Language of document : ECLI:EU:T:2015:505

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Mercato europeo del vetro destinato al settore auto – Pubblicazione di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Rigetto di una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato di informazioni che la Commissione intende pubblicare – Obbligo di motivazione – Riservatezza – Segreto professionale – Programma di trattamento favorevole – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Nella causa T‑465/12,

AGC Glass Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

AGC Automotive Europe SA, con sede in Fleurus (Belgio),

AGC Francia SAS, con sede in Boussois (Francia),

AGC Flat Glass Italia Srl, con sede in Cuneo (Italia),

AGC Glass UK Ltd, con sede in Northampton (Regno Unito),

AGC Glass Germany GmbH, con sede in Wegberg (Germania),

rappresentate da L. Garzaniti, J. Blockx, P. Niggemann, A. Burckett St Laurent, avvocati, e S. Ryan, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Kellerbauer, G. Meessen e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2012) 5719 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato presentata dalle società AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd e AGC Glass Germany GmbH, ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood (relatore), e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Il 12 novembre 2008 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione C (2008) 6815 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di diversi produttori di vetro destinato al settore auto, fra cui le società AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd e AGC Glass Germany GmbH, ricorrenti (caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto) (in prosieguo: la «decisione vetro destinato al settore auto»).

2        La Commissione ha constatato, in particolare, che i destinatari della decisione vetro destinato al settore auto avevano violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, durante vari periodi fra marzo 1998 e marzo 2003, a un insieme di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali nel settore del vetro destinato al settore auto nel SEE.

3        Secondo la decisione vetro destinato al settore auto, si tratta di un’infrazione unica e continuata, che consiste nella ripartizione concordata di contratti relativi alla fornitura di vetri destinati al settore auto o di insiemi di vetri, che comprendono generalmente un parabrezza, un lunotto posteriore e finestrini laterali, ai principali costruttori di automobili nel SEE. Tale pratica concordata, secondo la Commissione, ha preso la forma di un coordinamento delle politiche in materia di prezzi e delle strategie di fornitura della clientela, al fine di preservare una generale stabilità delle posizioni delle parti aderenti all’intesa sul mercato interessato. Tale stabilità sarebbe stata, in particolare, ricercata tramite misure correttive, attuate quando le pratiche concordate non portavano ai risultati attesi.

4        Con lettera del 25 marzo 2009 la direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione ha informato in particolare le ricorrenti della propria intenzione di pubblicare, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), una versione non riservata della decisione vetro destinato al settore auto nel proprio sito Internet nelle lingue facenti fede nel caso di specie, cioè l’inglese, il francese e il neerlandese. Inoltre, la DG «Concorrenza» ha invitato le ricorrenti a indicare le eventuali informazioni riservate o che costituivano segreti aziendali e a motivare le loro valutazioni al riguardo.

5        In seguito a uno scambio di corrispondenza con le ricorrenti, la DG «Concorrenza» ha adottato, nel dicembre 2011, la versione non riservata della decisione vetro destinato al settore auto da pubblicare sul sito Internet della Commissione. Dalla corrispondenza in questione emerge che la DG «Concorrenza» non ha dato seguito alle richieste delle ricorrenti intese a occultare alcune informazioni contenute in 246 punti e in 122 note a piè di pagina della decisione vetro destinato al settore auto.

6        Secondo la DG «Concorrenza», dette informazioni possono essere suddivise in tre categorie. La prima contiene i nominativi dei clienti e la descrizione dei prodotti interessati nonché qualsiasi informazione idonea a identificare un cliente (in prosieguo: le «informazioni di categoria I»). La seconda contiene le quantità dei pezzi forniti, l’attribuzione delle quote a ciascun costruttore di automobili, gli accordi sui prezzi, i criteri di calcolo e di modifica dei prezzi e, infine, gli importi e le percentuali connesse alla ripartizione dei clienti fra i membri dell’intesa (in prosieguo: le «informazioni di categoria II»). La terza contiene informazioni di natura puramente amministrativa che rinviano ad alcuni documenti del fascicolo (in prosieguo: le «informazioni di categoria III»).

7        Le ricorrenti si sono rivolte al consigliere-auditore il 20 gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 9 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21), opponendosi alla pubblicazione delle informazioni delle categorie I e II nonché alla pubblicazione di una parte di frase facente parte del punto 726 della decisione vetro destinato al settore auto. Con lettera del 21 maggio 2012, le ricorrenti hanno ritirato la loro domanda per quanto attiene alle informazioni di categoria II.

 Decisione impugnata

8        Il consigliere-auditore si è pronunciato sulla domanda delle ricorrenti con la decisione C (2012) 5719 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti, adottata in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        In via preliminare, il consigliere-auditore ha in primo luogo osservato che la comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006») non generava nelle ricorrenti un legittimo affidamento idoneo ad impedire alla Commissione di procedere alla pubblicazione delle informazioni non coperte da segreto professionale. Inoltre, l’interesse delle ricorrenti a che non fossero divulgati i dettagli relativi al loro comportamento che non erano coperti da detto segreto non meriterebbe alcuna particolare tutela. Il consigliere-auditore non sarebbe d’altronde competente a pronunciarsi sull’opportunità di pubblicare le informazioni non riservate né sui pregiudizi derivanti dalla politica generale della Commissione a tal riguardo (punti da 12 a 14 e 19 della decisione impugnata).

10      In secondo luogo, il consigliere-auditore ha respinto la tesi secondo cui la Commissione sarebbe vincolata dalla propria prassi precedente circa i limiti della pubblicazione. Il consigliere-auditore ha peraltro ricordato che la pubblicazione prevista non includeva la fonte delle dichiarazioni ufficiali ai fini del trattamento favorevole, né altri documenti prodotti in detto contesto, sottolineando al contempo di non essere competente a pronunciarsi sui limiti della pubblicazione prevista, alla luce del principio di parità di trattamento, tenuto conto del fatto che le ricorrenti hanno presentato domanda di trattamento favorevole (punto da 16 a 18 della decisione impugnata).

11      Dal punto 21 della decisione impugnata emerge che quest’ultima si basa sostanzialmente sull’esame dei due argomenti addotti dalle ricorrenti. Il primo argomento, esaminato ai punti da 22 a 35 della decisione impugnata, concerne il carattere riservato delle informazioni controverse in quanto tali e il secondo argomento, esaminato ai punti da 36 a 45 della decisione impugnata, verte sulla protezione dell’identità delle persone fisiche.

12      Per quanto riguarda il primo argomento, il consigliere-auditore ha ritenuto, innanzitutto, che le informazioni di categoria I, relative ai nominativi dei clienti e alla descrizione dei prodotti interessati, fossero, per loro natura e tenuto conto delle specificità del mercato del vetro destinato al settore auto, conosciute all’esterno delle ricorrenti; in secondo luogo, che si trattasse di informazioni storiche e, in terzo luogo, che esse riguardassero l’essenza stessa dell’infrazione, e che la loro divulgazione fosse peraltro dettata dagli interessi delle persone lese (punti da 24 a 29 della decisione impugnata). Inoltre, in quanto le ricorrenti avevano addotto specifici argomenti intesi a dimostrare il carattere riservato di tali informazioni nonostante le loro caratteristiche generali così come sopra descritte, il consigliere-auditore ha concluso, all’esito di un’analisi che ha tenuto conto di tre condizioni cumulative, che le informazioni di categoria I non fossero coperte da segreto professionale (punti da 30, ultima frase, a 35 della decisione impugnata).

13      Quanto al secondo argomento, il consigliere-auditore si è basato sull’articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1), e ha ammesso il trattamento riservato di informazioni contenute nei punti 115, 128, 132, 252 e 562 e nella nota a piè di pagina n. 282 della decisione vetro destinato al settore auto (punti da 36 a 45 e articolo 2 della decisione impugnata).

14      Il consigliere-auditore ha parimenti ammesso un trattamento riservato per quanto riguarda una parte della frase contenuta al punto 726 della decisione vetro destinato al settore auto (punto 8 e articolo 1 della decisione impugnata).

15      Il consigliere-auditore ha respinto la domanda delle ricorrenti per quanto riguarda il resto (articolo 3 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2012, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

17      Con ordinanza del 27 novembre 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto le istanze di intervento depositate da quattro assicuratori, attivi nel settore del vetro destinato al settore auto, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

18      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 3 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        disporre qualunque altra misura appropriata.

19      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

20      A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono sei motivi, che riguardano rispettivamente:

–        la violazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29);

–        la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;

–        la violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione;

–        la violazione del principio di buona amministrazione;

–        la violazione delle disposizioni sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione;

–        la violazione delle disposizioni in materia di tutela del segreto professionale.

21      Occorre esaminare innanzitutto il sesto motivo.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni in materia di tutela del segreto professionale

[omissis]

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695

55      Le ricorrenti sostengono che, rifiutando, ai punti 14, 17 e 19 della decisione impugnata, di esaminare se la pubblicazione prevista fosse conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, il consigliere-auditore non abbia esercitato la competenza che gli è attribuita dall’articolo 8 della decisione 2011/695. In ogni caso, dal momento che il consigliere-auditore avrebbe esplicitamente declinato la propria competenza, la decisione impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione rispetto a tali due principi.

56      Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che, come emerge dall’analisi effettuata nell’ambito del sesto motivo, la decisione impugnata non è viziata da illegittimità per quanto riguarda le valutazioni relative al carattere riservato delle informazioni controverse.

57      Dai punti 14, 17 e 19 della decisione impugnata risulta poi che il consigliere-auditore ha operato una distinzione fra gli argomenti delle ricorrenti che si fondano sul carattere riservato delle informazioni controverse, da un lato, e gli argomenti attinenti alla violazione di principi che non sono connessi al segreto professionale, come il principio di parità di trattamento e il principio di tutela del legittimo affidamento, dall’altro.

58      Al riguardo, il consigliere-auditore ha correttamente concluso, al punto 14 della decisione impugnata, che gli argomenti in questione riguardavano per definizione informazioni che potevano essere pubblicate tenuto conto dei limiti imposti all’azione della Commissione dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 8 della decisione 2011/695, ossia che si trattava di informazioni che non erano coperte in quanto tali da segreto professionale. È opportuno ricordare che, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695, la procedura che può dar luogo a un intervento del consigliere-auditore è attivata «[q]uando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate». In tale ambito il consigliere-auditore ha sottolineato altresì correttamente il margine di discrezionalità di cui godeva la Commissione quando tale istituzione identificava le informazioni non riservate che sarebbero state pubblicate.

59      È peraltro opportuno sottolineare che, come emerge dall’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695, il consigliere-auditore ha il dovere di precisare, nella propria decisione, il termine oltre il quale le informazioni controverse ritenute non riservate saranno divulgate, e che tale termine non può essere inferiore a una settimana. Da tale disposizione deriva che l’intervento del consigliere-auditore consiste nell’applicazione delle norme che tutelano le imprese in ragione del carattere riservato delle informazioni in questione. Infatti, la pubblicazione da parte della DG «Concorrenza» di informazioni coperte da segreto professionale vanifica definitivamente la tutela specifica concessa a tale tipo di informazioni. L’intervento del consigliere-auditore ha quindi lo scopo di aggiungere una fase di controllo supplementare da parte di un organo indipendente dalla DG «Concorrenza». Tale organo è, per di più, obbligato a differire la decorrenza degli effetti della propria decisione, dando così all’impresa interessata la possibilità di adire il giudice del procedimento sommario per ottenere la sospensione dell’esecuzione secondo le condizioni applicabili. Di conseguenza, si deve operare una distinzione fra l’applicazione delle norme di diritto relative alla riservatezza delle informazioni in quanto tali, da un lato, e quelle invocate al fine di ottenere un trattamento riservato delle informazioni lasciando impregiudicata la questione se le stesse siano per loro natura riservate, dall’altro. Al riguardo, come osservato dalla Commissione, supponendo che la pubblicazione di informazioni non coperte da segreto professionale possa configurare una violazione di una norma che rientra nella seconda delle due categorie suddette, tale circostanza non rende illusoria la tutela concessa dalle norme relative al suddetto segreto. Una siffatta violazione, quand’anche dimostrata, può dar luogo a misure correttive adeguate, come il risarcimento dei danni, laddove sussistano i presupposti per invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Pertanto, un esame nel merito degli argomenti attinenti a tale categoria di norme esula dagli obiettivi perseguiti tramite il mandato conferito al consigliere-auditore in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695 (sentenza del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione, Racc., EU:T:2015:51, punto 43), cosicché le valutazioni di cui ai punti 14, 17 e 19 non sono viziate da illegittimità.

60      In ogni caso, infine, ai punti 12, 13 e 16 della decisione impugnata, il consigliere-auditore ha sottolineato che le ricorrenti non potevano invocare un affidamento o un altro interesse legittimo atti ad impedire alla Commissione di pubblicare informazioni non riservate, ancorché le stesse non attenessero agli aspetti essenziali della decisione che ha accertato l’infrazione. Inoltre, il consigliere-auditore ha ricordato, al punto 18 della decisione impugnata, che la Commissione aveva accettato di eliminare ogni riferimento idoneo a identificare la fonte delle dichiarazioni ufficiali rese nella procedura di trattamento favorevole o dei documenti prodotti nell’ambito di detta procedura, al fine di tenere debitamente conto delle ricorrenti quali imprese che hanno cooperato. In tali circostanze, si deve constatare che il consigliere-auditore ha espresso la propria valutazione circa gli argomenti che attengono alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, cosicché la decisione impugnata non è in nessun caso viziata da difetto di motivazione.

61      Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo e sul terzo motivo, relativi alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione

62      Le ricorrenti sostengono che le comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006 contengono disposizioni idonee a generare nei confronti di ogni impresa che rientra nel loro campo di applicazione un legittimo affidamento circa il fatto che le informazioni fornite volontariamente resteranno riservate, per quanto possibile, anche al momento della pubblicazione della decisione della Commissione. Inoltre, le stesse comunicazioni fornirebbero precise garanzie del fatto che gli elementi pubblicati assicurino alle imprese che hanno collaborato, come le ricorrenti, una minore esposizione al rischio di cause civili rispetto alle imprese che non hanno collaborato. Tale affidamento, che si baserebbe anche sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, coprirebbe non soltanto i documenti prodotti nell’ambito di una procedura di trattamento favorevole, ma anche le informazioni contenute negli stessi. Orbene, la decisione impugnata autorizzerebbe la pubblicazione dell’identità dei clienti delle ricorrenti, ossia elementi forniti alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole. Detta pubblicazione, che non sarebbe necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, violerebbe quindi il legittimo affidamento delle ricorrenti e le metterebbe in una posizione meno favorevole rispetto alle imprese che non hanno cooperato. Ne conseguirebbe una violazione delle disposizioni in materia di tutela del segreto professionale.

63      Le ricorrenti sostengono altresì che, essendo le sole ad aver presentato domanda di trattamento favorevole, si trovano in una situazione diversa rispetto alle altre destinatarie della decisione vetro destinato al settore auto. Orbene, la decisione impugnata permetterebbe alla Commissione di adottare, per quanto riguarda la pubblicazione dell’identità dei clienti interessati, uno stesso approccio nei confronti di tutti i destinatari della decisione vetro destinato al settore auto. Tale circostanza danneggerebbe in misura sproporzionata le ricorrenti, dal momento che i riferimenti ai produttori di veicoli interessati dall’intesa riguarderebbero nella maggior parte dei casi i loro propri clienti. Tali circostanze darebbero altresì luogo a una violazione del segreto professionale, posto che le valutazioni del consigliere-auditore sarebbero d’altronde viziate da un errore manifesto di valutazione nonché da difetto di motivazione.

64      Tali argomenti non possono essere accolti.

65      Si deve innanzitutto rilevare che le valutazioni di cui al precedente punto 59 non pregiudicano la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi su motivi attinenti alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento o del principio di parità di trattamento.

66      Al riguardo, in primo luogo, le comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006 non contengono alcuna disposizione a supporto della tesi delle ricorrenti. In particolare, dai punti da 3 a 7 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nonché dai punti da 3 a 5 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 emerge che dette comunicazioni sono unicamente finalizzate a stabilire le condizioni alle quali un’impresa può ottenere un’immunità dalle ammende o una riduzione del loro importo. Come dedotto dalla Commissione, le comunicazioni in questione non prevedono nessun altro vantaggio che un’impresa potrebbe rivendicare in cambio della propria cooperazione. Le norme enunciate ai punti da 8 a 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ai punti da 8 a 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 riguardano esclusivamente l’importo delle ammende.

67      Tale valutazione è espressamente confermata al punto 31 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e al punto 39 della comunicazione corrispondente del 2006. Secondo l’identica formulazione di questi punti, la concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

68      Certamente, a termini del punto 6 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, «[i] potenziali interessati a chiedere l’applicazione della clemenza potrebbero essere dissuasi dal cooperare con la Commissione ai sensi della presente comunicazione se ne possa risultare indebolita la loro posizione, rispetto alle imprese che non cooperano, nell’ambito di procedimenti giudiziari in sede civile».

69      Tuttavia, detta frase deve essere letta nel suo contesto e, segnatamente, alla luce delle frasi che la precedono, secondo cui:

«Ai fini del programma di clemenza qui descritto, oltre a presentare documentazione preesistente, le imprese possono mettere volontariamente a disposizione della Commissione la conoscenza che esse hanno di un cartello e rivelarle il ruolo che esse hanno svolto nel cartello in questione. Simili iniziative si sono rivelate utili ai fini dell’efficacia delle indagini e per porre fine alle infrazioni costituite dai cartelli, e non vanno scoraggiate con ordini di esibizione delle prove documentali nell’ambito di procedimenti giudiziari in sede civile».

70      Pertanto, la frase riprodotta al precedente punto 68 significa che un’impresa non può essere svantaggiata nell’ambito delle azioni civili eventualmente promosse nei suoi confronti per il solo fatto di aver volontariamente messo a disposizione della Commissione per iscritto una dichiarazione ufficiale ai fini del trattamento favorevole, che potrebbe essere oggetto di una decisione che ordina la comunicazione di prove documentali. È nell’ambito di detta volontà di tutelare in modo particolare le dichiarazioni ufficiali ai fini del trattamento favorevole che la Commissione si è imposta, ai punti da 31 a 35 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, regole particolari che disciplinano le modalità di formulazione di dette dichiarazioni ufficiali, l’accesso alle stesse e il loro utilizzo. Orbene, dette regole riguardano esclusivamente i documenti e le dichiarazioni, orali o scritte, ricevute nel quadro delle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 o del 2006 e la cui divulgazione è in generale ritenuta dalla Commissione pregiudizievole per la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, come indicato ai punti 32 e 40 di dette comunicazioni. Esse quindi non hanno né per oggetto né per effetto di impedire alla Commissione di pubblicare, nella propria decisione che conclude il procedimento amministrativo, le informazioni relative alla descrizione dell’infrazione che le sono state messe a disposizione nell’ambito del programma di clemenza e non creano un legittimo affidamento in tal senso.

71      Pertanto, una siffatta pubblicazione, eseguita ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 e, come emerge dall’esame del sesto motivo, nel rispetto del segreto professionale, non lede il legittimo affidamento che possono invocare le ricorrenti in forza delle comunicazioni sulla clemenza del 2002 e del 2006, che riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda nonché il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni ufficiali specialmente indicate.

72      Correlativamente, per le ragioni esposte al precedente punto 29, l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 riguarda l’accesso ai documenti che fanno parte del fascicolo di indagine, ad esclusione della decisione che la Commissione adotta all’esito del procedimento amministrativo, il cui contenuto è stabilito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Pertanto, l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 non può creare nelle ricorrenti un legittimo affidamento per quanto riguarda il contenuto della versione pubblica della decisione vetro destinato al settore auto.

73      In secondo luogo, come affermato dalla Commissione, le comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e del 2006 sono intese ad attuare una politica di differenziazione fra i destinatari di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE in ragione del grado di cooperazione di ciascuno e solo per quanto riguarda l’importo dell’ammenda. Dal momento che, secondo l’analisi che precede, le comunicazioni in questione non mirano a incidere sulle conseguenze di diritto civile della partecipazione a un’infrazione delle imprese che hanno chiesto un trattamento favorevole, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse si trovano, rispetto a tali conseguenze, in una situazione diversa da quella degli altri destinatari della decisione vetro destinato al settore auto, in ragione della loro qualità di richiedenti un trattamento favorevole (v. precedente punto 63). Di conseguenza, l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto modulare i riferimenti pubblicati relativi ai clienti di ciascun destinatario della decisione vetro destinato al settore auto in funzione del grado di cooperazione di ciascuno di essi è, oltre che impraticabile, fondato su un presupposto errato. Tenuto conto del fatto che, come ricordato dal consigliere-auditore al punto 18 della decisione impugnata, la Commissione aveva accettato di eliminare ogni riferimento che potesse identificare la fonte d’informazione riguardante ogni elemento di fatto su cui si è basata la decisione vetro destinato al settore auto, non vi è, in ogni caso, violazione del principio di parità di trattamento o dell’obbligo di motivazione.

74      Il secondo e il terzo motivo devono pertanto essere respinti.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione

[omissis]

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni

[omissis]      

 Sulle spese

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’AGC Glass Europe SA, l’AGC Automotive Europe SA, l’AGC France SAS, l’AGC Flat Glass Italia Srl, l’AGC Glass UK Ltd e l’AGC Glass Germany GmbH sono condannate alle spese.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale. Per quanto riguarda i punti omessi, si rinvia alla sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione (T‑462/12).