Language of document : ECLI:EU:T:2015:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

17 marzo 2015 (*)

«Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Determinazione del margine di dumping – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale – Mutamento delle circostanze – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

Nella causa T‑466/12,

RFA International, LP, con sede in Calgary (Canada), rappresentata da B. Evtimov, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Němečková e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final della Commissione, del 10 agosto 2012, riguardanti domande di restituzione di dazi antidumping pagati su importazioni di ferrosilicio originario della Russia, nei limiti in cui tali decisioni denegano la restituzione dei dazi antidumping pagati, ad eccezione di quelli rispetto ai quali la domanda è stata dichiarata irricevibile per scadenza del termine legale,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Il diritto dell’OMC

1        L’articolo VI.1 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) stabilisce che «[l]e parti contraenti riconoscono che il dumping, che permette l’introduzione dei prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un prezzo inferiore al loro valore normale, è condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio importante per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale».

2        L’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping») è contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).

3        Gli articoli 18.3 e 18.3.1 dell’accordo antidumping sono così formulati:

«18.3.      Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni [dell’accordo antidumping] si applicano alle inchieste, nonché alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC per un membro, o successivamente.

18.3.1      Per il calcolo dei margini di dumping nelle procedure di rimborso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme seguite nella più recente determinazione o riesame del dumping».

 Il diritto dell’Unione

4        La normativa antidumping di base è costituita dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento di base»), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato.

5        L’articolo 2 del regolamento di base espone le norme che disciplinano la determinazione del dumping. Il suo paragrafo 1 definisce il valore normale come segue:

«1.      Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

Qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in bas[e] ai prezzi di altri venditori o produttori.

I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di “parti collegate”, di cui all’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario».

6        I paragrafi 8 e 9 dell’articolo 2 del regolamento di base vertono sul prezzo all’esportazione. Essi sono così formulati:

«8.      Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore all’[Unione europea].

9.      Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In questi casi, per stabilire [u]n prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera [dell’Unione europea], sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell’importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all’interno o all’esterno dell’[Unione europea], che sia collegata all’importatore o all’esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l’importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti».

7        L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base prevede quanto segue riguardo al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione:

«10      Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(…)».

8        L’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base disciplina la procedura di restituzione dei dazi pagati. Tale disposizione è formulata come segue:

«8      Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l’importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiv[a] degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all’esportazione [nell’Unione europea] per l’esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l’importatore non sia collegato all’esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l’esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all’importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell’esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo[,] e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l’esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque[,] non oltre diciotto mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall’importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione della Commissione».

9        Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è previsto quanto segue:

«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

10      La Commissione delle Comunità europee ha definito gli orientamenti per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base nella sua comunicazione relativa alla restituzione dei dazi antidumping (GU 2002, C 127, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione interpretativa»). Il punto 3.2.3 della comunicazione interpretativa, intitolato «Analisi del merito», prevede in particolare quanto segue:

«a)      Metodologia generale

(…)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, si applicano “gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 (Determinazione del dumping), in particolare i paragrafi 11 e 12 (uso delle medie ponderate per calcolare il margine di dumping), e dell’articolo 17 (Campionamento)”.

(…)

b)      (…)

c)      Uso delle risultanze del riesame

Nell’esaminare le domande di rimborso, la Commissione può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La procedura relativa alla domanda di restituzione viene sospesa fino al termine dell’inchiesta di riesame.

Le risultanze dell’inchiesta di riesame possono essere utilizzate per stabilire la fondatezza di una domanda di rimborso, purché la data di fatturazione delle operazioni per le quali si chiede il rimborso rientri nel periodo dell’inchiesta di riesame.

d)      (…)».

 Fatti

11      La ricorrente, RFA International, LP, è una società in accomandita costituita in Canada, che esercita, di norma, attività commerciali quotidiane a partire da una controllata con sede in Svizzera. Da una data imprecisata, successiva al 25 febbraio 2008, la ricorrente, tramite la sua controllata svizzera, acquista, rivende, importa e immagazzina, nell’Unione europea, ferrosilicio originario della Russia, prodotto da due consociate con sede in Russia, ossia la Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (in prosieguo: la «CHEMK») e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (in prosieguo: la «KF»). Il ferrosilicio è una lega utilizzata nella produzione dell’acciaio e del ferro.

12      Il 25 febbraio 2008, in seguito a una denuncia depositata dal comitato di coordinamento dell’industria delle ferroleghe (Euroalliages), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 172/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento iniziale»). In forza dell’articolo 1 del regolamento iniziale, l’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società CHEMK e KF era del 22,7%.

13      Il 30 novembre 2009, la CHEMK e la KF hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L’inchiesta aperta dalla Commissione in seguito a tale domanda riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di riesame»).

14      Fra il 30 luglio 2009 e il 10 dicembre 2010, la ricorrente, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, ha presentato alla Commissione, per mezzo delle autorità doganali belghe, tedesche, italiane, olandesi, finlandesi, svedesi e del Regno Unito, svariate domande di restituzione di dazi antidumping pagati. Tali domande riguardavano dazi antidumping da essa pagati nel periodo compreso tra il 7 gennaio 2009 e il 10 dicembre 2010. L’inchiesta di restituzione riguardava il periodo che andava dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di restituzione»). La Commissione, ai fini del calcolo di nuovi margini di dumping, ha suddiviso tale periodo in due ulteriori, che andavano, il primo, dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009 (in prosieguo: il «primo periodo d’inchiesta») e, il secondo, dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 (in prosieguo: il «secondo periodo d’inchiesta»). Il secondo periodo d’inchiesta corrisponde al periodo dell’inchiesta di riesame.

15      Con lettera del 12 gennaio 2011, la CHEMK, la KF e la ricorrente (in prosieguo, considerate congiuntamente: il «gruppo CHEMK») hanno trasmesso alla Commissione, in risposta a una richiesta di informazioni di quest’ultima nell’ambito della procedura di riesame intermedio, spiegazioni relative alla struttura del gruppo CHEMK.

16      Il 9 novembre 2011, la Commissione ha comunicato alla ricorrente le sue conclusioni relative al primo periodo d’inchiesta. La Commissione ha constatato, per tale periodo, un margine di dumping negativo che dava luogo a restituzione dei dazi antidumping pagati dalla ricorrente.

17      Il 16 gennaio 2012, il Consiglio, con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento di base] relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (GU L 22, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), ha chiuso la procedura di riesame intermedio senza modificare l’entità della misura antidumping in vigore. Nel valutare il prezzo all’esportazione, il Consiglio ha, in particolare, esaminato e respinto argomenti presentati, nell’ambito della procedura di riesame, dalla CHEMK e dalla KF al fine di dimostrare che esse formavano, con la ricorrente, un’entità economica unica (considerando 23, 24, 36 e 37 del regolamento di esecuzione).

18      Con lettere datate 5 e 6 giugno 2012, la Commissione ha comunicato alla ricorrente le sue conclusioni relative al secondo periodo d’inchiesta. Da tali documenti emerge che la Commissione ha calcolato per tale periodo un margine di dumping del 24,1%, cosicché si doveva, a suo avviso, respingere la domanda di restituzione relativa a detto periodo.

19      Con lettera del 20 giugno 2012, la ricorrente ha contestato le conclusioni della Commissione relative al secondo periodo d’inchiesta e ha presentato le sue osservazioni al riguardo.

20      Il 10 agosto 2012, la Commissione ha adottato le decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final, riguardanti domande di restituzione di dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «decisioni impugnate»), con le quali essa, da un lato, ha accolto le domande di restituzione relative al primo periodo d’inchiesta nei limiti in cui tali domande erano ricevibili e, dall’altro, ha respinto le domande di restituzione relative al secondo periodo d’inchiesta. La ricorrente ha ricevuto la notifica di tali decisioni il 14 agosto 2012.

 Decisioni impugnate

21      In primo luogo, da un lato, la Commissione ha precisato, nelle decisioni impugnate, il periodo dell’inchiesta di restituzione. Al riguardo, essa ha adottato la suddivisione, già operata nel corso dell’inchiesta di restituzione, di tale periodo in due (v. supra, punto 14). Nei limiti in cui il secondo periodo corrisponde al periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha affermato di poter utilizzare le conclusioni di detta inchiesta per dichiarare la fondatezza della domanda di restituzione, come emerge dalla comunicazione interpretativa (punti da 4 a 7 delle decisioni impugnate). Dall’altro lato, la Commissione ha esaminato la ricevibilità delle domande di restituzione. Al riguardo essa ha constatato, in particolare, che tali domande erano parzialmente irricevibili, in quanto erano state presentate, per talune transazioni effettuate nel corso del primo periodo d’inchiesta, oltre il termine di sei mesi fissato all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base (punto 10 delle decisioni impugnate).

22      In secondo luogo, la Commissione ha esaminato la fondatezza delle domande di restituzione.

23      Per quanto riguarda, per prima cosa, il prezzo all’esportazione, la Commissione, ritenendo che la ricorrente, tramite la quale la CHEMK e la KF realizzavano le loro vendite all’esportazione, esercitasse tutte le funzioni di importazione nell’Unione, ha anzitutto applicato l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Essa ha quindi costruito il prezzo all’esportazione in base al prezzo al quale i prodotti importati erano rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, adeguato con riferimento a tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché a un margine di profitto, fissato al 6%, e a un margine equo per le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «spese SGA») [punti 21 e 22 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti 22 e 23 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. La Commissione ha indi esaminato l’argomento presentato dalla ricorrente, ma anche dalla CHEMK e dalla KF, secondo il quale le medesime dovevano essere trattate come un’entità economica unica, talché, nel determinare il prezzo all’esportazione, non dovesse essere effettuato alcun adeguamento per le spese SGA e per il margine di profitto. In risposta a tale argomento, la Commissione, da un lato, ha riproposto la sua conclusione secondo la quale la ricorrente doveva essere qualificata importatore associato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dall’altro lato, essa ha ritenuto che l’esistenza di un’entità economica unica fosse irrilevante ai fini degli adeguamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che si applica espressamente alle situazioni nelle quali l’esportatore e l’importatore sono associati [punti 23 e 24 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti 24 e 25 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

24      Per quanto riguarda, per seconda cosa, il calcolo del margine di dumping, la Commissione ha anzitutto constatato che, per il primo periodo d’inchiesta, il margine di dumping era negativo, mentre, per il secondo periodo, tale margine, come rettificato a seguito delle osservazioni della ricorrente, era del 23,1% [punto 29 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 30 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. La Commissione ha indi precisato che, nell’ambito dell’inchiesta di restituzione e diversamente che nell’inchiesta che aveva portato all’adozione del regolamento iniziale, essa ha dapprima calcolato un margine di dumping per la CHEMK e un margine per la KF e poi stabilito un margine di dumping medio per il gruppo CHEMK. La Commissione ha giustificato l’applicazione di questo nuovo metodo con un mutamento delle circostanze, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, attinente alla modifica dei circuiti di vendita all’esportazione del ferrosilicio da parte del gruppo CHEMK, restando inteso che, secondo la Commissione, detto metodo era conforme ai requisiti di cui all’articolo 2 di tale regolamento [punti da 31 a 33 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti da 32 a 34 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

25      Infine, la Commissione ha esaminato gli argomenti presentati dalla ricorrente in risposta alla trasmissione, da parte sua, delle conclusioni cui era giunta riguardo all’inchiesta di restituzione. A tal riguardo essa ha, in particolare, esaminato e respinto, da un lato, gli argomenti presentati dalla ricorrente al fine di contestare l’esistenza di un mutamento delle circostanze che giustificasse l’applicazione di un nuovo metodo di calcolo [punti da 40 a 47 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti da 41 a 48 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. Dall’altro lato, essa ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla nozione di entità economica unica [punto 48 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 49 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

28      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha posto alla ricorrente un quesito scritto. Quest’ultima ha risposto entro il termine impartito.

29      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 17 settembre 2014.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente le decisioni impugnate nei limiti in cui tali decisioni denegano la restituzione dei dazi antidumping pagati, fatta eccezione per quelli rispetto ai quali la domanda è stata dichiarata irricevibile per scadenza del termine legale;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

32      A sostegno del suo ricorso di annullamento la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda errori di diritto o errori manifesti di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nella determinazione del prezzo all’esportazione. Il secondo motivo riguarda un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base per la parte in cui la Commissione ha concluso per un mutamento delle circostanze e ha applicato un nuovo metodo per stabilire il margine di dumping.

 Sul primo motivo, riguardante errori di diritto o errori manifesti di valutazione commessi nella determinazione del prezzo all’esportazione

33      Con il primo motivo di annullamento la ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di aver erroneamente effettuato, nella determinazione del prezzo all’esportazione, adeguamenti per le spese SGA e per i profitti con riferimento alle sue funzioni di esportazione quale dipartimento di vendita integrato e dipartimento di distribuzione dell’entità economica unica che essa forma con la CHEMK e la KF. Tale motivo è suddiviso in due parti riguardanti, la prima, la conclusione, che figurerebbe nelle decisioni impugnate, secondo la quale la ricorrente non forma un’entità economica unica con la CHEMK e la KF e, la seconda, la considerazione, formulata nelle decisioni impugnate, secondo la quale la nozione di entità economica unica è irrilevante ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione.

34      Occorre esaminare anzitutto la seconda parte del presente motivo, poi, in un secondo tempo, la prima parte.

 Sulla seconda parte

35      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione considerando, nelle decisioni impugnate, che l’esistenza di un’entità economica unica non incida sulla costruzione del prezzo all’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, mentre dalle sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, Racc., EU:C:2012:78, punti 55 e 56), e del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, Racc., EU:T:2009:62, punto 177), emerge che la nozione di entità economica unica, applicata altresì nel contesto della determinazione del valore normale, è pertinente «onde determinare il prezzo all’esportazione». Sebbene tale giurisprudenza riguardi adeguamenti effettuati in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la ricorrente ritiene che nessun elemento nel dettato dell’articolo 2, paragrafo 9, e nessuna ragione giuridica o economica imperativa ostino alla sua applicazione nel contesto della determinazione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento. Da tale applicazione deriverebbe che le spese SGA e i profitti relativi alle funzioni di esportazione di una società operante come servizio di esportazione integrato non possono essere oggetto di adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ne conseguirebbe, nella fattispecie, che, se la Commissione non fosse incorsa negli errori asseriti, le spese SGA e i profitti della ricorrente sarebbero stati oggetto di adeguamenti solo entro il limite delle spese SGA e dei profitti connessi alle sue attività di importazione e di postimportazione.

36      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

37      In via preliminare, occorre, da un lato, ricordare che, nel settore delle misure di difesa commerciale, il Consiglio e la Commissione (in prosieguo, considerati congiuntamente: le «istituzioni») godono di un ampio potere discrezionale in ragione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Racc., EU:C:2007:547, punto 40). Ne consegue che il controllo del giudice dell’Unione su tali valutazioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (sentenze del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, Racc., EU:C:1987:202, punto 19; del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, Racc., EU:C:1990:116, punto 63, e del 7 febbraio 2013, EuroChem MCC/Consiglio, T‑84/07, Racc., EU:T:2013:64, punto 32).

38      Dall’altro lato, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base enuncia che il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione all’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

39      Ne consegue che, in caso di associazione tra l’esportatore e l’importatore, le istituzioni sono legittimate, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a costruire il prezzo all’esportazione. La giurisprudenza ammette l’esistenza di siffatta associazione quando l’esportatore e l’importatore appartengono allo stesso gruppo (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, Racc., EU:C:1988:467, punto 31; del 14 settembre 1995, Descom Scales/Consiglio, T‑171/94, Racc., EU:T:1995:164, punto 33, e del 20 ottobre 1999, Swedish Match Philippines/Consiglio, T‑171/97, Racc., EU:T:1999:263, punto 73).

40      In secondo luogo, in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo praticato al primo acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita. L’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento di base prevede che i costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendano, in particolare, un margine equo per le spese SGA e i profitti (sentenza del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T‑190/08, Racc., EU:T:2011:618, punto 27).

41      Al riguardo, innanzi tutto, si deve aggiungere che gli adeguamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 9, commi secondo e terzo, sono effettuati d’ufficio dalle istituzioni (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio, 255/84, Racc., EU:C:1987:203, punto 33; del 7 maggio 1987, Minebea/Consiglio, 260/84, Racc., EU:C:1987:206, punto 43, e Descom Scales/Consiglio, cit. supra al punto 39, EU:T:1995:164, punto 66). Inoltre, occorre considerare che tale disposizione non esclude che siano effettuati adeguamenti per spese sostenute prima dell’importazione, nella misura in cui tali spese vengono di norma sostenute dall’importatore (v., in tal senso e per analogia, sentenza Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, cit. supra al punto 37, EU:C:1990:116, punti da 31 a 33).

42      Peraltro, pur prevedendo l’applicazione di un adeguamento a titolo di un margine equo per le spese SGA e per i profitti, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non stabilisce alcun metodo di calcolo o di determinazione di tale margine, limitandosi a rinviare al carattere equo di detto margine che costituisce oggetto dell’adeguamento (v., in tal senso, sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. supra al punto 40, EU:T:2011:618, punto 28).

43      Infine, la determinazione di un margine adeguato per le spese SGA e per i profitti non costituisce un’eccezione nell’applicazione della giurisprudenza citata supra al punto 37, secondo la quale le istituzioni dispongono, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice dell’Unione è chiamato a svolgere soltanto un sindacato giurisdizionale limitato. Infatti, tale determinazione comporta necessariamente valutazioni economiche complesse (v., in tal senso, sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. supra al punto 40, EU:T:2011:618, punto 38; v., per analogia, sentenze del 30 marzo 2000, Miwon/Consiglio, T‑51/96, Racc., EU:T:2000:92, punto 42, e del 21 novembre 2002, Kundan e Tata/Consiglio, T‑88/98, Racc., EU:T:2002:280, punto 50).

44      In terzo luogo, a seguito di quanto testé osservato e tenuto conto della giurisprudenza, occorre rilevare che, in caso di associazione tra l’esportatore e l’importatore, spetta alla parte interessata che intenda contestare la portata degli adeguamenti effettuati sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto i margini determinati per le spese SGA e i profitti sarebbero eccessivi, fornire elementi di prova e calcoli effettivi che giustifichino le sue affermazioni e, in particolare, il tasso alternativo da essa eventualmente proposto (v., in tal senso e per analogia, sentenza Canon e a./Consiglio, cit. supra al punto 39, EU:C:1988:467, punto 32).

45      Nella fattispecie, anzitutto, è pacifico che, nel procedimento amministrativo, la ricorrente ha sostenuto, dinanzi alla Commissione, che essa formava, con la CHEMK e la KF, un’entità economica unica e che esercitava, oltre alle funzioni connesse all’importazione, funzioni di esportazione quale dipartimento di distribuzione integrato di detta entità.

46      Nelle decisioni impugnate, poi, la Commissione, da un lato, ha ritenuto che la ricorrente svolgesse tutte le funzioni esercitate, di norma, da un importatore collegato, cosicché doveva essere considerata associata con la CHEMK e con la KF e il prezzo all’esportazione doveva essere costruito in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dall’altro, la Commissione ha ritenuto che l’esistenza di un’entità economica unica fosse irrilevante ai fini della questione se gli adeguamenti dovessero essere effettuati in forza di detta disposizione. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si applicherebbe espressamente in caso di associazione tra l’esportatore e l’importatore [punto 24 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 25 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. La Commissione ha poi aggiunto che il fatto che l’associazione assuma o meno la forma di un’entità economica unica non rileverebbe nell’ambito di un adeguamento effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Le sentenze Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, citata supra al punto 35 (EU:C:2012:78), nonché Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, citata supra al punto 35 (EU:T:2009:62), evocate dalla ricorrente, sarebbero irrilevanti, in quanto la causa che ha dato luogo a tali sentenze riguardava un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, i), del regolamento di base [punto 48 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 49 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

47      Infine, la Commissione, come emerge dagli elementi contenuti nel fascicolo, ha tenuto conto, ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, di un margine adeguato per le spese SGA, pari al 2,29% del fatturato netto della ricorrente, e di un margine adeguato per i profitti, corrispondente al 6% di detto fatturato netto.

48      Occorre esaminare alla luce di tali riferimenti testuali e precisazioni la fondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della presente parte del primo motivo. Al riguardo va ricordato che la ricorrente addebita alla Commissione errori di diritto o di fatto in quanto essa avrebbe erroneamente concluso che l’esistenza di un’entità economica unica non incideva sulla determinazione del prezzo all’esportazione, al fine di contestare, in sostanza, una parte degli adeguamenti effettuati dalla Commissione, sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per le sue spese SGA e i suoi profitti.

49      Inoltre, occorre precisare che la ricorrente ammette che, nella fattispecie, si doveva procedere alla costruzione del prezzo all’esportazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, di cui essa non contesta, pertanto, l’applicabilità. Peraltro, come ha confermato in udienza, la ricorrente ammette che le spese SGA e i profitti relativi alle sue funzioni di importatore, che rientravano, a suo avviso, nell’ambito di applicazione di tale disposizione, dovevano essere oggetto di adeguamenti.

50      In primo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che l’esistenza di un’entità economica unica non rilevasse nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

51      Orbene, occorre rilevare che, in risposta agli argomenti presentati dalla ricorrente nel procedimento amministrativo e vertenti sul fatto che essa formava, con la CHEMK e la KF, un’entità economica unica, la Commissione ha ricordato, nelle decisioni impugnate, che la ricorrente espletava le funzioni incombenti, di norma, a un importatore collegato, cosicché sussistevano le condizioni necessarie per procedere agli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Essa ha altresì precisato che l’esistenza o meno di un’entità economica unica non rileva per stabilire se sia necessario effettuare adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando le condizioni per l’applicazione di tale disposizione sono soddisfatte e che detta disposizione si applica espressamente in presenza di un’associazione tra l’esportatore e l’importatore. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il fatto che l’associazione tra la ricorrente, la CHEMK e la KF assumesse o meno la forma di un’entità economica unica fosse irrilevante nell’ambito di un adeguamento effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

52      Risulta quindi che il rigetto, nelle decisioni impugnate, dell’affermazione della ricorrente relativa all’esistenza di un’entità economica unica è, in sostanza, fondato sulla considerazione secondo la quale l’esistenza o meno di una tale entità è, secondo la Commissione, irrilevante quanto all’applicabilità stessa dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in presenza di un’associazione, come nella fattispecie, tra il produttore e l’importatore, dato che, quando le condizioni per l’applicazione di tale disposizione sono soddisfatte, la Commissione è tenuta a procedere agli adeguamenti ivi previsti.

53      Occorre rilevare peraltro che dalle decisioni impugnate non emerge che la Commissione abbia inteso escludere che l’esistenza di un’entità economica unica possa, se del caso, influire sulle modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, vale a dire, in particolare, sulla possibilità che talune spese SGA e taluni profitti (ad esempio, quelli connessi alle attività di esportazione) non vengano presi in considerazione per gli adeguamenti effettuati in forza di tale disposizione.

54      Tale interpretazione della motivazione delle decisioni impugnate si impone tanto più in quanto, come emerge dalle suddette decisioni, la ricorrente ha fatto valere, nel procedimento amministrativo, che l’esistenza di un’entità economica unica osterebbe a qualsiasi adeguamento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per le sue spese SGA e i suoi profitti. È, infatti, in risposta a tale affermazione che la Commissione ha replicato, nelle decisioni impugnate, che l’esistenza di una tale entità non poteva, a suo avviso, ostare ai suddetti adeguamenti. Peraltro, sebbene, nelle sue osservazioni del 20 giugno 2012, la ricorrente abbia lasciato intendere che contestava soltanto una parte degli adeguamenti operati per dette spese, tali osservazioni non sono univoche quanto all’effettiva portata della contestazione della ricorrente e, in ogni caso, la ricorrente non deduce, nelle sue memorie, alcuna particolare censura riguardo alla presentazione dei suoi argomenti, quali figurano nelle decisioni impugnate e quali esposti da essa stessa, nel ricorso, nell’illustrare il quadro fattuale della presente controversia.

55      Alla luce delle suesposte considerazioni e dato che, da un lato, la ricorrente non contesta affatto, come ha confermato in udienza in risposta a un quesito del Tribunale, l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base anche in presenza di un’entità economica unica e, dall’altro, la Commissione si è limitata, nelle decisioni impugnate, a considerare che l’esistenza di una tale entità non incideva sull’applicabilità di detta disposizione e degli adeguamenti ivi previsti, si deve concludere che gli argomenti della ricorrente non sono tali da dimostrare che le considerazioni della Commissione siano viziate da un errore di diritto.

56      Pertanto, tali argomenti devono essere respinti senza necessità di stabilire quali sarebbero eventualmente gli effetti dell’esistenza di un’entità economica unica sulla determinazione del prezzo all’esportazione e l’incidenza, al riguardo, delle sentenze Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, citata supra al punto 35 (EU:C:2012:78), nonché Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, citata supra al punto 35 (EU:T:2009:62), richiamate dalla ricorrente.

57      In secondo luogo, come ha precisato in udienza, la ricorrente afferma, in sostanza, che gli adeguamenti effettuati, al momento della costruzione del prezzo all’esportazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per le spese SGA e i profitti sono eccessivi. Essa osserva che, nel caso di una società, come essa stessa, che operi, al contempo, come importatore e come esportatore appartenendo a un’entità economica unica, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di effettuare adeguamenti per le spese SGA e i profitti solo in relazione a funzioni connesse alle attività di importazione e non anche per le attività di esportazione. Inoltre, avendo essa, nel procedimento amministrativo, fatto valere l’esercizio da parte sua, oltre che di funzioni di importazione, anche di funzioni di esportazione, la ricorrente ritiene che la Commissione fosse tenuta ad operare, ai fini degli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, una distinzione tra queste due funzioni e a procedere ad adeguamenti solo per le spese SGA e per i profitti connessi alle funzioni di importazione.

58      Orbene, senza necessità di stabilire se la ricorrente formi effettivamente un’entità economica unica con la CHEMK e la KF e quali sarebbero eventualmente gli effetti dell’esistenza di un’entità siffatta sulla determinazione del prezzo all’esportazione in forza delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, occorre rilevare che gli argomenti della ricorrente non sono atti a dimostrare che i margini ai quali fa riferimento il precedente punto 47 siano eccessivi in quanto la Commissione avrebbe omesso di operare una distinzione a seconda delle diverse funzioni della ricorrente.

59      Anzitutto, nel procedimento amministrativo, la ricorrente, come ha confermato in udienza in risposta a un quesito del Tribunale, non ha presentato alcun dato numerico dettagliato relativo alle spese e ai profitti che, a suo avviso, non avrebbero dovuto essere oggetto di adeguamenti in quanto connessi alle sue attività di esportazione. Inoltre, dagli elementi del fascicolo emerge che la ricorrente si è limitata ad affermare, dinanzi alla Commissione, che essa formava, con la CHEMK e la KF, un’entità economica unica ed esercitava, oltre a funzioni di importazione, funzioni di dipartimento di vendita integrato. Nella sua lettera del 20 giugno 2012, la ricorrente, contestando le conclusioni della Commissione riguardanti il secondo periodo d’inchiesta, ha affermato, in particolare, che solo le spese SGA e i profitti relativi alle sue funzioni di importazione potevano essere oggetto di adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, escludendo le spese SGA e i profitti relativi alle sue funzioni di esportazione. Tuttavia, come emerge dalle memorie della Commissione, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, la medesima, per quanto riguarda gli adeguamenti che la Commissione prevedeva di effettuare, ha cancellato, nell’allegato 3 della sua lettera del 20 giugno 2012, la colonna intitolata «Spese [SGA] 2,29% e profitti ordinari periodo d’inchiesta 6%».

60      In tali circostanze, occorre rilevare che, oltre al fatto che le osservazioni presentate dalla ricorrente nel procedimento amministrativo non sono prive di ambiguità, la Commissione, in mancanza di qualsiasi presentazione, da parte della ricorrente, di dati numerici precisi quanto alle spese sostenute e ai profitti ottenuti dalle sue varie attività, doveva determinare un margine adeguato per le spese SGA e i profitti della ricorrente per poter effettuare gli adeguamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la cui applicabilità non è stata affatto rimessa in discussione dalla ricorrente.

61      Infatti, tenuto conto delle considerazioni contenute nei precedenti punti da 40 a 44, occorre ricordare che, quando procede alla costruzione del prezzo all’esportazione sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione effettua d’ufficio gli adeguamenti previsti da detta disposizione e determina, a tal fine, un margine equo per le spese SGA e i profitti. Per contro, tenuto conto della giurisprudenza richiamata, in particolare, al precedente punto 44, spetta alla parte interessata, nella fattispecie la ricorrente, ove intenda contestare, nel procedimento amministrativo, una parte degli adeguamenti annunciati, presentare dati numerici a sostegno della sua contestazione, quali calcoli effettivi che giustifichino le sue affermazioni.

62      Al riguardo, da un lato, occorre altresì aggiungere che l’affermazione dell’esistenza, ammesso che sia dimostrata, di un’entità economica unica all’interno della quale la ricorrente opererebbe principalmente come dipartimento di vendita integrato, in modo tale che le sue funzioni di importazione siano integrate da funzioni di esportazione, non è sufficiente, contrariamente a quanto osserva la ricorrente, a invertire tale onere della prova imponendo alla Commissione di effettuare d’ufficio la distinzione, anche supponendola giustificata, tra le due funzioni di importazione e di esportazione e le spese SGA e i profitti corrispondenti. Spettava, in effetti, alla ricorrente, nei limiti in cui contestava in parte gli adeguamenti annunciati dalla Commissione, comprovare l’eccessività di tali adeguamenti stabilendo l’incidenza, a suo avviso, delle sue funzioni di esportazione sugli adeguamenti che potevano essere effettuati dalla Commissione.

63      Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, essa non poteva neppure esimersi dal presentare dati numerici solo perché la Commissione non si era ancora pronunciata sull’esistenza, nella fattispecie, di un’entità economica unica e sulla sua incidenza sulla costruzione del prezzo all’esportazione. Infatti, detto argomento, siccome equivale a subordinare la presentazione di tali dati numerici diretti alla dimostrazione del carattere eccessivo di taluni adeguamenti, in quanto riguarderebbero funzioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, al previo riconoscimento, da parte della Commissione, dell’esercizio di siffatte funzioni, è incompatibile con la giurisprudenza richiamata supra al punto 44.

64      Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto allorché, in assenza di dati numerici dettagliati nel procedimento amministrativo da parte della ricorrente, ha stabilito margini adeguati per le spese SGA e per i profitti di quest’ultima senza operare d’ufficio alcuna distinzione, supposto che sia pertinente, tra le spese SGA e tra i profitti derivanti dalle attività relative alle sue asserite funzioni, rispettivamente, di esportazione e di importazione.

65      In più, oltre al fatto che, nel procedimento amministrativo, la ricorrente non ha fornito alcun dato numerico diretto a rimettere in discussione il margine adeguato per le spese SGA e i profitti che la Commissione prevedeva di applicare, occorre aggiungere che neanche nel presente procedimento la ricorrente ha dimostrato il carattere eccessivo degli adeguamenti effettuati dalla Commissione. Infatti, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a determinare, con precisione, la parte degli adeguamenti che essa contesta in quanto avrebbero riguardato le sue attività di esportazione quale parte di un’entità economica unica, né alcun elemento che dimostri l’asserita eccessività degli adeguamenti effettuati dalla Commissione.

66      Invero, in primo luogo, secondo la ricorrente, se la Commissione avesse correttamente applicato l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base tenendo conto dell’esistenza di un’entità economica unica, il margine di dumping per il secondo periodo d’inchiesta «sarebbe stato di gran lunga inferiore» a quello calcolato dalla Commissione, fermo restando che gli adeguamenti effettuati erano «esagerati». In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’incidenza dell’esistenza di un’entità economica unica sugli adeguamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si collocherebbe in una fascia compresa tra l’8% e il 20% del margine di dumping calcolato. In terzo luogo, il margine adeguato del 2,29% del suo fatturato netto, considerato a titolo di spese SGA, «è molto più elevato» del margine che avrebbe potuto essere dedotto se la Commissione avesse tenuto conto dell’esistenza di un’entità economica unica. In quarto luogo, il margine di profitto del 6% di tale fatturato netto costituirebbe «il margine di profitto medio di qualsiasi operatore/importatore indipendente», mentre, in presenza di un’entità economica unica, «solo una parte trascurabile dei profitti può essere eventualmente attribuita alla rivendita postimportazione della ricorrente/[entità economica unica] nell’Unione».

67      Orbene, tali affermazioni vaghe e indimostrate sono insufficienti alla luce dei requisiti richiamati supra al punto 44 e non sono, pertanto, tali da rimettere in discussione la portata degli adeguamenti effettuati dalla Commissione nelle decisioni impugnate.

68      Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente contesta alla Commissione di aver applicato, nelle decisioni impugnate, il margine di profitto medio di un importatore indipendente, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, allorché sussiste un’associazione tra produttore ed importatore nell’Unione, il calcolo del margine di profitto adeguato di cui all’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento di base può fondarsi non già sui dati forniti dall’importatore affiliato, che possono venire influenzati da questa associazione, ma su quelli provenienti da un importatore indipendente (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. supra al punto 40, EU:T:2011:618, punto 29; v. anche, per analogia, sentenze del 5 ottobre 1988, Silver Seiko e a./Consiglio, 273/85 e 107/86, Racc., EU:C:1988:466, punto 25, nonché Canon e a./Consiglio, cit. supra al punto 39, EU:C:1988:467, punto 32).

69      Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che gli adeguamenti effettuati per le sue spese SGA e per i suoi profitti fossero eccessivi.

70      Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto allorché ha applicato, nelle decisioni impugnate, margini adeguati del 2,29% e del 6% per quanto riguarda, rispettivamente, le spese SGA e i profitti della ricorrente.

71      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del primo motivo.

 Sulla prima parte

72      A sostegno della prima parte del primo motivo la ricorrente afferma che la Commissione, nelle decisioni impugnate, è incorsa in un errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che essa non formava, con la CHEMK e la KF, un’entità economica unica. La ricorrente aggiunge che, sebbene la Commissione l’abbia qualificata, nelle decisioni impugnate, come importatore associato all’esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non può essere escluso che tale qualificazione si fondi sulla conclusione secondo la quale essa non faceva parte di un’entità economica unica e che, nei limiti in cui il rigetto da parte della Commissione, nelle decisioni impugnate, della nozione di entità economica unica è fondato sulle valutazioni contenute nei considerando 24 e 37 del regolamento di esecuzione, tali valutazioni siano errate.

73      La Commissione sostiene che la prima parte del presente motivo è irricevibile e, in ogni caso, inoperante.

74      Innanzi tutto, occorre ricordare che, come emerge dai brani delle decisioni impugnate citati nel precedente punto 46, la Commissione, come ha confermato in udienza, non si è pronunciata, nelle suddette decisioni, sull’esistenza di un’entità economica unica che riunisca la ricorrente, la CHEMK e la KF. Infatti, in tali decisioni, la Commissione ha ritenuto unicamente che, da un lato, la ricorrente svolgesse le funzioni tipiche di un importatore collegato, cosicché il prezzo all’esportazione doveva essere costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, e, dall’altro, l’esistenza o meno di un’entità economica unica non rilevasse al riguardo, essendo soddisfatti i presupposti per l’applicazione di detta disposizione. Ne consegue che la prima parte del presente motivo deve essere respinta in quanto è diretta contro conclusioni che non figurano nelle decisioni impugnate.

75      Inoltre, anche supponendo, come fa valere la ricorrente, che, qualificandola come importatore collegato, la Commissione abbia inteso escludere l’esistenza di un’entità economica unica nella fattispecie, occorre rilevare, in ogni caso, che la circostanza, ammesso che sia dimostrata, che la ricorrente formi, come sostiene, un’entità economica unica con la CHEMK e la KF non incide, nel caso di specie, sulla valutazione della legittimità della costruzione del prezzo all’esportazione nelle decisioni impugnate. Infatti, va ricordato che, nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la ricorrente non ha dimostrato l’eccessività, conseguente all’esistenza, a suo avviso, di un’entità economica unica, degli adeguamenti effettuati in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Così, anche supponendo che essa formi effettivamente un’entità economica unica con la CHEMK e la KF e che la Commissione abbia erroneamente respinto tale nozione, siffatto errore non sarebbe tale da inficiare gli adeguamenti effettuati da quest’ultima per le spese SGA e i profitti della ricorrente.

76      Infine, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento alle conclusioni tratte dal Consiglio nel regolamento di esecuzione, conclusioni che, a suo avviso, la Commissione, conformemente al punto 3.2.3, lettera a), della comunicazione interpretativa, doveva prendere in considerazione nell’adottare le decisioni impugnate, occorre, in primo luogo, rilevare che, se è vero che dai rispettivi punti 5 delle decisioni impugnate emerge che la Commissione intendeva, in via di principio, attenersi, nelle suddette decisioni, alle conclusioni dell’inchiesta di riesame, tuttavia, essa, per quanto riguarda la determinazione del prezzo all’esportazione, non ha assunto alcuna posizione riguardo all’esistenza di un’entità economica unica. Infatti, una valutazione degli elementi forniti dal gruppo CHEMK per dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica è stata condotta, ad opera del Consiglio, soltanto nel regolamento di esecuzione.

77      Orbene, è giocoforza constatare che il regolamento di esecuzione non rientra nell’oggetto del presente ricorso, come la ricorrente ha peraltro confermato in udienza.

78      Pertanto, dato che, secondo la giurisprudenza, il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenze del 14 dicembre 1962, Meroni/Alta Autorità, 46/59 e 47/59, Racc., EU:C:1962:44, pag. 801, e del 28 giugno 1972, Jamet/Commissione, 37/71, Racc., EU:C:1972:57, punto 12), il Tribunale non può, nella fattispecie, valutare la legittimità dei motivi contenuti nei considerando 24 e 37 del regolamento di esecuzione.

79      In secondo luogo, siccome, in udienza, la ricorrente ha rilevato che, visti i suoi diritti della difesa, si dovrebbe tener conto di tutti gli elementi non solo delle decisioni impugnate, ma anche dell’inchiesta di riesame, occorre osservare che la questione se la ricorrente intenda in tal modo far valere la violazione, da parte della Commissione, dei suoi diritti della difesa non emerge con la necessaria chiarezza dalle indicazioni fornite in udienza.

80      In ogni caso, anche supponendo che la ricorrente intenda in tal modo far valere la violazione dei suoi diritti della difesa, è giocoforza constatare che si tratterebbe, come ha osservato correttamente la Commissione, di un motivo nuovo presentato per la prima volta in udienza e, pertanto, irricevibile ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

81      Infatti, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (sentenza del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, C‑395/96 P e C‑396/96 P, Racc., EU:C:2000:132, punto 99). Orbene, in udienza, la ricorrente non ha addotto l’emergere durante il procedimento di alcun elemento di diritto o di fatto che giustificasse la presentazione di un motivo nuovo.

82      Peraltro, per quanto, secondo la giurisprudenza, un motivo che costituisca un ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo debba essere considerato ricevibile (ordinanza del 13 novembre 2001, Dürbeck/Commissione, C‑430/00 P, Racc., EU:C:2001:607, punto 17), è necessario rilevare che, nella fattispecie, la violazione dei diritti della difesa asserita dalla ricorrente in udienza non può essere considerata un ampliamento di tal genere. Al contrario, nei limiti in cui, nell’atto introduttivo, la ricorrente ha contestato, con la presente parte del primo motivo, l’eventuale diniego, da parte della Commissione, nelle decisioni impugnate, dell’esistenza di un’entità economica unica, l’affermazione della violazione dei suoi diritti della difesa a causa della mancata considerazione degli argomenti da essa presentati per dimostrare l’esistenza di siffatta entità è necessariamente fondata sulla premessa inversa, ossia la presunta omissione, da parte della Commissione, dell’esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente per dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica o della considerazione dei risultati dell’inchiesta di riesame.

83      In tali circostanze, la prima parte del primo motivo deve essere respinta e, quindi, deve essere respinto il primo motivo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, riguardante un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base

84      Con il secondo motivo di annullamento la ricorrente contesta il cambiamento di metodo operato dalla Commissione, nelle decisioni impugnate, ai fini della determinazione del margine di dumping. Essa contesta, in sostanza, alla Commissione di aver erroneamente concluso per l’esistenza di un mutamento delle circostanze che giustificasse detto cambiamento di metodo, cosicché quest’ultima sarebbe incorsa, al contempo, in un errore manifesto di valutazione e nella violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Anzitutto, la ricorrente contesta la motivazione delle decisioni impugnate sul cui fondamento la Commissione ha concluso per l’esistenza di un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Dopodiché, essa afferma che la Commissione non ha dimostrato che il mutamento delle circostanze fosse tale da giustificare l’applicazione di un metodo diverso da quello applicato nell’inchiesta iniziale. Infine, la ricorrente sostiene che, nell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il potere discrezionale della Commissione è limitato, cosicché tale istituzione era tenuta ad applicare lo stesso metodo applicato nell’inchiesta iniziale.

85      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti.

86      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la scelta fra diversi metodi di calcolo del margine di dumping e la determinazione del valore normale di un prodotto presuppongono la valutazione di situazioni economiche complesse, sicché il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v. sentenze Ikea Wholesale, cit. supra al punto 37, EU:C:2007:547, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio, T‑221/05, EU:T:2008:258, punto 39).

87      In base alla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutti i procedimenti di restituzione ai sensi del paragrafo 8 della stessa disposizione, la Commissione applica, se non è intervenuto un mutamento delle circostanze, lo stesso metodo impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale che è sfociata nell’imposizione del dazio antidumping di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle disposizioni dell’articolo 2 del medesimo regolamento (sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, C‑15/12 P, Racc., EU:C:2013:572, punto 16).

88      Secondo la giurisprudenza, l’eccezione che permette alla Commissione di avvalersi, nel corso del procedimento di restituzione, di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale se è intervenuto un mutamento delle circostanze deve necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, poiché una deroga o un’eccezione ad una regola generale devono essere interpretate restrittivamente (v. sentenze Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit. supra al punto 87, EU:C:2013:572, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 41). Spetta quindi alla Commissione provare che è intervenuto un mutamento delle circostanze qualora essa intenda avvalersi di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale (sentenze Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit. supra al punto 87, EU:C:2013:572, punto 18, e Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 41).

89      Al riguardo, tenuto conto della necessità di un’interpretazione restrittiva, occorre aggiungere che, per essere giustificato alla luce dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il cambiamento di metodo deve essere collegato al mutamento delle circostanze accertato (v., in tal senso, sentenza Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 47).

90      Tuttavia, per quanto riguarda la natura di eccezione di siffatto mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, dalla giurisprudenza emerge che la necessità di un’interpretazione restrittiva non può consentire alla Commissione di interpretare e di applicare tale disposizione in un modo incompatibile con la formulazione e la finalità di quest’ultima. A tale proposito occorre rilevare che tale disposizione prevede, in particolare, che il metodo applicato debba essere conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base (v. sentenze Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, cit. supra al punto 87, EU:C:2013:572, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 42; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio, T‑143/06, Racc., EU:T:2009:441, punto 43).

91      Ne consegue, peraltro, che, qualora in fase di restituzione dovesse risultare che l’applicazione del metodo utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale non era conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, la Commissione sarebbe tenuta a non applicare ulteriormente tale metodo (v. sentenza del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, T‑423/09, Racc., EU:T:2011:764, punto 58 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando che spetta alla Commissione medesima dimostrare che il metodo applicato nell’inchiesta iniziale non fosse conforme all’articolo 2 del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 51). Per contro, per giustificare un cambiamento di metodo, non è sufficiente che un nuovo metodo sia più adeguato del precedente, nel caso in cui il metodo precedente sia comunque conforme all’articolo 2 del regolamento di base (sentenza Huvis/Consiglio, cit. supra al punto 86, EU:T:2008:258, punto 50).

92      Occorre esaminare la fondatezza del presente motivo alla luce di tali riferimenti.

93      A tal riguardo occorre, in un primo tempo, rilevare che è pacifico che nelle decisioni impugnate la Commissione, ritenendo che si fosse verificato un mutamento delle circostanze, ha applicato, ai fini della determinazione del margine antidumping, un metodo diverso da quello applicato nell’inchiesta iniziale.

94      Infatti, dalle decisioni impugnate emerge che, nell’inchiesta di restituzione, la Commissione ha calcolato anzitutto un margine di dumping individuale, rispettivamente, per la CHEMK e la KF, prima di stabilire un margine di dumping medio per il gruppo CHEMK (in prosieguo: il «nuovo metodo»). Per contro, nell’inchiesta iniziale, le istituzioni avevano riunito tutti i dati pertinenti riguardanti le vendite interne nel paese esportatore, il costo della produzione, la redditività e le vendite della CHEMK e della KF all’Unione (in prosieguo: il «metodo iniziale») [punto 31 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 32 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

95      Questi due metodi si distinguono, pertanto, come ha chiarito la Commissione nelle sue memorie senza essere contraddetta dalla ricorrente, in base al momento in cui i dati relativi alla CHEMK e alla KF sono stati riuniti in vista della determinazione del margine di dumping del gruppo CHEMK. Infatti, nell’ambito del nuovo metodo, tali dati sono stati riuniti alla fine del calcolo del margine di dumping, atteso che la Commissione ha iniziato calcolando un margine di dumping individuale, rispettivamente, per la CHEMK e la KF, in base a un prezzo all’esportazione e a un valore normale ad esse corrispondenti a titolo individuale, prima di sommare gli importi così calcolati e di stabilire un margine di dumping medio. Per contro, nell’ambito del metodo iniziale, le istituzioni avevano riunito sin dall’inizio i dati relativi alla CHEMK e alla KF, cosicché non era stata operata alcuna distinzione riguardo al prezzo all’esportazione e al valore normale.

96      In tali circostanze, occorre, in un secondo tempo, esaminare se la Commissione fosse legittimata ad applicare il nuovo metodo nell’inchiesta di restituzione. A tal riguardo, dato che, come essa stessa ha confermato in udienza, la ricorrente non contesta la compatibilità del nuovo metodo con l’articolo 2 del regolamento di base, si deve verificare se la Commissione abbia dimostrato che le circostanze fossero effettivamente mutate e che tale mutamento giustificasse il ricorso al nuovo metodo.

97      Dalle decisioni impugnate emerge, a tal proposito, che la Commissione ha concluso per l’esistenza di un mutamento delle circostanze determinato, in sostanza, da un mutamento della struttura del gruppo CHEMK e dell’organizzazione delle vendite all’esportazione della CHEMK e della KF. Al riguardo, anzitutto, la Commissione ha ritenuto che, nell’inchiesta iniziale, da un lato, solo la CHEMK operasse come produttore esportatore del gruppo CHEMK, giacché tutte le vendite all’esportazione dei due produttori del gruppo, la CHEMK e la KF, venivano realizzate tramite la CHEMK, e, dall’altro, la CHEMK esportasse i prodotti tramite vari operatori collegati prima di venderli nell’Unione agli acquirenti finali. Per contro, secondo la Commissione, durante l’inchiesta di restituzione, sia la CHEMK sia la KF dovevano essere considerate produttori esportatori, in quanto queste due società vendevano ciascuna la propria produzione singolarmente e direttamente alla ricorrente ai fini dell’esportazione nell’Unione [punto 32 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 33 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. Pertanto, secondo la Commissione, mentre nell’inchiesta iniziale il gruppo CHEMK effettuava esportazioni mediante un solo circuito di vendita, nell’inchiesta di restituzione le esportazioni venivano effettuate mediante due circuiti di vendita [punti 41 e 46 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti 42 e 47 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, nell’inchiesta iniziale, fosse praticamente impossibile stabilire prezzi all’esportazione individuali per la CHEMK e per la KF in quanto l’origine dei prodotti venduti agli acquirenti indipendenti nell’Unione non era specificata negli elenchi delle vendite, mentre tali informazioni sono state fornite nel corso dell’inchiesta di restituzione [punto 32 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 33 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. Infine, per quanto riguarda la struttura delle vendite nel mercato interno del paese esportatore, la Commissione ha osservato che, nell’inchiesta iniziale, un operatore collegato vendeva parti della produzione del gruppo in tale mercato interno, mentre durante l’inchiesta di restituzione tutte le vendite interne venivano effettuate direttamente dalla CHEMK e dalla KF [punto 32 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punto 33 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final].

98      Da tali brani delle decisioni impugnate deriva che la conclusione relativa all’esistenza di un mutamento delle circostanze che giustificasse un cambiamento di metodo è stata fondata, in sostanza, sul mutamento della struttura del gruppo CHEMK e dell’organizzazione delle sue vendite all’esportazione, quale dovuto, in particolare, all’integrazione della ricorrente nella suddetta struttura e alla modifica dei circuiti di vendita all’esportazione. La Commissione ha infatti ravvisato nella CHEMK e nella KF due produttori esportatori che effettuavano le loro vendite all’esportazione tramite la ricorrente. Inoltre, nel mercato interno del paese esportatore, tutte le vendite venivano ormai effettuate direttamente dalla CHEMK e dalla KF. Pertanto, e tenuto conto, peraltro, della possibilità di disporre, contrariamente a quanto era avvenuto nell’inchiesta iniziale, di dati che le consentissero di calcolare prezzi all’esportazione individuali per la CHEMK e la KF, la Commissione ha applicato il nuovo metodo calcolando margini di dumping individuali per ciascuno dei due produttori esportatori prima di stabilire, alla luce della loro appartenenza al gruppo CHEMK, un margine di dumping medio ponderato per detto gruppo.

99      Il gruppo CHEMK è stato dunque oggetto di cambiamenti rilevanti dovuti, in particolare, all’integrazione della ricorrente nel gruppo e nell’organizzazione delle vendite all’esportazione verso l’Unione, come ha peraltro ammesso la ricorrente sia durante il procedimento amministrativo, nella lettera del 20 giugno 2012, sia, nella fase del presente procedimento, nell’ambito della replica. Inoltre, per quanto riguarda le vendite all’esportazione del gruppo CHEMK, la ricorrente non contesta il fatto che, mentre nell’inchiesta iniziale sia le vendite all’esportazione della CHEMK sia quelle della KF erano realizzate dalla CHEMK tramite vari intermediari, nell’inchiesta di restituzione la CHEMK e la KF procedessero individualmente alle vendite all’esportazione tramite la ricorrente.

100    Orbene, si deve ritenere che tali mutamenti, che incidono sulla struttura del gruppo CHEMK e sull’organizzazione delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione, costituiscano un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

101    Occorre altresì rilevare che detto mutamento delle circostanze è tale da giustificare il cambiamento di metodo operato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in quanto detto cambiamento di metodo riflette la comparsa di un secondo canale di vendita del gruppo CHEMK e, quindi, il mutamento avvenuto nell’organizzazione delle vendite di tale gruppo.

102    Infatti, è d’uopo ricordare che, conformemente al nuovo metodo, la Commissione ha calcolato margini di dumping individuali per ciascuno dei due produttori esportatori, la CHEMK e la KF, prima di stabilire un margine di dumping medio per il gruppo CHEMK. Orbene, tale calcolo dei margini di dumping individuali, che riflette il dualismo dei canali di esportazione del gruppo CHEMK, richiede il calcolo, in via preliminare, di valori normali e di prezzi all’esportazione individuali per ciascuno dei due produttori esportatori di detto gruppo.

103    Gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del presente motivo non valgono a rimettere in discussione tali considerazioni. Detti argomenti possono essere riuniti, sostanzialmente, in tre serie.

104    In una prima serie di argomenti la ricorrente contesta la motivazione delle decisioni impugnate sulla quale la Commissione ha fondato la sua conclusione relativa all’esistenza di un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

105    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, sia nell’inchiesta iniziale sia nell’inchiesta di restituzione, esisteva un solo produttore esportatore, cosicché non vi è stato alcun mutamento di circostanze al riguardo. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto rileva la Commissione nelle decisioni impugnate, nell’inchiesta iniziale le istituzioni avrebbero trattato il gruppo CHEMK e non la società CHEMK come produttore esportatore. Dall’altro lato, la ricorrente ritiene che, nell’inchiesta di restituzione, la CHEMK e la KF costituissero congiuntamente un produttore esportatore in quanto queste due società appartenevano a un’entità economica unica.

106    Tuttavia, se è vero che, come fa valere la ricorrente, dal considerando 62 del regolamento iniziale emerge che le istituzioni avevano qualificato il gruppo CHEMK come produttore esportatore, è vero pure, come emerge dalle decisioni impugnate e come ha affermato la Commissione nella fase scritta del procedimento senza essere contraddetta dalla ricorrente, che solo la società CHEMK procedeva alle esportazioni del gruppo verso l’Unione.

107    In tali circostanze si deve ritenere che la sola qualificazione formale, nell’inchiesta iniziale, del gruppo CHEMK come produttore esportatore sia insufficiente per dimostrare che le istituzioni, nella suddetta inchiesta iniziale, abbiano inteso fondare la scelta del metodo iniziale sulla considerazione secondo la quale il gruppo CHEMK dovesse essere qualificato come produttore esportatore, anziché su quella, sostenuta dalla Commissione nelle sue memorie, secondo la quale il gruppo CHEMK esportava tramite uno solo dei suoi due produttori. Ne consegue che, siccome, come emerge dal precedente punto 100, si è verificato un mutamento delle circostanze per quanto riguarda l’organizzazione delle vendite del gruppo CHEMK all’esportazione, la sola qualificazione formale, nell’inchiesta iniziale, di detto gruppo come produttore esportatore non è in grado di invalidare la conclusione, contenuta nel precedente punto 101, secondo la quale detto mutamento era tale da giustificare il cambiamento di metodo operato dalla Commissione.

108    Peraltro, riguardo alla nozione di entità economica unica, occorre ricordare che tale nozione è stata elaborata, da una giurisprudenza costante, ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base (sentenza Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, cit. supra al punto 35, EU:C:2012:78, punto 55). Secondo tale giurisprudenza, quando un produttore affida compiti spettanti, di norma, a un dipartimento di vendita interno a una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente, l’utilizzo, ai fini della determinazione del valore normale, dei prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alla suddetta società di distribuzione è giustificato, dato che tali prezzi possono essere considerati i prezzi della prima vendita del prodotto effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio, 250/85, Racc., EU:C:1988:464, punto 15, e del 10 marzo 1992, Canon/Consiglio, C‑171/87, Racc., EU:C:1992:106, punti 9 e 11).

109    Inoltre, occorre ricordare che tale giurisprudenza è stata applicata, in via analogica, agli adeguamenti effettuati, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, i), del regolamento di base, sul prezzo all’esportazione (sentenza Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, cit. supra al punto 35, EU:T:2009:62, punto 177). In tale contesto è stato espressamente dichiarato che, se un produttore distribuisce i propri prodotti destinati all’Unione per il tramite di una società giuridicamente distinta ma collocata sotto il suo controllo economico, la necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti tra detto produttore e tale società di vendita milita piuttosto a favore dell’applicazione della nozione di entità economica unica per il calcolo del prezzo all’esportazione (sentenza Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, cit. supra al punto 35, EU:C:2012:78, punto 55).

110    Ne consegue che la nozione di entità economica unica è fondata, in particolare, sulla necessità di tener conto della realtà economica dei rapporti tra il produttore e la sua società di vendita, società, quest’ultima, che svolge compiti propri di un dipartimento di vendita inserito nell’organizzazione del produttore.

111    Per contro, con il presente argomento, come sintetizzato al precedente punto 105, la ricorrente trae conseguenze diverse dalla medesima nozione di entità economica unica. Il suo argomento è fondato, infatti, sulla premessa secondo la quale il fatto che due produttori appartengano al medesimo gruppo e formino, con una società giuridicamente distinta appartenente anch’essa al suddetto gruppo e incaricata di svolgere compiti propri di un servizio di vendita integrato, un’entità economica unica obbligherebbe le istituzioni a ritenere che solo detta entità unica possa essere qualificata come produttore esportatore.

112    Orbene, senza necessità di stabilire se la CHEMK e la KF debbano essere considerate come parti di un’entità economica unica, va osservato che non possono essere accolte né tale premessa né, pertanto, l’argomentazione che ne deriva. Infatti, da un lato, tale premessa prescinde dalla realtà economica consistente nel fatto che, nonostante la loro appartenenza, quali consociate detenute dagli stessi azionisti, a un medesimo gruppo, o addirittura, ammesso che sia dimostrata, a un’entità economica unica, i due produttori di cui trattasi costituiscono entità giuridiche distinte che, nell’inchiesta di restituzione, producevano e commercializzavano i loro prodotti a titolo individuale. In altri termini, detta premessa prescinde dall’esistenza di due canali di vendita distinti. Dall’altro lato, la ricorrente non ha chiarito le ragioni per cui, in presenza, ammesso che sia dimostrata, di un’entità economica unica, tale realtà economica dovrebbe essere esclusa.

113    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha concluso erroneamente per la comparsa di nuovi circuiti di vendita all’esportazione, in quanto le vendite alla stessa effettuate dalla CHEMK e dalla KF dovevano essere considerate, tenuto conto dell’esistenza di un’entità economica unica, come vendite infragruppo.

114    Per le stesse ragioni esposte supra ai punti da 108 a 112, tale argomento non può essere accolto.

115    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che sarebbe stato impossibile, nell’inchiesta iniziale, stabilire dati di vendita per singola entità di produzione, mentre la stessa aveva omesso, nella suddetta inchiesta, di chiedere la presentazione di tali dati. Secondo la ricorrente, la Commissione non può giustificare un mutamento delle circostanze con un cambiamento del suo metodo d’inchiesta.

116    Tali argomenti della ricorrente sono inoperanti.

117    Infatti, da un lato, come emerge da quanto esposto supra ai punti da 100 a 102, la conclusione relativa all’esistenza di un mutamento delle circostanze atto a giustificare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, il cambiamento di metodo operato dalla Commissione può fondarsi sulla semplice modifica, riconosciuta dalla ricorrente, della struttura e dell’organizzazione delle vendite all’esportazione del gruppo CHEMK. Pertanto, anche supponendo, come postula la ricorrente, che la Commissione abbia omesso di richiedere, nell’inchiesta iniziale, la presentazione di dati individuali, siffatta omissione non sarebbe tale da viziare di illegittimità la conclusione, contenuta nelle decisioni impugnate, relativa all’esistenza di un mutamento delle circostanze.

118    Dall’altro lato, dalle decisioni impugnate emerge che, secondo la Commissione, pure a disporre dei dati necessari per stabilire prezzi all’esportazione individuali per ciascun produttore, essa non avrebbe potuto procedere a siffatti calcoli individuali in quanto, nell’inchiesta iniziale, esisteva un solo produttore esportatore [punti 42 e 46 delle decisioni C(2012) 5577 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final e C(2012) 5611 final; punti 43 e 47 delle decisioni C(2012) 5585 final e C(2012) 5588 final]. Orbene, la ricorrente non contesta tale considerazione, secondo la quale, nell’indagine iniziale, i calcoli individuali non potevano essere effettuati comunque.

119    Peraltro, e in ogni caso, dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che tali argomenti della ricorrente sono altresì infondati. Infatti, se è vero che la Commissione non ha espressamente richiesto la fornitura di dati relativi alle vendite all’esportazione della KF effettuate tramite la CHEMK, da detti elementi deriva tuttavia che, come afferma la Commissione nelle sue memorie, quest’ultima ha effettivamente chiesto alla CHEMK e alla KF la trasmissione di dati che le avrebbero consentito di calcolare, a titolo individuale, il valore normale e il prezzo all’esportazione relativo a ciascuna delle due società. Innanzi tutto, con lettera del 9 marzo 2007, la Commissione ha chiesto che venissero chiarite alcune operazioni indicate nelle informazioni fornite dalla CHEMK e, in particolare, la loro origine. Poi, con la stessa lettera, la Commissione ha chiesto chiarimenti riguardo alle vendite all’esportazione della CHEMK. Infine, con lettera del 20 aprile 2007, la Commissione ha chiesto precisazioni riguardo alle vendite all’esportazione effettuate tramite taluni operatori commerciali intermedi cui veniva fatto ivi riferimento. Orbene, dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che, a fronte di tali domande, il gruppo CHEMK non ha fornito i dati richiesti.

120    Al riguardo occorre inoltre aggiungere che, nella presente causa, da un lato, la ricorrente non ha contestato il contenuto delle richieste di dati cui si riferisce il precedente punto 119. Dall’altro, essa non ha presentato argomenti sostanziali diretti a dimostrare che i predetti dati non sarebbero stati atti a consentire alla Commissione di calcolare, a titolo individuale, il valore normale e il prezzo all’esportazione riguardanti, rispettivamente, la CHEMK e la KF. Al contrario, la ricorrente ha rilevato, in udienza, che «probabilmente (…) la Commissione [aveva] ragione (…) quando [ha] dichiarato di aver richiesto alcuni dati riguardanti gli operatori intermedi», precisando, al contempo, «che tali operatori intermedi non erano sufficientemente controllati per [poter] fornire siffatte informazioni».

121    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il presunto mutamento delle circostanze nel mercato interno del paese esportatore era trascurabile e non poteva essere considerato atto a giustificare un cambiamento di metodo.

122    Orbene, oltre al fatto che, con gli argomenti richiamati, in sostanza, al punto precedente, la ricorrente ammette l’esistenza di un mutamento delle circostanze nel mercato interno del paese esportatore, si deve constatare che, anche supponendo, come la stessa sostiene, che detto mutamento, per la sua natura trascurabile, non potesse servire a giustificare un cambiamento di metodo, resta comunque il fatto che, come ha chiarito correttamente la Commissione nelle sue memorie, il cambiamento di metodo, anche nel caso della determinazione del valore normale, è fondato su un insieme di mutamenti di fatto. Questi ultimi riguardano, in particolare, i mutamenti che incidono sulla struttura e sull’organizzazione delle vendite all’esportazione del gruppo CHEMK, che, come emerge supra dai punti da 100 a 102, erano sufficienti di per sé a giustificare il cambiamento di metodo operato dalla Commissione.

123    Al riguardo occorre aggiungere che, com’è già stato rilevato supra al punto 102, è proprio l’esistenza di due produttori esportatori a giustificare l’applicazione del nuovo metodo in forza del quale la Commissione stabilisce, sul fondamento di valori normali e di prezzi all’esportazione individuali, due margini di dumping individuali, rispettivamente, per la CHEMK e per la KF, prima di stabilire un margine di dumping medio per il gruppo CHEMK.

124    Ne consegue che, quand’anche le considerazioni formulate dalla Commissione nelle decisioni impugnate riguardo a un eventuale mutamento nel mercato del paese esportatore siano viziate da errore, siffatto errore non sarebbe tale da viziare di illegittimità le decisioni impugnate.

125    Pertanto, e senza che sia necessario stabilire se la Commissione potesse qualificare il mutamento nel mercato del paese esportatore come un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, si deve concludere che gli argomenti dedotti in proposito dalla ricorrente sono inoperanti.

126    In quinto luogo, la ricorrente fa valere che l’affermazione, contenuta nelle decisioni impugnate, secondo la quale il nuovo metodo sarebbe più preciso è irrilevante, in quanto considerazioni di opportunità non possono giustificare un mutamento delle circostanze e, pertanto, di metodo. Inoltre, la Commissione non sosterrebbe che il metodo iniziale non fosse conforme all’articolo 2 del regolamento di base.

127    È vero che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 91, per giustificare un cambiamento di metodo non è sufficiente che un nuovo metodo sia più adeguato del precedente, sempreché quest’ultimo metodo sia conforme all’articolo 2 del regolamento di base.

128    Tuttavia, nella fattispecie, è giocoforza ricordare che, com’è stato già constatato, la Commissione ha fondato espressamente l’applicazione di un nuovo metodo sull’esistenza di un mutamento delle circostanze.

129    Ciò considerato, gli argomenti relativi al fatto che la Commissione avrebbe basato il cambiamento di metodo su considerazioni di opportunità e non avrebbe addotto che il metodo iniziale non fosse conforme all’articolo 2 del regolamento di base non sono tali da viziare di illegittimità le decisioni impugnate e devono, quindi, essere respinti in quanto inoperanti.

130    Con la seconda serie di argomenti la ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di non aver dimostrato che il presunto mutamento delle circostanze avrebbe avuto conseguenze sul metodo iniziale applicato dalle istituzioni, mentre, in forza dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il cambiamento di metodo deve essere necessario e direttamente collegato al mutamento delle circostanze. Orbene, il mutamento delle circostanze asserito dalla Commissione riguarderebbe principalmente modifiche nella struttura delle vendite all’esportazione del gruppo CHEMK, mentre il nuovo metodo inciderebbe principalmente sul valore normale. Peraltro, la Commissione non avrebbe chiarito in qual modo le modifiche riguardanti la struttura della vendita all’esportazione del gruppo avrebbero potuto produrre effetti sul metodo di calcolo del valore normale, del prezzo all’esportazione o del margine di dumping.

131    Tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti 101, 102, 122 e 123, tali argomenti devono essere respinti. Infatti, com’è già stato rilevato, l’applicazione del nuovo metodo, compreso il fatto che esso implicava il calcolo di un valore normale individuale per ciascuno dei due produttori, era giustificata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, dal mutamento delle circostanze relativo alla struttura e all’organizzazione delle vendite del gruppo CHEMK.

132    Nella terza serie di argomenti la ricorrente sostiene che, nell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il potere discrezionale della Commissione è limitato, cosicché, nella fattispecie, la Commissione era tenuta ad applicare, nell’inchiesta di restituzione, il metodo iniziale.

133    In primo luogo, la ricorrente ritiene che, nelle inchieste di restituzione, l’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping faccia prevalere sulle disposizioni dell’accordo antidumping il metodo di calcolo del margine di dumping utilizzato nell’inchiesta più recente in materia di dumping.

134    Al riguardo va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione in forza dell’articolo 263, primo comma, TFUE (sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio, C‑149/96, Racc., EU:C:1999:574, punto 47; del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, Racc., EU:C:2003:4, punto 53, e Ikea Wholesale, cit. supra al punto 37, EU:C:2007:547, punto 29). Tuttavia, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, il giudice dell’Unione è tenuto a controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenze Portogallo/Consiglio, cit., EU:C:1999:574, punto 49; Petrotub e Repubblica/Consiglio, cit., EU:C:2003:4, punto 54, e Ikea Wholesale, cit. supra al punto 37, EU:C:2007:547, punto 30).

135    Orbene, dal considerando 3 del regolamento di base emerge che tale regolamento mira, segnatamente, a trasporre nel diritto dell’Unione, per quanto possibile, le norme contenute nell’accordo antidumping, tra cui figurano, in particolare, quelle relative alla durata e al riesame dei dazi antidumping (v., per analogia, sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. supra al punto 134, EU:C:2003:4, punto 55).

136    Ne consegue che le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle disposizioni corrispondenti dell’accordo antidumping (v. sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. supra al punto 134, EU:C:2003:4, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

137    Orbene, da un lato, l’accordo antidumping non contiene disposizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, cosicché la regola che quest’ultima disposizione contiene non può essere considerata una trasposizione di una delle regole dettagliate di detto accordo, da interpretare in conformità del medesimo (conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Valimar, C‑374/12, Racc., EU:C:2014:118, paragrafo 74).

138    D’altro lato, occorre rilevare che, ai sensi degli articoli 18.3 e 18.3.1 dell’accordo antidumping, è previsto quanto segue:

«18.3.      Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni [dell’accordo antidumping] si applicano alle inchieste, nonché alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC per un membro, o successivamente.

18.3.1.      Per il calcolo dei margini di dumping nelle procedure di rimborso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme seguite nella più recente determinazione o riesame del dumping».

139    Deriva quindi dalla formulazione letterale e dal contesto delle disposizioni citate al precedente punto 138 che, a differenza dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che individua il metodo applicabile in qualsiasi inchiesta di restituzione, l’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping si inserisce nelle disposizioni finali di detto accordo e, più precisamente, tra quelle enunciate nel suo articolo 18.3, che stabiliscono la sua applicabilità nel tempo. La stessa ricorrente sembra peraltro riconoscerlo nelle sue memorie, in quanto afferma che l’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping «si applica anche se il metodo di calcolo iniziale del margine di dumping, utilizzato prima dell’entrata in vigore dell’accordo antidumping, è divenuto incompatibile con quest’ultimo dopo la sua entrata in vigore».

140    Ne discende che, come sottolinea correttamente la Commissione, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non dà attuazione all’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping, cosicché quest’ultima disposizione è irrilevante nell’ambito del presente motivo.

141    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha limitato il suo potere discrezionale impegnandosi, al punto 3.2.3, lettera a), della comunicazione interpretativa, ad applicare, nell’inchiesta di restituzione, il metodo iniziale.

142    Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che un atto interpretativo, quale la comunicazione interpretativa, che, conformemente al suo preambolo, definisce gli orientamenti per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, non può modificare le norme imperative contenute in un regolamento (sentenza del 12 febbraio 2014, Beco/Commissione, T‑81/12, Racc., EU:T:2014:71, punto 50; v. anche, in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1992, Soba, C‑266/90, Racc., EU:C:1992:36, punto 19, e del 22 aprile 1993, Peugeot/Commissione, T‑9/92, Racc., EU:T:1993:38, punto 44).

143    Da una giurisprudenza ben consolidata deriva, infatti, che la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, ma unicamente nei limiti in cui non derogano a norme gerarchicamente superiori (sentenza Beco/Commissione, cit. supra al punto 142, EU:T:2014:71, punto 51; v. anche, per analogia, sentenza del 2 dicembre 2010, Holland Malt/Commissione, C‑464/09 P, Racc., EU:C:2010:733, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

144    Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dal punto 3.2.3, lettera a), della comunicazione interpretativa non può derivare che la Commissione fosse tenuta, in qualsiasi circostanza e senza eccezioni, ad applicare, nell’inchiesta di restituzione, lo stesso metodo applicato nell’inchiesta iniziale. Infatti, siffatta restrizione del potere discrezionale della Commissione sarebbe incompatibile con la possibilità, istituita all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, di procedere, in caso di mutamento delle circostanze, a un cambiamento di metodo.

145    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.

146    Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

147    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La RFA International, LP è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.