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Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 – Germania / Commissione

(Causa T-134/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Germania, sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: violazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/19991 e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta ha avviato il procedimento d’indagine formale senza rispettare il suo specifico dovere di diligenza nell’accertamento completo dei fatti. Se la Commissione avesse accertato i fatti in maniera completa, non avrebbe rilevato alcun motivo per avviare il procedimento d’indagine formale.

Secondo motivo: errore manifesto di valutazione nell’apprezzamento dei fatti

Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha travisato i fatti sottostanti il caso di specie, ossia il funzionamento della legge sulla priorità alle energie rinnovabili, in particolare il sistema dei flussi finanziari sulla base di tale legge. Inoltre la Commissione avrebbe travisato il ruolo “dello Stato” come legislatore e come istituzione responsabile per le autorità di vigilanza e da ciò desunto erroneamente una situazione di controllo.

Terzo motivo: nessun vantaggio conferito agli utenti a forte consumo di energia dal particolare regime compensativo.

La ricorrente rileva che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale, la sussistenza di un vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia.

Quarto motivo: nessun vantaggio conferito mediante risorse statali

La ricorrente rileva a tale riguardo che la Commissione ha inoltre applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ha ritenuto che vi sia un controllo di autorità statali sul patrimonio delle varie imprese private coinvolte nel sistema della legge sulla priorità alle energie rinnovabili.

Quinto motivo: erronea interpretazione e applicazione degli articoli 30 e 110 TFUE.

La ricorrente sostiene nell’ambito del quinto motivo che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e del legittimo affidamento, in quanto ha esaminato la legge sulla priorità alle energie rinnovabili alla luce degli articoli 30 e 110 TFUE, sebbene conoscesse da oltre dieci anni il funzionamento di tale legge. Inoltre la Commissione avrebbe applicato erroneamente gli articoli 30 e 110 TFUE, in quanto non sussisterebbero né una tassa o imposizione ai sensi di tali disposizioni, né una situazione di discriminazione.

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1 Regolamento (CE) n . 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83, pag.1)