Language of document : ECLI:EU:T:2015:778

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 ottobre 2015

Causa T‑131/14 P

Catherine Teughels

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Teughels/Commissione (F‑117/11, Racc. FP, EU:F:2013:196).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Teughels/Commissione (F‑117/11), è annullata. Il ricorso proposto dalla sig.ra Catherine Teughels dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑117/11 è respinto. La sig.ra Teughels sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e relative all’impugnazione. La Commissione sopporterà le proprie spese inerenti all’impugnazione incidentale. La sig.ra Teughels nonché la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Diritto dell’interessato di conoscere definitivamente, prima del trasferimento, il numero di annualità di pensione riconosciute – Diritto di chiedere preliminarmente al giudice dell’Unione di prendere posizione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

3.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Parere consultivo – Esclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

1.      Da una proposta di abbuono di annualità, comunicata a un funzionario ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro sistema, non derivano effetti giuridici obbligatori che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificandola in misura rilevante. Pertanto, essa non costituisce un atto lesivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione effettiva del numero di annualità riconosciute al funzionario che abbia chiesto il trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza in un altro regime avviene necessariamente dopo la realizzazione effettiva del trasferimento, «sulla base del capitale trasferito». Non si può quindi ritenere che una proposta di fissazione di annualità che, per sua stessa natura, è comunicata prima di tale trasferimento possa procedere a siffatta determinazione.

Il numero di annualità da riconoscere risulta dall’applicazione del metodo di conversione in annualità del capitale che rappresenta i diritti precedenti, previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall’istituzione in questione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Infatti, è la decisione adottata dopo la realizzazione del trasferimento del capitale, che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato prima della sua entrata in servizio, che costituisce un atto lesivo e che può formare oggetto di un ricorso di annullamento conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

(v. punti 52, 54, 58 e 70)

2.      L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non richiede che sia garantita all’interessato la possibilità, prima di decidere se eserciterà o meno il suo diritto di trasferire al regime pensionistico dell’Unione i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, di conoscere definitivamente il numero di annualità di pensione che gli saranno riconosciute in seguito a tale trasferimento.

Tale disposizione non richiede neppure che un’eventuale controversia tra l’interessato e l’istituzione da cui dipende, riguardante l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni pertinenti, sia definita dal giudice dell’Unione prima ancora che l’interessato decida se intende o meno trasferire al regime pensionistico dell’Unione i suoi diritti a pensione maturati presso un altro regime.

(v. punto 75)

3.      L’articolo 270 TFUE non attribuisce al giudice dell’Unione la competenza a rendere pareri consultivi, ma unicamente la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi funzionari, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto.

Orbene, è proprio lo Statuto a prevedere, all’articolo 91, paragrafo 1, che un ricorso di annullamento possa avere ad oggetto soltanto un atto lesivo. Se l’atto contro il quale è stato proposto il ricorso non arreca pregiudizio al ricorrente, il ricorso è irricevibile. L’eventuale interesse del ricorrente a far decidere nel merito la questione posta dal suo ricorso è, al riguardo, irrilevante.

(v. punti 77 e 78)