Language of document : ECLI:EU:T:2009:256





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2009 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel / UAMI – Schwarzbräu (ALASKA)

(causa T‑225/08)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo ALASKA – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 22, 37, 39)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 877/2004‑4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH.

Dati della causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:

Marchio figurativo ALASKA per prodotti della classe 32 – marchio comunitario n. 505552

Titolare del marchio comunitario:

Schwarzbräu GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

Decisione della divisione di annullamento:

Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI).

3)

La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese.