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Ricorso proposto il 16 ottobre 2012 - Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina / Commissione

(Causa T-468/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina (Varsavia, Polonia) (rappresentante: H. Mackiewicz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 554/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sull'adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare a causa dell'interpretazione errata delle note esplicative della voce NC 9505, secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

A parere della ricorrente il contenuto della voce NC 9505 nonché delle sue note esplicative indica che per considerare un determinato articolo come un oggetto per feste esso non debba avere le specifiche impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che richiamino direttamente una determinata festa.

La questione dell'esclusiva ideazione, produzione e riconoscimento di oggetti per feste deve essere valutata alla luce della simbologia relativa a una specifica festa associata a un determinato articolo nell'ambito di uno Stato membro, dei suoi collegamenti con la tradizione e la cultura in materia di feste di tale Stato. Un articolo siffatto, essendo riconoscibile in un determinato ambito culturale come un oggetto per feste, non deve (anche se può) avere simboli, ornamenti e iscrizioni aggiuntivi che evidenziano il suo legame con una determinata festa.

2.    Secondo motivo, vertente sull'adozione da parte della Commissione del regolamento impugnato in violazione delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee della voce NC 9505 a causa della loro interpretazione errata secondo la quale se un articolo decorativo non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa, ciò vuol dire che non è stato né ideato né prodotto esclusivamente come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale.

Le note esplicative della NC indicano chiaramente che i prodotti classificati alla voce NC 9505 in base alla loro fabbricazione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica. Le parole usate tra parentesi costituiscono soltanto gli esempi per determinare quale possa essere "[la] costruzione e [il] design" di un prodotto. In altre parole, la nomenclatura combinata non esclude le situazioni in cui un prodotto (in quanto tale), in un determinato ambito culturale, sia il simbolo di una festa specifica, nonostante il prodotto non contenga impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della parità di trattamento per il fatto di aver consentito che una categoria di prodotti (fiori e piante artificiali utilizzati per feste) venga privata della qualificazione di articoli per feste a causa della mancanza di impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni che fanno riferimento a una festa e che ad altre categorie venga riconosciuta tale caratteristica ai sensi della voce NC 9505, nonostante il fatto che articoli siffatti non contengano tali impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni.

Gli atti giuridici dell'Unione europea contengono informazioni tariffarie vincolanti, emanate dai singoli Stati membri, che indicano la classificazione nell'ambito della voce NC 9505 per gli articoli (tra cui anche fiori artificiali) che non contengono simboli, disegni né ornamenti specifici. Ciò a conferma del fatto che un articolo in sé, senza iscrizioni o ornamenti, può costituire, nell'ambito culturale di un determinato Stato dell'Unione europea, il simbolo di una festa specifica e per tale ragione è ivi riconoscibile, disegnato e prodotto come un articolo per feste.

Né dalle note al capitolo NC 95, né dal commento alle note esplicative della NC, risulta che il prodotto, al fine di ottenere lo status di articolo per feste, deve essere percepito come tale sul territorio di tutta l'Unione europea. Un'interpretazione siffatta "dell'articolo per feste" porterebbe ad una situazione in cui solo pochi prodotti soddisfarebbero tali criteri. L'Unione europea è abitata da oltre 500 milioni di persone aventi diverse tradizioni, culture e religioni. Non solo, quindi, non esiste una comune tradizione europea in materia di feste, ma perfino l'elenco dei giorni festivi nei singoli Stati membri è differente. Infine, alcuni prodotti indicati esplicitamente alla voce 9505 sono considerati come articoli per feste solo in alcuni Stati membri e la tradizione associata agli stessi non è conosciuta o è poco popolare in altri Stati membri.

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