che la regola primaria è invalida nella misura in cui esclude che determinate operazioni conferiscano a un prodotto il carattere di prodotto originario del paese in cui tali operazioni hanno avuto luogo mentre operazioni analoghe determinano l’acquisizione di origine per prodotti analoghi (v., per analogia, sentenza del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punti 20 e 21).

66      Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la regola primaria è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 del SA in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.

 Sulla terza questione

67      La terza questione si basa sulla premessa secondo la quale la regola primaria è invalida, per lo meno per quanto concerne il criterio del passaggio da profilati cavi della sottovoce 7304 49. Orbene, dalla risposta alla seconda questione risulta che tale criterio di detta regola è invalido solo nella parte in cui esclude dalla determinazione dell’origine di un prodotto finito della sottovoce 7304 41 del SA il passaggio dai tubi rientranti nella sottovoce 7304 49 del SA, il che significa che la regola primaria si applica anche a un siffatto passaggio. Pertanto, non è necessario rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle modalità relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018,

deve essere interpretata nel senso che:

non rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di tale regola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

2)      La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, come modificato dal regolamento delegato 2018/1063, è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 di tale sistema armonizzato in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 del suddetto sistema armonizzato, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.