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Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2016 – Nezi / UAMI – Etam (E)

(Causa T-645/13) 1

(«Marchio comunitario – Procedimento d'opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo E – Marchio comunitario figurativo anteriore E – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Evcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: A. Salkitzoglou, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Etam SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: G. Barbaut e A. Champanhet, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 ottobre 2013 (pratica R 329/2013-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Etam SAS e la sig.ra Evcharis Nezi.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il ricorso incidentale è respinto.

La sig.ra Evcharis Nezi e la Etam SAS sono condannate a sopportare ciascuna, in ragione della metà, le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), e a sopportare ciascuna le proprie spese.

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1     GU C 61 dell’1.03.2014.