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Impugnazione proposta il 15 ottobre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 3 agosto 2012 causa F-57/12 R, Marcuccio/Commissione

[Causa T-464/12 P(R)]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Presidente del Tribunale della Funzione Pubblica, del 3 agosto 2012, che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata respinta la sua domanda intesa al pagamento della somma di EUR 1661, illegittimamente decurtata, a suo avviso, dalle sue indennità di invalidità, in secondo luogo, della decisione implicita della Commissione recante rigetto del reclamo, in terzo luogo, di qualsivoglia decisione in base alla quale la Commissione avrebbe detratto la somma di EUR 1661 dalle sue indennità di invalidità per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere due motivi.

-    Primo motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza ed arbitrarietà, ed errore manifesto di apprezzamento insito nelle medesime; in particolare, per quanto riguarda i punti da 22 a 28 incluso della suddetta ordinanza.

-    Secondo motivo, vertente sulla errata, falsa ed irragionevole interpretazione, nonché palese violazione, dell'articolo 86 del Regolamento di procedura del Tribunale della Funzione Pubblica, in relazione alla condanna a "versare al Tribunale la somma di EUR 1000".

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