Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 – Regione autonoma della Sardegna/Commissione
(Causa T-219/14)1
(«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria – Conservazione dell’interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio dell’investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark»)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (Italia) (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Regione autonoma della Sardegna (Italia) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA.
____________1 GU C 175 del 10.6.2014.