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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2016 – Kicktipp/UAMI - Società Italiana Calzature (kicktipp)

(Causa T-135/14)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp – Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS – Regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature Srl (Milano, Italia) (rappresentante: G. Cantaluppi, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature Srl e la Kicktipp GmbH.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kicktipp GmbH.

La Società Italiana Calzature Srl sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 135 del 5.5.2014.