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Ricorso proposto il 12 giugno 2008 - Iranian Tobacco / UAMI - AD Bulgartabac (Bahman)

(Causa T-223/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 10 aprile 2008 - procedimento R 709/2007-1, notificata il 15 aprile 2008;

condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle del convenuto.

In subordine, previo annullamento delle decisioni 10 aprile 2008 e 7 marzo 2007 - 1415C - accertare che la domanda dell'interveniente 8 novembre 2005 era irricevibile.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo "Bahman" per merci della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Le condizioni di ammissibilità dell'istanza della AD Bulgartabac Holding che avrebbero dovuto essere esaminate d'ufficio sarebbero rimaste ignorate in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 1 e di altri principi processuali.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).