Language of document : ECLI:EU:T:2013:463





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 – Colt Télécommunications France / Commissione

(causa T‑79/10)

«Aiuti di Stato – Compensazione di oneri di servizio pubblico nell’ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts‑de‑Seine – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che consentono di comprovare l’esistenza di difficoltà siffatte (Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punti 29‑37, 72‑75)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare – Durata – Termine massimo di due mesi – Calcolo della durata dell’esame preliminare a decorrere dalla ricezione di una notifica completa – Nozione di notifica completa (Art. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 2, § 2, e 4, §§ 1 e 5) (v. punti 41‑51)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di serie difficoltà – Richiesta di informazioni supplementari non rivelatrice di per sé dell’esistenza di serie difficoltà (Art. 88, §§ 2 e 3, CE) (v. punti 55‑66)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE – Identificazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi di ricorso riguardanti la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione – Ammissibilità [Artt. 88, § 2, CE e 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1] (v. punto 84)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Creazione di un quadro generale degli aiuti in un determinato settore – Norme applicabili al settore delle comunicazioni elettroniche a banda larga enunciate dalla Commissione in propri orientamenti – Applicabilità di tali orientamenti a partire dal primo giorno successivo a quello della loro pubblicazione – Pubblicazione lo stesso giorno dell’adozione della decisione impugnata – Inapplicabilità degli orientamenti a tale decisione (Art. 88, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2009/C 235/07, punti 3, 7, 59 e 80) (v. punto 89)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE) (v. punti 86‑88, 91, 180, 185, 186)

7.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2009/C 235/04, punto 24) (v. punti 92, 119)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Criterio di valutazione – Fallimento del mercato – Incidenza sulla qualificazione di un servizio come servizio di interesse economico generale – Carattere oggettivo della valutazione del fallimento (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE; comunicazioni della Commissione 2001/C 17/04, punto 14, e 2009/C 235/07, punti 24, 77 e 78) (v. punti 150‑154, 158‑160)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7426 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts‑de‑Seine (aiuto di Stato N 331/2008 – Francia).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Colt Télécommunications France sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica francese, la Sequalum SAS e il Département des Hauts‑de‑Seine sopporteranno ciascuno le proprie spese.