Language of document : ECLI:EU:T:2009:481





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 3 dicembre 2009 – Iranian Tobacco / UAMI – AD Bulgartabac (Bahman)

(causa T‑223/08)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario figurativo Bahman – Insussistenza del requisito dell’interesse ad agire – Art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 55, n. 1, lett. a)] (v. punti 18‑23)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 709/2007‑1) relativa ad una procedura di decadenza tra la AD Bulgartabac Holding Sofia e la Iranian Tobacco Co.

Dati della causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:

Marchio figurativo Bahman per prodotti della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336)

Titolare del marchio comunitario:

Iranian Tobacco Co.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:

AD Bulgartabac Holding Sofia

Decisione della divisione di annullamento:

Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Iranian Tobacco Co. è condannata alle spese.