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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 – Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB

(Causa C-88/23, Parfümerie Akzente)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Parfümerie Akzente GmbH

Convenuta: KTF Organisation AB

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce del diritto dell’Unione in generale e della sua effettiva attuazione, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE 1 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che comporta la disapplicazione delle norme nazionali nell’ambito regolamentato, tra le quali le norme nazionali di attuazione della direttiva 2005/29/CE 2 , qualora il prestatore di servizi sia stabilito e presti servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro e non ricorrano i presupposti per l’applicazione di una deroga derivante da tali disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 [della direttiva 2000/31/CE].

Se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, comprenda la promozione sul sito web del venditore e la vendita online di un prodotto asseritamente etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro del consumatore acquirente. 

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2: se, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), punto ii, della direttiva 2000/31/CE, i requisiti applicabili alla consegna o al prodotto in quanto tale siano esclusi dall’ambito regolamentato in una situazione in cui la consegna di tale prodotto costituisce una fase necessaria della promozione o della vendita online, o se si debba considerare che la consegna del prodotto stesso costituisce una fase subordinata e inscindibile dalla promozione e dalla vendita online.

4)    Nella valutazione delle questioni sub 2 e 3, quale significato eventualmente rivesta la circostanza che i requisiti relativi al prodotto derivano da disposizioni nazionali che attuano e completano la normativa europea di settore - tra cui l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE 1 e l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 2 - le quali stabiliscono che, affinché tale prodotto possa essere commercializzato ovvero messo a disposizione dei consumatori finali negli Stati membri, tale prodotto deve soddisfare i suddetti requisiti.

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1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

1 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (GU 1975, L 147, pag. 40).

1 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).