Language of document : ECLI:EU:C:2022:644

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezione – Copie per uso privato – Prelievo – Esenzione ex ante – Certificato di esenzione rilasciato da un’entità di diritto privato controllata dalle sole società di gestione dei diritti d’autore – Poteri di controllo di tale entità»

Nella causa C‑263/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 17 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2021, nel procedimento

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic),

contro

Administración del Estado,

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI),

Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE),

Ventanilla Única Digital,

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič, D. Gratsias (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic), da A. González García, M. Magide Herrero, R. Sánchez Aristi e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados;

–        per l’Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), da J.J. Marín López, abogado;

–        per la Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), da J.A. Hernández-Pinzón García, abogado;

–        per la Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE), da J.M. Montes Relazón, abogado;

–        per la Ventanilla Única Digital, da J.J. Marín López, abogado;

–        per la Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), da R. Gómez Cabaleiro, abogado;

–        per il Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), da I. Aramburu Muñoz e J. de Fuentes Bardají, abogados;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e dei principi generali del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) e, dall’altro, l’Administración del Estado (Amministrazione dello Stato, Spagna), l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), l’Asociación Para el Desarrollo de la Propiedad lntelectual (ADEPI), la Artistas lntérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AlE), la Artistas lntérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad lntelectual (AISGE), la Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), il Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), l’Asociación de Gestión de Derechos lntelectuales (AGEDI) e la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento di talune disposizioni del Real Decreto 1398/2018 por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada (regio decreto 1398/2018, recante attuazione dell’articolo 25 del testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale, approvato con regio decreto legislativo 1/1996, del 12 aprile, per quanto riguarda il sistema di equo compenso per copia privata), del 23 novembre 2018 (BOE n. 298, dell’11 dicembre 2018, pag. 121354).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2001/29

3        I considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (...)».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», ai paragrafi 2 e 5, prevede quanto segue:

«2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Direttiva 2014/26/UE

6        I considerando 2, 14 e 26 della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72), sono così formulati:

«(2)      (...) La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.

(...)

(14)      La presente direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, quali associazioni, cooperative o società a responsabilità limitata, che sono controllate o detenute da titolari di diritti d’autore e diritti connessi o da entità che rappresentano i titolari dei diritti. In taluni casi eccezionali, tuttavia, in ragione della forma giuridica assunta da un organismo di gestione collettiva, l’elemento della proprietà o del controllo non è presente. Questo è ad esempio il caso delle fondazioni, che non hanno membri. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero ugualmente applicarsi a tali organismi. (...)

(...)

(26)      Gli organismi di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono avere un rapporto giuridico diretto con l’organismo o essere rappresentati tramite un’entità che è membro dell’organismo di gestione collettiva oppure mediante un accordo di rappresentanza. (...)».

7        Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva.

8        L’articolo 3 della suddetta direttiva contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “organismo di gestione collettiva” un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

i)      è detenuto o controllato dai propri membri;

ii)      è organizzato senza fini di lucro;

(...)

d)      “membro” un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell’organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;

(...)

h)      “proventi dei diritti” le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;

(...)».

 Diritto spagnolo

 Legge sulla proprietà intellettuale

9        L’articolo 25, intitolato «Equo compenso per copia privata», della Ley de Propiedad Intelectual (legge sulla proprietà intellettuale), nel testo consolidato approvato con il Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (regio decreto legislativo 1/1996, recante approvazione del testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale, che stabilisce, precisa e armonizza le disposizioni di legge in vigore in tale settore), del 12 aprile 1996, (BOE n. 97, del 22 aprile 1996, pag. 14369), come modificato dal Real Decreto-ley 12/2017 (regio decreto-legge 12/2017), del 3 luglio 2017 (BOE n. 158, del 4 luglio 2017, pag. 56444) (in prosieguo: la «legge sulla proprietà intellettuale»), è così formulato:

«1.      La riproduzione di opere divulgate sotto forma di libri o di pubblicazioni a tal fine assimilate con regio decreto, nonché di fonogrammi, videogrammi o altri supporti sonori, visivi o audiovisivi, realizzata mediante apparecchi o strumenti tecnici non tipografici, esclusivamente per uso privato, non professionale né imprenditoriale, e a fini non direttamente o indirettamente commerciali, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3, dà luogo ad un compenso equo ed unico per ognuna delle tre modalità di riproduzione menzionate, volto a indennizzare adeguatamente i creditori per il pregiudizio loro arrecato in conseguenza delle riproduzioni effettuate sulla base della limitazione legale di copia privata. Tale compenso viene determinato, per ogni singola modalità di riproduzione, in base agli apparecchi, dispositivi e supporti materiali idonei a realizzare tale riproduzione, fabbricati sul territorio spagnolo o acquistati al di fuori di esso ai fini della loro distribuzione commerciale o della loro utilizzazione sul territorio medesimo.

(...)

3.      I fabbricanti stabiliti in Spagna, qualora operino quali distributori commerciali, nonché i soggetti che acquistino al di fuori del territorio spagnolo, ai fini della loro distribuzione commerciale o della loro utilizzazione sul territorio medesimo, degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali di cui al precedente paragrafo 1 sono debitori del pagamento di tale compenso.

Inoltre, i distributori, grossisti e rivenditori al dettaglio, che acquistino successivamente tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali, sono responsabili in solido del pagamento del compenso da parte dei debitori che abbiano loro fornito tali merci, salvo che essi provino di averlo effettivamente versato a questi ultimi.

I distributori, grossisti e rivenditori al dettaglio, che acquistino successivamente tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali possono chiedere agli organismi di gestione, secondo la procedura diretta a rendere effettivo l’equo compenso, previsto con regio decreto, la restituzione di detto compenso per quanto riguarda le vendite di apparecchi, dispositivi e supporti materiali di riproduzione a soggetti che beneficiano di un’esenzione conformemente al paragrafo 7.

(...)

7.      Sono esenti dal pagamento del compenso i seguenti acquisti di apparecchi, dispositivi e supporti materiali di riproduzione:

(...)

b)      gli acquisti effettuati da persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di consumatori finali, che dimostrino l’uso esclusivamente professionale degli apparecchi, dispositivi o supporti materiali acquistati e a condizione che questi ultimi non siano stati messi, di diritto o di fatto, a disposizione di utenti privati e siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private, circostanza che esse devono provare ai debitori e, se del caso, ai responsabili in solido mediante un certificato rilasciato dalla persona giuridica di cui al paragrafo 10;

(...)

8.      Le persone giuridiche o fisiche non esentate dal pagamento del compenso possono chiederne il rimborso qualora:

a)      esse agiscano in qualità di consumatori finali, dimostrando l’uso esclusivamente professionale dell’apparecchio, del dispositivo o del supporto materiale di riproduzione acquistato, e a condizione che quest’ultimo non sia stato messo, di diritto o di fatto, a disposizione di utenti privati e sia manifestamente riservato ad usi diversi dalla realizzazione di copie private.

(...)

10.      Gli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale partecipano alla costituzione, conformemente alla normativa in vigore, alla gestione e al finanziamento di una persona giuridica che esercita, in qualità di rappresentante dell’insieme di questi, le seguenti funzioni:

a)      la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi;

b)      la ricezione e la successiva trasmissione agli organismi di gestione degli elenchi periodici di apparecchi, dispositivi e supporti di riproduzione per i quali esiste un obbligo di pagamento del compenso, che sono redatti dai debitori e, se del caso, dai responsabili in solido, nell’ambito della procedura diretta a rendere effettivo il compenso, che è stabilita con regio decreto;

c)      la comunicazione unificata della fatturazione.

11.      I debitori e i responsabili in solido autorizzano la persona giuridica costituita dagli organismi di gestione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente a controllare gli acquisti e le vendite soggetti al pagamento dell’equo compenso nonché quelli interessati dalle esenzioni di cui al paragrafo 7. Allo stesso modo, le persone che hanno ottenuto il certificato di esenzione forniscono, su richiesta della persona giuridica citata, i dati necessari per verificare che le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione siano sempre effettivamente soddisfatte.

12.      (...)

(...) [I]l Ministero dell’Educazione, della Cultura e dello Sport risolve i conflitti di cui è investito in relazione al rifiuto, da parte della suddetta persona giuridica, dei certificati di esenzione di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), e delle domande di rimborso dell’equo compenso per copia privata di cui al paragrafo 8».

10      La disposizione integrativa unica del regio decreto-legge 12/2017 prevede quanto segue:

«1.      Gli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale devono costituire la persona giuridica di cui all’articolo 25, paragrafo 10, (...) della legge sulla proprietà intellettuale entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regio decreto-legge.

2.      Nessuno degli organismi di gestione ha la capacità di controllare, da solo, le decisioni di detta persona giuridica.

(...)».

 Regio decreto 1398/2018

11      Il regio decreto 1398/2018, all’articolo 3, prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regio decreto, si intende per:

a)      certificato di esenzione: ciascuno dei certificati di cui all’articolo 25, paragrafo 7, lettere da a) a c), (...) della legge sulla proprietà intellettuale, di cui possono essere titolari i seguenti soggetti:

(...)

2)      le persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di consumatori finali, che dimostrino l’uso esclusivamente professionale degli apparecchi, dispositivi o supporti materiali che esse acquistano e a condizione che questi ultimi non siano messi, di diritto o di fatto, a disposizione di utenti privati e siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private;

(...)».

12      L’articolo 10 del regio decreto 1398/2018, intitolato «Procedura per l’ottenimento e l’uso del certificato di esenzione», così dispone:

«1.      Per ottenere il certificato di esenzione di cui all’articolo 3, lettera a), punto 2, l’interessato deve trasmettere alla persona giuridica [di cui all’articolo 25, paragrafo 10, della legge sulla proprietà intellettuale] una domanda che, preferibilmente, deve essere firmata elettronicamente e che deve contenere le seguenti informazioni:

a)      numero di identificazione fiscale nonché cognomi e nomi oppure ragione o denominazione sociale;

b)      indicazione dell’oggetto sociale o una dichiarazione di attività del richiedente;

c)      dichiarazione, sotto la responsabilità del richiedente, concernente i seguenti aspetti:

1)      il regime di utilizzazione degli apparecchi, dispositivi e supporti materiali da acquistare, i quali devono essere destinati ad usi esclusivamente professionali e manifestamente diversi dalla realizzazione di copie private;

2)      il fatto che di non mettere, né di fatto né di diritto, tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali a disposizione di utenti privati;

3)      il fatto di sottoporsi ai poteri di controllo riconosciuti alla persona giuridica dall’articolo 25, paragrafo 11, (...) della legge sulla proprietà intellettuale;

d)      nel caso in cui il richiedente impieghi lavoratori subordinati a disposizione dei quali metterà gli apparecchi, dispositivi o supporti materiali da acquistare, una dichiarazione secondo la quale, sotto la sua responsabilità, tali lavoratori sono a conoscenza delle seguenti informazioni:

1)      che gli apparecchi, dispositivi o supporti materiali loro forniti dal datore di lavoro per l’esercizio dei loro compiti professionali devono essere utilizzati esclusivamente a tal fine;

2)      che non è consentito l’uso a fini privati di tali apparecchi, dispositivi o supporti materiali.

2.      La persona giuridica fornisce sul proprio sito Internet un modello standardizzato di domanda di certificato di esenzione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo precedente.

(...)

4.      Una volta ricevuta la domanda di rilascio di un certificato di esenzione, la persona giuridica dispone di quindici giorni lavorativi per concedere o rifiutare il certificato e comunicare la propria decisione al richiedente.

5.      La persona giuridica può rifiutare il rilascio del certificato solo nei casi seguenti:

a)      se la domanda non contiene tutte le informazioni richieste dal presente articolo;

b)      se le dichiarazioni di responsabilità non rispecchiano i requisiti del presente articolo;

c)      se al richiedente è stato precedentemente revocato il certificato di esenzione, a meno che non sussistano più i motivi che hanno giustificato tale revoca.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la persona giuridica concede previamente al richiedente un termine di sette giorni lavorativi affinché regolarizzi la propria domanda.

Il rifiuto è comunicato al richiedente con adeguata giustificazione dei motivi di tale decisione e quest’ultimo è inoltre informato del diritto di presentare ricorso, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, dinanzi al Ministero della Cultura e dello Sport, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 12, (...) della legge sulla proprietà intellettuale.

(...)

10.      Qualora non dispongano di un certificato, i soggetti che beneficiano dell’esenzione possono avvalersi della procedura di rimborso».

13      L’articolo 11 del regio decreto 1398/2018, intitolato «Procedura di rimborso del pagamento del compenso», è così formulato:

«1.      La domanda di rimborso del pagamento del compenso è trasmessa alla persona giuridica. Tale richiesta, che deve essere firmata, preferibilmente per via elettronica, deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a)      numero di identificazione fiscale nonché cognomi e nomi oppure ragione o denominazione sociale;

b)      indicazione dell’oggetto sociale o una dichiarazione di attività del richiedente;

c)      copia della fattura di acquisto degli apparecchi, dispositivi o supporti materiali;

d)      dichiarazione, sotto la responsabilità del richiedente, concernente i seguenti aspetti:

1)      il fatto che l’uso effettuato degli apparecchi, dei dispositivi o dei supporti materiali acquistati è esclusivamente professionale e manifestamente diverso dalla realizzazione di copie private;

2)      il fatto di non aver messo, né di fatto né di diritto, tali apparecchi, dispositivi e supporti materiali a disposizione di utenti privati;

3)      il fatto di sottoporsi ai poteri di controllo riconosciuti alla persona giuridica dall’articolo 25, paragrafo 11, (...) della legge sulla proprietà intellettuale;

e)      nel caso in cui il richiedente impieghi lavoratori subordinati a disposizione dei quali ha messo gli apparecchi, dispositivi o supporti materiali che ha acquistato, una dichiarazione secondo la quale, sotto la sua responsabilità, tali lavoratori sono a conoscenza dei seguenti aspetti:

1)      che gli apparecchi, dispositivi o supporti materiali loro forniti dal datore di lavoro per l’esercizio dei loro compiti professionali devono essere utilizzati esclusivamente a tal fine;

2)      che non è consentito l’uso a fini privati di tali apparecchi, dispositivi o supporti materiali.

2.      La persona giuridica fornisce sul proprio sito Internet un modello standardizzato di domanda di rimborso che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo precedente.

3.      La persona giuridica dispone di un mese dal ricevimento della domanda per effettuare le verifiche necessarie per accertare l’esistenza o meno del diritto al rimborso e comunicare la propria decisione al richiedente.

(...)

5.      La persona giuridica può rifiutare il rimborso del compenso solo nei casi seguenti:

a)      se la domanda di rimborso non contiene tutte le informazioni richieste dal presente articolo;

b)      se le dichiarazioni di responsabilità non rispecchiano i requisiti del presente articolo;

c)      se l’importo della domanda di rimborso è inferiore a quello previsto al penultimo comma dell’articolo 25, paragrafo 8, (...) della legge sulla proprietà intellettuale, fatta salva l’eccezione prevista in detto articolo;

d)      se, dopo l’esame della domanda, non è dimostrata l’esistenza del diritto al rimborso.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), al richiedente è concesso un termine di sette giorni lavorativi affinché regolarizzi la propria domanda.

Il rifiuto è comunicato al richiedente con adeguata giustificazione dei suoi motivi e quest’ultimo è inoltre informato del diritto di presentare ricorso, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto, dinanzi al Ministero della Cultura e dello Sport, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 12, (...) della legge sulla proprietà intellettuale».

14      L’articolo 12 del regio decreto 1398/2018 prevede quanto segue:

«1.      Gli organismi di gestione e la persona giuridica rispettano il carattere riservato di tutte le informazioni di cui sono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni e, in ogni caso, il trattamento di tali informazioni è soggetto al rispetto della normativa relativa alla tutela della concorrenza e alla protezione dei dati.

2.      I debitori, distributori e titolari di certificati di esenzione non possono avvalersi del segreto della contabilità commerciale di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del Código de Comercio [codice di commercio], in occasione dei controlli esercitati dalla persona giuridica in virtù dei poteri conferitile dall’articolo 25, paragrafo 11, (…) della legge sulla proprietà intellettuale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      L’Ametic, ricorrente nel procedimento principale, è un’associazione di produttori, commercianti e distributori del settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni la cui attività include il commercio di apparecchi, dispositivi e supporti materiali di riproduzione soggetti al compenso per copia privata. Con il suo ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), l’Ametic chiede, in particolare, l’annullamento di talune disposizioni del regio decreto 1398/2018, tra cui gli articoli 3 e 10 di quest’ultimo. Tale regio decreto stabilisce le norme di applicazione dell’articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale, che è stato adottato a seguito della sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (C‑470/14, EU:C:2016:418), con la quale l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 era stato interpretato nel senso che esso ostava al precedente sistema di equo compenso per copia privata, che era a carico del bilancio generale dello Stato.

16      Come risulta dalla decisione di rinvio, il legislatore spagnolo ha introdotto, in tale articolo 25, un sistema di compenso per copia privata in favore dei titolari dei diritti d’autore per la riproduzione di opere protette, esclusivamente per uso privato, mediante apparecchi o strumenti tecnici non tipografici.

17      Il giudice del rinvio espone, in sostanza, che l’articolo 25, paragrafo 3, della legge sulla proprietà intellettuale prevede che i soggetti che fabbricano o distribuiscono, nel territorio spagnolo, apparecchiature che possono essere utilizzate a fini di riproduzione di opere protette sono tenuti al pagamento del compenso per copia privata. Detti produttori e distributori possono traslare l’onere corrispondente sui loro clienti, grossisti o rivenditori al dettaglio, che possono eventualmente a loro volta traslarlo sui consumatori finali.

18      Tale giudice precisa inoltre che, in forza dell’articolo 25, paragrafo 7, lettera b), di tale legge, sono immediatamente esentati dal pagamento del compenso per copia privata gli acquisti di apparecchi, dispositivi e supporti di riproduzione effettuati da persone giuridiche o fisiche che agiscono in qualità di consumatori finali, che dimostrino l’uso esclusivamente professionale degli apparecchi, dispositivi o supporti materiali acquistati, a condizione che questi ultimi non siano stati messi, di diritto o di fatto, a disposizione di utenti privati e siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private. Tale prova deve essere fornita mediante un certificato rilasciato da una persona giuridica che, conformemente al paragrafo 10 di detto articolo 25, è costituita dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e, in quanto rappresentante di questi ultimi, gestisce le esenzioni dal pagamento e i rimborsi a titolo di compenso per copia privata.

19      I soggetti interessati non titolari di tale certificato devono sopportare l’onere del compenso per copia privata al momento dell’acquisto. Tuttavia, se dimostrano l’uso esclusivamente professionale di apparecchi, dispositivi o supporti di riproduzione acquistati, e a condizione che non siano stati messi a disposizione di utenti privati e siano chiaramente riservati ad usi diversi dalla copia privata, essi possono chiedere, presso la stessa persona giuridica, il rimborso del compenso che essi hanno precedentemente pagato.

20      Il giudice del rinvio aggiunge che i distributori, i grossisti e i rivenditori al dettaglio che acquistano successivamente i beni di cui trattasi possono chiedere agli organismi di gestione il rimborso del compenso per copia privata che essi hanno precedentemente pagato in occasione delle vendite da essi effettuate ai titolari di un certificato di esenzione.

21      L’articolo 3, lettera a), del regio decreto 1398/2018 qualifica come «certificato di esenzione» il certificato di cui possono essere titolari, in particolare, i soggetti di cui all’articolo 25, paragrafo 7, lettera b), della legge sulla proprietà intellettuale. L’articolo 10 di tale regio decreto disciplina la procedura di rilascio e di utilizzo di detto certificato di esenzione.

22      Peraltro, il giudice del rinvio precisa che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 11, della legge sulla proprietà intellettuale e all’articolo 12 di detto regio decreto che lo attua, la persona giuridica è legittimata a richiedere la comunicazione delle informazioni necessarie all’esercizio delle competenze di controllo di cui è investita nell’ambito delle sue funzioni relative alla gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi a titolo di compenso per copia privata e che, in occasione di tali controlli, gli operatori economici non possono avvalersi del segreto della contabilità commerciale previsto dal diritto nazionale.

23      Il giudice del rinvio rileva che la persona giuridica che gestisce il sistema di esenzioni mediante la concessione di certificati – i quali facilitano notevolmente l’attività dell’entità che ne dispone, nonché il sistema di rimborsi – è controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale, vale a dire da entità che rappresentano in modo esclusivo gli interessi dei creditori del compenso per copia privata. Tale circostanza potrebbe influenzare le decisioni della persona giuridica di cui trattasi quanto alla concessione dei certificati di esenzione o dei rimborsi in ciascun caso specifico. Inoltre, tale carattere «squilibrato o asimmetrico» del sistema sarebbe, secondo il giudice del rinvio, idoneo a violare il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, tanto più che è da tale persona giuridica che dipende la possibilità di semplificare le iniziative da espletare al momento dell’acquisto di apparecchi, dispositivi e supporti di riproduzione. Il giudice del rinvio spiega che i suoi dubbi sono accentuati dai poteri esorbitanti di cui è investita la persona giuridica in questione in materia di controllo, in forza dei quali essa può esigere che le vengano fornite informazioni relative alle attività dei soggetti interessati, in quanto la portata di tali poteri si spinge fino a privare l’operatore economico interessato della possibilità di opporre il segreto della contabilità commerciale. Il fatto che le decisioni di tale persona giuridica possano essere impugnate dinanzi al Ministero della Cultura e dello Sport, le cui decisioni possono a loro volta essere oggetto di un ricorso giurisdizionale amministrativo, è a suo avviso insufficiente per eliminare le difficoltà che gli sembrano derivare dalla composizione di tale persona giuridica.

24      Ciò premesso, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il modo in cui è composta la persona giuridica disciplinata al paragrafo 10 del nuovo articolo 25 della [legge sulla proprietà intellettuale] sia compatibile con la direttiva [2001/29] o, più in generale, con i principi generali del diritto dell’Unione europea.

2)      Se sia compatibile con la direttiva [2001/29] o con i principi generali del diritto dell’Unione europea il fatto che la legislazione nazionale conferisca alla suddetta persona giuridica il potere di esigere informazioni, anche contabili, dai soggetti che chiedono un certificato di esenzione dall’obbligo di pagamento del compenso per copia privata».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

 Sulla ricevibilità

25      L’ADEPI, Ventanilla Única Digital e DAMA contestano la ricevibilità della prima questione per il motivo che il giudice del rinvio non precisa né la disposizione della direttiva 2001/29 né i principi generali del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione.

26      A tale riguardo, occorre constatare che, certamente, alla luce del solo tenore letterale della sua prima questione, il giudice del rinvio intende, mediante tale questione, ottenere dalla Corte una valutazione della compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione, nel caso di specie la direttiva 2001/29 e i principi generali di quest’ultimo, e ciò senza precisare le disposizioni e i principi di cui trattasi. Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, non compete ad essa pronunciarsi sulla conformità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

27      Tuttavia, occorre ricordare che, nell’ambito di tale procedura di cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, a quest’ultima spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere la controversia di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

28      A tal fine, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il procedimento principale riguarda il sistema spagnolo di riscossione del compenso per copia privata, in quanto il giudice del rinvio è investito di una domanda di annullamento di talune disposizioni del regio decreto1398/2018, che attua l’articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale, articolo che prevede, in particolare, la creazione di una persona giuridica incaricata della gestione del sistema di compenso per copia privata. Orbene, la direttiva 2001/29 contiene una sola disposizione relativa a un siffatto compenso, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

30      Inoltre, il giudice del rinvio fa espresso riferimento al principio di uguaglianza tra i debitori e i creditori del compenso in questione, rispetto al quale è chiamato ad esaminare la legittimità delle disposizioni controverse dinanzi ad esso, senza menzionare altri principi generali del diritto dell’Unione la cui interpretazione viene in rilievo secondo detto giudice.

31      In tali circostanze, non si può ritenere che la prima questione sia viziata da carenze tali da impedire alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

32      Tale questione è dunque ricevibile.

 Nel merito

33      Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 27 a 30 della presente sentenza, si deve intendere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio della parità di trattamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata è affidata a una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale.

34      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 di detta direttiva all’opera o agli altri materiali protetti.

35      Come risulta dai considerando 35 e 38 della medesima direttiva, detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b) traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio ai titolari di diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi (sentenze del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

36      Considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per definirli. Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissare la forma, le modalità e l’entità di tale compenso (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi citata).

37      Tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, a tale titolo, de iure o de facto, mettono tali apparecchiature a disposizione di soggetti privati. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature. Pertanto, a determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nel caso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Dato che un sistema siffatto consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, un sistema del genere deve non solo essere giustificato da difficoltà pratiche quali l’impossibilità di individuare gli utenti finali, ma deve altresì escludere dal pagamento del prelievo la fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 45 a 47, e del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti da 34 a 36).

40      Per quanto riguarda, più in particolare, il requisito relativo all’esenzione della fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione a soggetti diversi dalle persone fisiche, per finalità manifestamente estranee a quella di realizzazione di copie per uso privato, è, di regola, conforme al «giusto equilibrio» tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utenti dei materiali protetti, previsto al considerando 31 della direttiva 2001/29, il fatto che solo l’acquirente finale possa ottenere il rimborso di detto prelievo e che questo rimborso sia soggetto alla condizione della presentazione a tal fine di una domanda all’organizzazione incaricata della gestione dei medesimi prelievi (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 53).

41      Infatti, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, la possibilità riconosciuta ai fabbricanti, ai distributori e ai rivenditori al dettaglio di traslare sui loro clienti l’onere del compenso per copia privata da essi pagato comporta che gli operatori in questione non sostengano tale onere finanziario. Resta tuttavia il fatto che, al fine di garantire che l’onere del compenso per copia privata graverà, in definitiva, sui soli utenti finali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, un sistema che impone un siffatto prelievo per copia privata deve garantire che possano essere ancora esentati gli utenti finali che acquistano apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato.

42      Inoltre, qualora il sistema di riscossione del compenso per copia privata preveda che l’utente finale possa esserne esentato sin dall’acquisto di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione mediante un certificato di esenzione attestante, in sostanza, che esso li acquista per fini manifestamente estranei a quelli di realizzazione di copie per uso privato, il venditore che ha versato tale prelievo al suo fornitore ma che, a causa della presentazione di detto certificato, non può traslare tale onere sul suo cliente, deve poterne chiedere il rimborso all’organizzazione alla quale è affidata la gestione del suddetto prelievo (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 55).

43      Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, il sistema di riscossione del compenso per copia privata di cui trattasi nel procedimento principale ha la caratteristica di prevedere che gli utenti finali siano, in linea di principio, debitori di tale compenso, istituendo nel contempo procedure che consentono, a determinate condizioni, l’esenzione da detto compenso, esenzione che è soggetta alla concessione di un certificato, o il suo rimborso.

44      In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone la sua prima questione per il motivo che la circostanza che la persona giuridica che emette i certificati di esenzione ed effettua i rimborsi del compenso per copia privata sia costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale potrebbe comportare uno «squilibrio» o un’«asimmetria» negli interessi da essa perseguiti, e a ciò potrebbero opporsi l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento.

45      A questo proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che, per quanto riguarda i requisiti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, il diritto al rimborso del prelievo per copia privata a favore di persone diverse dalle persone fisiche che acquistino le apparecchiature di riproduzione per fini manifestamente estranei a quello di realizzazione di copie per uso privato deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo pagato. La portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per la concessione dei certificati di esenzione, qualora la normativa nazionale preveda anche un siffatto strumento al fine di garantire che solo i debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva sostengano effettivamente l’onere del compenso per copia privata.

46      Inoltre, conformemente all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2014/26, le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti in virtù di un diritto al compenso costituiscono proventi dei diritti d’autore o dei diritti connessi. I considerando 2 e 26 della medesima direttiva precisano che tali proventi sono riscossi, gestiti e distribuiti ai titolari dagli organismi di gestione collettiva.

47      A quest’ultimo riguardo, dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26 risulta che costituisce un organismo di gestione collettiva un organismo autorizzato per legge o in base a un accordo, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale, organismo che può essere detenuto o controllato dai propri membri. Ciò avviene, peraltro, in linea generale, nella pratica, come si evince dal considerando 14 della direttiva 2014/26. Infine, all’articolo 3, lettera d), della medesima direttiva viene precisato che un organismo di gestione collettiva può avere come membri tanto i titolari di diritti d’autore o di diritti connessi quanto altri organismi di gestione collettiva.

48      Ne consegue che, per quanto riguarda la gestione del compenso per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, a differenza dei rappresentanti dei debitori di tale compenso, una gestione siffatta rientra per definizione tra i compiti che possono essere affidati ad organismi di gestione collettiva del diritto d’autore, quali gli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla legge sulla proprietà intellettuale.

49      A tale riguardo, e alla luce dei requisiti esposti al punto 45 della presente sentenza, occorre constatare che la costituzione di una persona giuridica, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini della gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata può rispondere a un obiettivo di semplicità ed efficacia, di cui beneficiano anche i debitori di detto compenso, senza che questi ultimi si trovino, per il solo fatto che la persona giuridica in questione è controllata dagli organismi di gestione collettiva, in una situazione meno vantaggiosa rispetto a quella che sarebbe esistita in assenza di tale persona giuridica.

50      Ciò premesso, qualsiasi normativa nazionale che istituisca un compenso per copia privata deve prevedere procedure che, alla luce dei requisiti esposti al punto 45 della presente sentenza, garantiscano che solo i debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sostengano effettivamente l’onere del compenso per copia privata.

51      In particolare, gli Stati membri non possono prevedere modalità di equo compenso che comportino una disparità di trattamento ingiustificata tra le diverse categorie di operatori economici che commercializzano beni paragonabili ricompresi nell’eccezione per copia privata o tra le diverse categorie di utenti di materiali protetti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

52      Tali requisiti potrebbero essere disattesi qualora la normativa nazionale concedesse alla persona giuridica competente per la concessione dei certificati di esenzione o per il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di compenso per copia privata un margine di discrezionalità che faccia dipendere da elementi di opportunità la sorte di ciascuna domanda presentata all’uno o all’altro di tali fini, di modo che tale persona giuridica possa, esercitando quest’ultima, limitare indebitamente il diritto all’esenzione o al rimborso di detto compenso. Infatti, l’esistenza di un siffatto margine di discrezionalità potrebbe finire per compromettere il giusto equilibrio tra i titolari di diritti e gli utenti di materiali protetti auspicato dal considerando 31 della direttiva 2001/29. La persona giuridica competente potrebbe altresì riservare, come ipotizza il giudice del rinvio, un trattamento discriminatorio a diverse categorie di operatori o di utenti che si trovano, invece, in situazioni di fatto e di diritto analoghe.

53      Per contro, una normativa nazionale che preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi del compenso per copia privata debbano essere concessi in tempo utile e in base a criteri oggettivi che non comportino alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto competente per l’esame delle domande presentate a tal fine è, in linea di principio, idonea a rispettare i requisiti esposti al punto 45 della presente sentenza.

54      Inoltre, al fine di evitare qualsiasi rischio di parzialità da parte di una tale persona giuridica nella concessione dei certificati di esenzione e dei rimborsi e, di conseguenza, di evitare che venga compromesso il giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti di materiali protetti auspicato dal considerando 31 della direttiva 2001/29, è necessario che le decisioni di detta persona giuridica che negano la concessione di un siffatto certificato o di un siffatto rimborso possano essere oggetto di un ricorso, non contenzioso o contenzioso, dinanzi a un organo indipendente.

55      Nel caso di specie, dagli articoli 10 e 11 del regio decreto 1398/10 si evince l’obbligo della persona giuridica incaricata dell’esame delle domande di concedere, entro termini precisi, il certificato di esenzione o di accertare l’esistenza del diritto al rimborso qualora il richiedente fornisca le informazioni identificative richieste e sottoscriva le dichiarazioni messe a sua disposizione. Inoltre, risulta che essi prevedono la possibilità di presentare dinanzi a un’entità indipendente, vale a dire il Ministero della Cultura e dello Sport, un ricorso contro le decisioni di tale persona giuridica che respingono una domanda di certificato di esenzione o di rimborso. Ciò premesso, dette disposizioni sembrano idonee a rispettare i requisiti esposti al punto 45 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

56      In secondo luogo, le eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale situazioni paragonabili non possono essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non possono essere trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717 punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

57      Pertanto, tale principio non può essere interpretato nel senso che osti all’attribuzione, in quanto tale, della gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata a un soggetto che rappresenti gli interessi collettivi dei creditori di quest’ultimo. I creditori e i debitori del compenso per copia privata si trovano, rispetto a tale onere, in situazioni giuridiche radicalmente diverse, cosicché detto principio non può essere violato per il fatto di essere soggetti a diritti e obblighi distinti ai sensi del regime del compenso per copia privata.

58      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio della parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata è affidata a una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale, qualora tale normativa nazionale preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi debbano essere concessi in tempo utile e in applicazione di criteri oggettivi che non consentano alla persona giuridica di respingere una domanda di concessione di tale certificato o di rimborso sulla base di considerazioni che comportino l’esercizio di un margine di discrezionalità e che le decisioni con cui essa respinge una siffatta domanda possano essere oggetto di un ricorso dinanzi a un organo indipendente.

 Sulla seconda questione

 Sulla ricevibilità

59      La DAMA contesta la ricevibilità di tale questione per il motivo che il giudice del rinvio non precisa la disposizione della direttiva 2001/29 né i principi generali del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione.

60      Tuttavia, alla luce dei principi ricordati ai punti da 26 a 28 della presente sentenza e per gli stessi motivi esposti ai punti 29 e 30 della stessa, tale argomento non incide sulla ricevibilità della seconda questione.

61      Inoltre, l’ADEPI e Ventanilla Única Digital affermano che dall’articolo 25, paragrafo 7, lettera b), della legge sulla proprietà intellettuale e dall’articolo 10 del regio decreto 1398/2018 non risulta che la persona giuridica possa avere accesso a informazioni contabili. La situazione evocata dal giudice del rinvio sarebbe quindi puramente ipotetica, cosicché la seconda questione dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

62      A tale riguardo, basti ricordare che, da un lato, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri, quale prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

63      Poiché le questioni concernenti il diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

64      Dall’altro lato, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, le funzioni della Corte e quelle del giudice del rinvio sono chiaramente separate ed è esclusivamente a quest’ultimo che spetta interpretare il diritto nazionale. Pertanto, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali. La Corte è infatti, tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto, nel suo insieme considerato, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, così come definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punti 28 e 29).

65      Da tali elementi deriva che l’interpretazione del diritto nazionale proposta dall’ADEPI e da Ventanilla Única Digital quanto alle informazioni che la persona giuridica ha il diritto di esigere non può essere sufficiente a confutare la presunzione di rilevanza richiamata al punto 63 della presente sentenza.

66      Poiché la seconda questione non rientra, peraltro, in nessuna delle tre ipotesi previste dalla giurisprudenza ricordata al punto 63 della presente sentenza, occorre constatare che essa è ricevibile.

 Nel merito

67      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio della parità di trattamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che autorizza una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale e alla quale è affidata la gestione delle esenzioni di pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata, a chiedere l’accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle competenze di controllo di cui essa è investita a tale titolo, senza che sia possibile, segnatamente, opporle il segreto dalla contabilità commerciale previsto dal diritto nazionale.

68      In primo luogo, occorre rilevare che la possibilità di chiedere le informazioni che consentono di controllare la corretta applicazione della normativa nazionale sul compenso per copia privata costituisce un elemento intrinseco all’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

69      Infatti, dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nonché dal considerando 35 della direttiva 2001/29 risulta che, negli Stati membri che hanno introdotto l’eccezione per copia privata, i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti fatto senza il loro consenso. Inoltre, a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo, l’introduzione dell’eccezione per copia privata non deve arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore. Ne consegue che, a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, tali disposizioni impongono allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva del suddetto compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro (sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punti 33 e 34, nonché del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

70      Pertanto, nell’ambito di un sistema fondato sulle dichiarazioni unilaterali degli operatori al fine di stabilire tanto gli importi dovuti a titolo di compenso per copia privata quanto le vendite che devono esserne esentate, autorizzare l’entità incaricata della gestione di tale compenso a controllare la veridicità delle dichiarazioni in questione costituisce una condizione necessaria per assicurare una riscossione effettiva di detto compenso.

71      Di conseguenza, il soggetto incaricato della gestione del sistema di compenso per copia privata deve, da un lato, poter verificare che siano soddisfatte le condizioni richieste per beneficiare di un certificato di esenzione. Se, in esito a tale controllo, risulta che tali condizioni non sussistono, l’obbligo di garantire una riscossione effettiva del compenso per copia privata impone di garantire che tale persona giuridica possa, dall’altro, calcolare e riscuotere gli importi dovuti a titolo di tale compenso, e ciò a partire dal momento in cui le condizioni per la concessione di un certificato di esenzione non erano o non sono più soddisfatte. Orbene, l’esercizio di tali funzioni da parte di detta persona giuridica sarebbe ostacolato se il soggetto controllato potesse, invocando il segreto della sua contabilità commerciale, negare l’accesso alle informazioni contabili necessarie a tale esercizio.

72      Occorre aggiungere che ciò vale anche nei confronti dei soggetti che non sono esentati dal pagamento del compenso per copia privata, quali i fabbricanti, gli importatori o i distributori, ma che possono traslarne l’onere sul loro cliente, qualora quest’ultimo non sia titolare di un certificato di esenzione, o chiederne il rimborso alla persona giuridica, qualora il loro cliente sia titolare di tale certificato. Infatti, la persona giuridica alla quale è affidata la gestione del sistema di compenso per copia privata deve poter chiedere l’accesso agli elementi che consentono di verificare gli acquisti e le vendite soggetti al pagamento del compenso per copia privata nonché gli acquisti e le vendite esenti da tale compenso.

73      Ciò premesso, i suddetti controlli devono vertere esclusivamente su elementi che consentono, da un lato, di verificare che le condizioni richieste per beneficiare di un’esenzione o di un rimborso siano effettivamente soddisfatte e, dall’altro, di calcolare gli importi eventualmente dovuti a titolo di compenso per copia privata da parte di soggetti che non sono esentati, quali i fabbricanti, gli importatori o i distributori, o di soggetti che abbiano indebitamente beneficiato di un certificato di esenzione o di un rimborso. Inoltre, laddove gli elementi in questione siano riservati, la persona giuridica e gli organismi di gestione che vengono a conoscenza di tali elementi nell’ambito della loro funzione sono tenuti a rispettarne il carattere riservato. Orbene, nel caso di specie, risulta che l’articolo 12, paragrafo 1, del regio decreto 1398/2018 mira a imporre un siffatto obbligo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

74      In secondo luogo, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti 56 e 57 della presente sentenza, il principio della parità di trattamento non è idoneo a rimettere in discussione disposizioni come quelle della legge sulla proprietà intellettuale e come quelle del regio decreto 1398/2018 relative alle prerogative attribuite alla persona giuridica nell’ambito della gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi a titolo di compenso per copia privata.

75      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nonché il principio della parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e alla quale è affidata la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata, a chiedere l’accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle competenze di controllo di cui essa è investita a tale titolo, senza che sia possibile, segnatamente, opporle il segreto dalla contabilità commerciale previsto dal diritto nazionale, posto che tale persona giuridica è obbligata a rispettare il carattere riservato delle informazioni ottenute.

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e il principio della parità di trattamento

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata è affidata a una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale, qualora tale normativa nazionale preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi debbano essere concessi in tempo utile e in applicazione di criteri oggettivi che non consentano alla persona giuridica di respingere una domanda di concessione di tale certificato o di rimborso sulla base di considerazioni che comportino l’esercizio di un margine di discrezionalità e che le decisioni con cui essa respinge una siffatta domanda possano essere oggetto di un ricorso dinanzi a un organo indipendente.

2)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nonché il principio della parità di trattamento

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e alla quale è affidata la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata, a chiedere l’accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle competenze di controllo di cui essa è investita a tale titolo, senza che sia possibile, segnatamente, opporle il segreto dalla contabilità commerciale previsto dal diritto nazionale, posto che tale persona giuridica è obbligata a rispettare il carattere riservato delle informazioni ottenute.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.