Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 dicembre 2009 – Iranian Tobacco / UAMI – AD Bulgartabac (Bahman)
(causa T‑223/08)
«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo Bahman – Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire – Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] (v. punti 18‑23)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007‑1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: | Marchio figurativo Bahman per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336) |
Titolare del marchio comunitario: | Iranian Tobacco Co. |
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: | AD Bulgartabac Holding Sofia |
Decisione della divisione di annullamento: | Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso della ricorrente |
Dispositivo
2) | | La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese. |