Ricorso proposto il 29 novembre 2013 – Nezi / UAMI – Etam (E)
(Causa T-645/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco
Parti
Ricorrente: Efcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: avv. A. Salkitzoglou)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etam SAS (Clichy, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 ottobre 2013, procedimento R 329/2013-4;
riformare la decisione in questione al fine di registrare il marchio della ricorrente per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; e
condannare la controinteressata alle spese della ricorrente incluse tutte le spese delle eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “E” per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 25, 26, 35 e 40 – domanda di registrazione a titolo di marchio comunitario con il numero 8701138
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario “E” per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti:
violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009; e
violazione degli articoli 15 e 42 del regolamento n. 207/2009.