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Ricorso proposto il 22 febbraio 2010 - COLT Télécommunications France / Commissione

(Causa T-79/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: COLT Télécommunications France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Debroux, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

ordinare alla Commissione la comunicazione, a titolo di misure istruttorie e di organizzazione del procedimento ai sensi degli artt. 49, 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, di taluni documenti, indicati nella decisione della Commissione C (2009) 7426 def. (aiuto di Stato N 331/2008 - Francia);

annullare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la "misura notificata non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato";

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009, C (2009) 7426 def., con cui è stato dichiarato che la compensazione di oneri di servizi pubblici per 59 milioni di euro, concessa dalle autorità francesi a favore di un gruppo di imprese ai fini della realizzazione e della gestione di una rete di comunicazione elettroniche ad alto rendimento (progetto THD 92) nel dipartimento Hauts-de-Seine, non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, attinente al mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura formale di riesame prevista dall'art. 108, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale motivo si articola su sette capi.

il primo capo del motivo si fonda sul rilievo che la durata dell'istruttoria della decisione, particolarmente lunga (15 mesi), evidenzierebbe, di per sé, la complessità della questione e la necessità di avviare la procedura formale di esame;

con il secondo capo, la ricorrente deduce che il calendario di realizzazione della rete in due fasi avrebbe dovuto indurre la Commissione a ritenere, a minima, che la prima fase di realizzazione della rete, focalizzata in zone ad alta densità abitativa e redditizie, non necessitasse di alcuna sovvenzione pubblica;

il terzo capo del motivo si fonda sulla dimostrazione che la metodologia applicata nella decisione per definire le pretese "zone non redditizie" risulta censurabile e in contraddizione con i rilievi dell'ARCEP, ente regolatore del settore francese; tali contraddizioni e tali errori metodologici avrebbero dovuto indurre ad avviare una fase di esame approfondito;

il quarto capo si fonda sulle numerose ed articolate obiezioni sollevate da operatori concorrenti le quali, a maggior ragione, avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare una fase di esame approfondito;

con il quinto capo la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe esercitato un controllo, nemmeno minimo, diretto a assicurarsi che autorità francesi non fossero incorse in un manifesto errore di valutazione nella creazione di un preteso servizio di interesse economico generale, segnatamente in considerazione dell'assenza di carenze del mercato;

il sesto capo attiene parimenti al mancato controllo, nemmeno minimo, di un manifesto errore di valutazione commesso dalle autorità francesi nella creazione del SIEG, in considerazione, segnatamente, dell'assenza dello specifico carattere dell'intervento pubblico previsto;

infine, con il settimo capo, la ricorrente lamenta che la decisione non avrebbe tenuto conto del rischio reale di sovraccompensazione dei pretesi sovraccosti connessi agli asseriti obblighi di servizio pubblico.

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