Language of document : ECLI:EU:T:2008:322

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 settembre 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – Termini – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑224/08,

Fornaci Laterizi Danesi SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti M. Salvi, L. de Nora, M. Manganiello e P. Rivetta,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU 2008, L 12, pag. 383), nella parte in cui è inserita in detto elenco, con il codice SIC IT20A0018, un’area di proprietà della ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Il 13 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 gennaio 2008 (GU L 12, pag. 383).

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

4        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui inserisce nel primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria, con il codice SIC IT20A0018, un’area di sua proprietà;

–        disporre, in via istruttoria, sopralluogo sulle aree di proprietà della ricorrente, nonché perizia volta a determinare l’effettiva esistenza del pesce «Lethenteron zanandrai» ovvero «Lampreda Padana»;

–        condannare la convenuta alle spese.

 In diritto

5        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

6        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

7        Ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

8        Secondo una giurisprudenza costante, detto termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Spetta al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se esso è stato rispettato (v., in particolare, sentenze della Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21, e del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

9        Nel caso di specie, è pacifico, da una parte, che la decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 gennaio 2008 e, dall’altra, che la ricorrente ha depositato il suo ricorso presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008. Pertanto, il Tribunale è tenuto a rilevare d’ufficio che il presente ricorso non è stato proposto nei termini esposti supra, al punto 7.

10      Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e neanche dedotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consenta di derogare al termine di cui trattasi in forza dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53 dello Statuto medesimo. A tale proposito, va notato che l’osservazione della ricorrente in base alla quale essa è venuta a conoscenza della decisione impugnata solamente dopo aver ricevuto, in data 31 marzo 2008, comunicazione dell’atto nazionale di esecuzione di detta decisione da parte delle autorità italiane è ininfluente quanto alla conclusione di cui al punto precedente.

11      Pertanto, si deve constatare che il presente ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che occorra, da una parte, notificare il ricorso alla convenuta, ai sensi dell’art. 45 del regolamento di procedura, e, dall’altra, pronunciarsi sulla domanda di mezzi istruttori presentata dalla ricorrente.

 Sulle spese

12      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e prima che questa abbia sostenuto alcuna spesa, la ricorrente sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)      La Fornaci Laterizi Danesi SpA sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 9 settembre 2008

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      V. Tiili


* Lingua processuale: l’italiano.