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Ricorso proposto il 29 novembre 2013 – Nezi / UAMI – Etam (E)

(Causa T-645/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Efcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: avv. A. Salkitzoglou)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etam SAS (Clichy, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 ottobre 2013, procedimento R 329/2013-4;

riformare la decisione in questione al fine di registrare il marchio della ricorrente per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; e

condannare la controinteressata alle spese della ricorrente incluse tutte le spese delle eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “E” per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 25, 26, 35 e 40 – domanda di registrazione a titolo di marchio comunitario con il numero 8701138

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario “E” per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti:

violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e

violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009.