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Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Commissione

(Causa T-219/14)1

(«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio dell’investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (Italia) (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Regione autonoma della Sardegna (Italia) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA.

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1 GU C 175 del 10.6.2014.