Language of document : ECLI:EU:T:2010:519

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 dicembre 2010 (*)

«Ricorso di annullamento – Regime relativo al fondo pensioni integrativo dei deputati del Parlamento europeo – Modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nei procedimenti T‑219/09 e T‑326/09,

Gabriele Albertini, residente in Milano, e gli altri 62 membri o ex membri del Parlamento europeo i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis e E. Marchal,

ricorrenti nel procedimento T‑219/09,

e

Brendan Donnelly, residente a Londra (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis e E. Marchal,

ricorrente nel procedimento T‑326/09,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dal sig. H. Krück, dalla sig.ra A. Pospíšilová Padowska e dal sig. G. Corstens, successivamente dal sig. N. Lorenz, dalla sig.ra Pospíšilová Padowska e dal sig. Corstens, in qualità di agenti,

convenuto,

vertenti sull’annullamento delle decisioni del Parlamento europeo 9 marzo e 1° aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) figurante all’allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza») è un organo del Parlamento europeo. Ai sensi dell’art. 22, n. 2, intitolato «funzioni dell’Ufficio di Presidenza», del regolamento interno del Parlamento, nella versione applicabile alla fattispecie in esame, l’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati.

2        Conseguentemente, l’Ufficio di presidenza ha adottato la normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «normativa SID»).

3        Il 12 giugno 1990 l’Ufficio di presidenza ha adottato il regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) dei deputati del Parlamento (in prosieguo: il «regime 12 giugno 1990»), di cui all’allegato VIII della la normativa SID.

4        Il regime 12 giugno 1990, nella versione applicabile nel marzo 2009, prevedeva, segnatamente:

«Art. 1

1.       In attesa dell’adozione di uno statuto unico dei deputati e indipendentemente dai diritti di pensione previsti agli allegati I e II, ogni deputato del Parlamento europeo che ha contribuito per almeno due anni al regime pensionistico volontario ha diritto, dopo aver cessato le sue funzioni, ad una pensione a vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale egli ha raggiunto l’età di 60 anni.

(…)

Art. 2

1.       La pensione ammonta, per ciascun anno intero di mandato, al 3,5% del 40% dello stipendio base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee e, per ciascun mese intero, a 1/12 di questo ammontare.

2.       L’ammontare massimo della pensione è del 70% (l’ammontare minimo del 10,5%) del 40% dello stipendio base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.       La pensione è calcolata ed erogata in euro.

Art. 3

Gli ex membri o i membri dimissionari di 60 anni di età possono domandare che la loro pensione di vecchiaia sia loro versata immediatamente, o in qualsiasi momento tra le loro dimissioni e il compimento dei 60 anni, a condizione che abbiano già raggiunto l’età di 50 anni. In quest’ultimo caso, la pensione è pari all’ammontare calcolato in base all’art. 2, n. 1, moltiplicato per un coefficiente calcolato in funzione dell’età del deputato nel momento in cui comincia a percepire la pensione, conformemente alla seguente tariffa (…).

Art. 4 (versamento di una parte della pensione in forma di capitale)

1.       Un massimo del 25% dei diritti di pensione calcolati in base all’art. 2, n. 1, può essere versato in forma di capitale ai deputati iscritti al regime pensionistico volontario.

2.       Questa opzione deve essere esercitata prima della data in cui cominciano i versamenti ed è irrevocabile.

3.       Fatto salvo il massimo di cui al n. 1, il versamento di un capitale non incide sui diritti di pensione del coniuge superstite o dei figli a carico dell’iscritto, né li riduce.

4.       Il versamento del capitale è calcolato in relazione all’età del deputato al momento della data di effetto della pensione, secondo lo schema che segue (…).

5.       Il capitale è calcolato e pagato in euro. Il versamento è effettuato prima del primo pagamento della pensione.

(…)».

5        Il fondo pensioni integrativo è stato creato con la costituzione, ad opera dei Questori del Parlamento europeo, dell’ASBL «Fondo pensioni – deputati del Parlamento europeo» (in prosieguo: l’«ASBL»), che, dal canto suo, ha creato una società d’investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese, denominata «Fondo pensioni – Deputati del Parlamento europeo, Società d’investimento a Capitale variabile», che è stata incaricata della gestione tecnica degli investimenti.

6        Lo statuto dei deputati è stato adottato con decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262, pag. 1), ed è entrato in vigore il 14 luglio 2009, primo giorno della settima legislatura.

7        Lo statuto dei deputati ha introdotto un regime pensioni definitivo per i deputati europei, ai sensi del quale questi hanno diritto, senza contributi, ad una pensione d’anzianità al compimento dei 63 anni di età.

8        Lo statuto dei deputati prevede misure transitorie applicabili al regime pensionistico integrativo. L’art. 27 dispone, al riguardo, quanto segue:

«1. Successivamente all’entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3. I deputati che percepiscono l’indennità [introdotta dallo statuto] non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

(…)».

9        Con decisioni 19 maggio e 9 luglio 2008 l’Ufficio di presidenza ha adottato le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»). In virtù dell’art. 73, le misure di attuazione sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello statuto, ossia il 14 luglio 2009.

10      L’art. 74 delle misure di attuazione dispone che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, la regolamentazione SID giunge a scadenza il giorno in cui entra in vigore lo statuto.

11      L’art. 76 «Vitalizio integrativo» delle misure di attuazione così dispone:

«1. Il vitalizio integrativo (volontario) concesso in virtù dell’allegato VII della normativa SID continua a essere versato in applicazione di detto allegato ai titolari che beneficiavano del vitalizio prima dell’entrata in vigore dello statuto.

2. I diritti alla pensione maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato VII succitato restano acquisiti. Sono onorati alle condizioni previste da detto allegato.

3. Dopo la data di entrata in vigore dello statuto e in conformità dell’allegato VII succitato, possono continuare ad acquisire nuovi diritti i deputati eletti nel 2009 che:

a)       erano deputati in una legislatura precedente; e

b)      hanno già acquisito o si accingevano ad acquisire diritti nel regime di vitalizio integrativo; e

c)       per i quali lo Stato membro di elezione ha adottato una regolamentazione derogatoria a norma dell’articolo 29 dello statuto o che, a norma dell’articolo 25 dello statuto, hanno optato personalmente a favore del regime nazionale; e

d)       che non hanno diritto a una pensione nazionale o europea derivante dall’esercizio del loro mandato di deputati europei.

4. I contributi al Fondo pensione complementare a carico dei deputati sono versati a partire dai loro fondi privati».

 Fatti all’origine della controversia

12      Il 9 marzo 2009, avendo constatato un deterioramento della situazione finanziaria del fondo pensioni integrativo, l’Ufficio di presidenza decideva (in prosieguo: la «decisione 9 marzo 2009»):

–        «di costituire un gruppo di lavoro (…) per incontrare rappresentanti del consiglio d’amministrazione del fondo pensioni al fine di valutare la situazione;

–        (…) di sospendere con effetto immediato, in via conservativa e cautelare, la possibilità di applicare gli artt. 3 e 4 dell’allegato VII alla normativa SID;

–        (…) di far riesaminare dall’Ufficio di presidenza siffatte misure precauzionali nel corso di una riunione successiva, alla luce dei fatti constatati e dei risultati dei contatti e delle constatazioni del gruppo di lavoro».

13      Il 1° aprile 2009 l’Ufficio di presidenza decideva di modificare la normativa 12 giugno 1990 (in prosieguo: la «decisione 1° aprile 2009»). Le modifiche comprendono, tra l’altro, le misure che seguono:

–        innalzamento, con effetto dal primo giorno della settima legislatura – ossia dal 14 luglio 2009 – , dell’età pensionabile da 60 a 63 anni (art. 1 del regime 12 giugno 1990);

–        abrogazione, con effetto immediato, della possibilità di versamento di una parte dei diritti pensionistici in forma di capitale (art. 3 del regime 12 giugno 1990);

–        abrogazione, con effetto immediato, della possibilità di prepensionamento a partire dall’età di 50 anni (art. 4 del regime 12 giugno 1990).

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2009, è stato proposto il ricorso nel procedimento T‑219/09 da 65 deputati del Parlamento europeo iscritti al fondo pensioni integrativo, nonché dall’ASBL.

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2009, è stato proposto il ricorso nel procedimento T‑326/09.

16      Con atti separati pervenuti nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, in data 11 settembre e 16 novembre 2009, il Parlamento ha sollevato eccezioni d’irricevibilità in entrambi i procedimenti, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.

17      I ricorrenti nel procedimento T‑219/09 hanno presentato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 30 ottobre 2009. In questa occasione, i ricorrenti Balfe e Colom I Naval, nonché l’ASBL, hanno chiesto che si prendesse atto della loro rinuncia. Per contro, i ricorrenti nel procedimento T‑219/09 hanno chiesto la riunione di questo procedimento con il procedimento T‑326/09 e con il procedimento T‑439/09, John Robert Purvis/Parlamento.

18      Il Parlamento ha presentato le sue osservazioni sulla rinuncia parziale nel procedimento T‑219/09, e sulla domanda di riunione il 19 novembre 2009. I ricorrenti nelle cause T‑326/09 e T‑439/09 non hanno presentato osservazioni sulla domanda di riunione.

19      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 18 dicembre 2009, Balfe e a./Parlamento (causa T‑219/09), Richard Balfe, Joan Colom I Naval e l’ASBL sono stati cancellati dall’elenco dei ricorrenti in tale causa.

20      Il ricorrente nel procedimento T‑326/09 ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 7 gennaio 2010.

21      Con ordinanze 18 marzo 2010, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentite le parti, disponeva la sospensione del procedimento nei presenti procedimenti sino alla decisione sulla ricevibilità nei procedimenti T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore/Commissione, e T‑539/08, Etimine e Etiproducts Oy/Commissione.

22      A seguito di questa decisione, intervenuta con ordinanze 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore/Commissione e Etimine e Etiproducts/Commissione (cause T‑532/08 e T‑539/08, non ancora pubblicate nella Raccolta), le parti sono state invitate a pronunciarsi sugli effetti che, a loro avviso, ne derivano per i presenti procedimenti. Il Parlamento e i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni, rispettivamente, l’8 e il 10 novembre 2010.

23      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 9 marzo e 1° aprile 2009;

–        condannare il Parlamento alle spese.

24      Riguardo all’eccezione di irricevibilità, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        rigettare il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

25      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        nel procedimento T‑219/09, dare atto della rinuncia dei sigg. Richard Balfe, Joan Colom I Naval e dell’ASBL;

–        nei due procedimenti, accordare loro il beneficio delle conclusioni formulate nel ricorso.

 In diritto

26      Riguardo alla domanda di riunione presentata dai ricorrenti nel procedimento T‑219/09, il Tribunale ritiene utile riunire detto procedimento al procedimento T‑326/09 ai fini della presente ordinanza, in quanto i due procedimenti presentano le medesime questioni di ricevibilità.

27      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e che non occorra sentire le spiegazioni orali delle parti.

 Sull’oggetto dei ricorsi

28      Per quanto concerne la domanda dei ricorrenti nel procedimento T‑219/09, che sia dato atto della rinuncia dei sigg. Richard Balfe, Joan Colom I Naval e dell’ASBL, il Tribunale considera che con l’adozione dell’ordinanza Balfe e a./Parlamento (punto 19 supra) la domanda è stata accolta ed è quindi divenuta priva di oggetto.

29      Per contro, riguardo all’oggetto dei ricorsi di annullamento, come ha osservato il Parlamento, senza essere contraddetto dai ricorrenti, la decisione 9 marzo 2009 era soltanto provvisoria, in quanto sospendeva la possibilità di applicare gli artt. 3 e 4 del regime 12 giugno 1990, senza tuttavia modificarlo nel merito. Il Tribunale ritiene che, avendo la decisione 1° aprile 2009 successivamente abrogato detti articoli con effetto immediato, la decisione 9 marzo 2009 è venuta meno per perdita del suo oggetto, di modo che essa non può formare oggetto di una domanda di annullamento.

30      Pertanto, occorre respingere le domande come irricevibili nella parte in cui sono rivolte avverso la decisione 9 marzo 2009. Di conseguenza, in prosieguo, il termine «atto impugnato» sarà riferito esclusivamente alla decisione 1° aprile 2009.

 Sull’eccezione di irricevibilità

31      Il Parlamento ha sollevato tre eccezioni di irricevibilità. Nella causa T‑219/09, esso fa valere il difetto di interesse ad agire dell’ASBL, nonché il difetto di incidenza diretta delle decisioni 9 marzo e 1° aprile 2009 per i ricorrenti Richard Balfe e Joan Colom I Naval. Inoltre, nei due procedimenti, esso fa valere che i ricorsi sono irricevibili per difetto di incidenza individuale per i ricorrenti.

32      A seguito della rinuncia dei ricorrenti Richard Balfe e Joan Colom I Naval e dell’ASBL, occorre esaminare soltanto la terza eccezione di irricevibilità, fondata sul difetto di incidenza diretta per i ricorrenti.

 Argomenti delle parti

33      In sostanza, il Parlamento sostiene che la decisione 1° aprile 2009 ha carattere regolamentare e non interessa individualmente i ricorrenti.

34      Il Parlamento fa valere che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione 1° aprile 2009. Pertanto, perché i loro ricorsi siano dichiarati ricevibili, essi saranno tenuti a dimostrare che detto atto li concerne in modo diretto e individuale, posto che dette condizioni sono cumulative. Orbene, il Parlamento considera che i ricorrenti non possano essere considerati individualmente interessati dalla decisione 1° aprile 2009.

35      I ricorrenti fanno valere che, nonostante il carattere regolamentare delle decisioni 9 marzo e 1° aprile 2009, queste ultime li riguardano direttamente e individualmente in quanto essi sono sufficientemente identificabili fin dal momento dell’adozione delle dette decisioni. Inoltre, i ricorrenti osservano che emerge dalla nota del segretario generale all’attenzione dei membri dell’Ufficio di presidenza, del 1° aprile 2009, che l’Ufficio ha adottato le dette decisioni tenendo conto della loro situazione particolare. Esso si sarebbe dunque riferito a destinatari precisi e individuati, tenuto conto della loro situazione particolare relativa ai loro diritti ed alle loro aspettative sulla pensione integrativa.

36      I ricorrenti ritengono di non poter avere la possibilità di impugnare i futuri atti di attuazione del regime 12 giugno 1990, come modificato dalla decisione 1° aprile 2009, che saranno adottati nei loro confronti.

37      Per questo motivo, essi invocano, in primo luogo, il principio dell’accesso effettivo al giudice comunitario. A loro avviso, i futuri atti di attuazione del Parlamento che avranno per oggetto il rifiuto delle domande di beneficio della pensione integrativa, ad esempio per difetto di perfezionamento, di un richiedente di 63 anni di età devono essere qualificati come aventi un carattere meramente confermativo rispetto alle decisioni 9 marzo e 1° aprile 2009. Orbene, da una parte, in virtù di una giurisprudenza costante, un atto confermativo che si limita a riprendere le disposizioni di un atto anteriore divenuto definitivo, o che non fa che precisare la conseguenza logica di siffatto atto, senza introdurre alcun elemento nuovo, non può essere oggetto di un ricorso di annullamento. D’altra parte, ammesso che le decisioni di attuazione delle decisioni 9 marzo e 1° aprile 2009 non debbano essere considerate come aventi carattere confermativo, dalla giurisprudenza emergerebbe che, in mancanza di un diritto di ricorso avverso dette decisioni, sarebbe anche irricevibile un’eccezione di illegittimità nei loro confronti, sollevata nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso le decisioni di attuazione. Di conseguenza, se si accoglie l’eccezione d’irricevibilità, i ricorrenti rischiano di non disporre di alcuna possibilità concreta ed effettiva di far valere i loro diritti dinanzi al giudice comunitario.

38      In secondo luogo, i ricorrenti invocano i principi di buona amministrazione della giustizia e di economia e di lealtà processuali. A loro avviso, sarebbe contrario ai principi di buona amministrazione della giustizia e di economia del procedimento imporre a tutti i deputati di avviare, ciascuno per quanto lo riguarda, un procedimento di annullamento avverso ciascuna decisione individuale che sarà adottata dal Parlamento in applicazione delle decisioni 9 marzo e 1° aprile 2009. Inoltre, imporre ai ricorrenti siffatto onere costituirebbe parimenti una violazione dei principi di certezza del diritto e della durata ragionevole del procedimento. Infine, dichiarare irricevibili i presenti ricorsi sarebbe contrario al principio della lealtà procedurale, in quanto consentirebbe al Parlamento di sottrarsi all’impegno assunto dall’Ufficio di presidenza il 17 giugno 2009, secondo il quale la futura decisione nei presenti procedimenti sarà applicata a tutti i membri del fondo pensionistico integrativo.

 Giudizio del Tribunale

39      In via preliminare, riguardo alla questione se occorra esaminare la ricevibilità del presente ricorso alla luce dell’art. 230 CE o dell’art. 263 TFUE, occorre ricordare che la questione della ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alle norme in vigore alla data in cui esso è stato proposto e che le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della sua proposizione, ossia al momento del deposito della domanda. Pertanto, la ricevibilità di un ricorso proposto prima della data dell’entrata in vigore del TFUE, il 1° dicembre 2009, deve essere valutata in base all’art. 230 CE (ordinanze Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore/Commissione e Etimine e Etiproducts Oy/Commissione, citate, punti 70 e 72 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nella fattispecie, atteso che i ricorsi sono stati proposti, rispettivamente, il 19 maggio e il 10 agosto 2009, occorre dunque esaminare la loro ricevibilità alla luce dell’art. 230 CE.

41      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

42      Nella fattispecie non è controverso tra le parti che, nonostante l’atto impugnato sia intitolato «decisione», esso ha una portata generale e, pertanto, carattere regolamentare, in quanto si applica a tutti i deputati che siano o possano divenire membri del fondo pensionistico integrativo. Il Tribunale condivide questa opinione e ricorda, al riguardo, che la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento in un momento determinato non basta a metterne in causa il carattere regolamentare, fintantoché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso in relazione alla finalità del medesimo (v., per analogia, sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 18). Pertanto, anche ammesso che il numero e l’identità dei deputati interessati dall’atto impugnato possano essere determinati al momento dell’adozione di quest’ultimo, questa circostanza non osta alla qualificazione di detto atto come atto generico. Infatti, l’atto impugnato, come giustamente sottolineato dal Parlamento, ha effetti sui ricorrenti solo in forza della loro qualità di iscritti al fondo pensionistico integrativo, situazione obiettiva di diritto definita dalla sua finalità, che è quella di modificare il regime 12 giugno 1990.

43      Tuttavia, la portata generale della decisione impugnata non esclude, di per sé, che essa possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., segnatamente, sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13; Codorniu/Consiglio, cit. punto 42 supra, punto 19; 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 46, e 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 58, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II‑3519, punto 47).

44      Nella fattispecie, occorre constatare che i ricorrenti sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, perché quest’ultima non lascia alcun margine di discrezionalità all’organo del Parlamento incaricato della sua applicazione (v., per analogia, sentenza Emesa Sugar/Consiglio, cit. punto 43 supra, punto 48).

45      Per quanto riguarda la questione se i ricorrenti siano individualmente interessati dalla decisione impugnata, occorre rammentare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere ritenuta individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che quest’ultimo la riguardi a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto atta a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 223; ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T‑122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II‑1559, punto 59, e 29 aprile 1999, causa T‑120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II‑1395, punto 19).

46      A questo riguardo, il fatto che l’atto impugnato incida sui diritti che i ricorrenti potranno in futuro far valere in forza della loro iscrizione al fondo pensionistico integrativo non è tale da individuarli, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, rispetto a qualsiasi altro operatore, posto che essi si trovano in una situazione obiettivamente determinata, analoga a quella di qualsiasi altro parlamentare iscritto a siffatto fondo pensionistico (v., per analogia, ordinanza Federolio/Commissione, cit. punto 45 supra, punto 67, e sentenza Emesa Sugar/Consiglio, cit. punto 43 supra, punto 50). In questo contesto, i ricorrenti non hanno fornito la prova di subire un pregiudizio eccezionale di natura tale da individuarli rispetto agli altri parlamentari iscritti al fondo pensionistico integrativo.

47      I ricorrenti sostengono tuttavia che l’Ufficio di presidenza avrebbe tenuto conto della loro situazione particolare prima di adottare l’atto impugnato.

48      In proposito, occorre ricordare come il fatto che un’istituzione comunitaria abbia l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli può essere tale da individuare questi ultimi (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 28‑31, e 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punti 11‑13).

49      È tuttavia giocoforza constatare che, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva all’Ufficio di presidenza di tener conto della situazione particolare dei ricorrenti. Inoltre, i passi dell’atto impugnato citati dai ricorrenti per sostenere questo argomento non lasciano affatto emergere che l’Ufficio abbia tenuto conto della situazione particolare, anche di uno solo dei ricorrenti, ma, per contro, si riferiscono ai parlamentari interessati dalla decisione solo in termini generali come «l’esiguo numero di deputati (che) potranno (…) continuare a contribuire al fondo per acquisire nuovi diritti», «i membri che hanno contribuito al fondo pensionistico volontario » o, ancora, «i membri interessati».

50      Tale argomento dei ricorrenti deve essere pertanto respinto.

51      Da quanto precede, emerge che i ricorrenti non sono interessati individualmente dall’atto impugnato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

52      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti dei ricorrenti. In primo luogo, riguardo al principio dell’accesso effettivo al giudice comunitario, è sufficiente ricordare, come giustamente fa il Parlamento, che, in base al sistema del controllo della legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest’ultimo requisito deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente (v., ad esempio, sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy/Commissione, Racc. pag. 219, punto 14; Extramet Industrie/Consiglio, cit. punto 43 supra, punto 13, e Codorniu/Consiglio, cit. punto 43 supra, punto 19), tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 44).

53      Pertanto, anche ammesso che, nella fattispecie, debbano essere considerati irricevibili eventuali ricorsi futuri proposti dai ricorrenti avverso decisioni individuali che respingano, in forza dell’atto impugnato, domande per poter beneficiare della pensione integrativa dopo l’età di 60 anni, ciò non può indurre a dichiarare ricevibili i presenti ricorsi, in violazione dell’art. 230, quarto comma, CE.

54      Allo stesso modo, in secondo luogo, conformemente ai principi desunti dalla costante giurisprudenza ricordata al precedente punto 52, l’applicazione dei principi di buona amministrazione e di economia procedurale, invocati dai ricorrenti, non può giustificare che sia dichiarato ricevibile un ricorso che non rispetta, peraltro, le condizioni di ricevibilità previste all’art. 230, quarto comma, CE, sotto pena di eccedere i poteri attribuiti dal Trattato ai giudici dell’Unione. Infatti, nessuno di tali principi può servire da fondamento ad una deroga all’attribuzione dei poteri di detti giudici come prevista dal Trattato.

55      In terzo luogo, per quanto riguarda i principi della certezza del diritto e della durata ragionevole del procedimento, i ricorrenti si limitano a far valere che il fatto di dover presentare, ciascuno per quanto lo riguarda, una domanda di annullamento avverso i futuri atti di attuazione della decisione 1° aprile 2009 sarà per essi fonte di incertezza. È sufficiente osservare, al riguardo, che l’incertezza quanto all’esito di un ricorso giuridico non può essere assimilata, senz’altro, ad una violazione del principio di certezza del diritto. Parimenti, dagli argomenti presentati dai ricorrenti non emerge in che modo il principio della durata ragionevole del procedimento possa essere compromesso dal fatto che i ricorrenti dovranno impugnare gli atti di attuazione della decisione 1° aprile 2009 invece di quest’ultima. Infatti, la durata ragionevole di un procedimento può essere logicamente valutata soltanto alla conclusione di quest’ultimo.

56      Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda il principio della «lealtà procedurale», invocato dai ricorrenti, e ammettendo, come fanno questi ultimi, che la decisione dell’Ufficio di presidenza 17 giugno 2009, secondo la quale la futura decisione della causa T‑219/09 si applicherà a tutti i membri del fondo pensionistico facoltativo, dimostra la volontà del Parlamento che le questioni di merito siano affrontate nell’ambito del presente procedimento, siffatta volontà del convenuto non può vincolare il Tribunale nella sua valutazione della ricevibilità dei presenti ricorsi. Occorre ricordare, in proposito, che le condizioni di ricevibilità dei ricorsi stabilite dall’art. 230 CE hanno carattere di ordine pubblico (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 19‑23; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T‑239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. II‑1839, punti 26 e 27; ordinanza del Tribunale 13 aprile 2000, causa T‑263/97, GAL Penisola Sorrentina/Commissione, Racc. pag. II‑2041, punto 37), di modo che esse non sono a disposizione delle parti.

57      Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Le cause T‑219/09 e T‑326/09 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)      I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.

3)      Il sig. Gabriele Albertini e gli altri 62 ricorrenti, che figurano in allegato, nonché il sig. Brendan Donnelly, sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Lussemburgo, 15 dicembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová

ALLEGATO

Javier Areitio Toledo, residente a Madrid (Spagna),

Robert Atkins, residente a Garstang (Regno Unito),

Angelika Beer, residente a Großkummerfeld (Germania),

Georges Berthu, residente a Longré (Francia),

Guy Bono, residente a Saint-Martin-de-Crau (Francia),

Herbert Bosch, residente a Bregence (Austria),

David Bowe, residente a Leeds (Regno Unito),

Marie-Arlette Carlotti, residente a Marsiglia (Francia),

Ozan Ceyhun, residente a Rüsselsheim (Germania),

Giles Bryan Chichester, residente a Ottery St Mary (Regno Unito),

Brigitte Douay, residente a Parigi (Francia),

Avril Doyle, residente a Wexford (Irlanda),

Michl Ebner, residente a Bolzano (Italia),

Juan Manuel Fabra Valles, residente a Madrid (Spagna),

Elisa Maria Ferreira, residente a Porto (Portogallo),

James Glyn Ford, residente a Newnham on Severn (Regno Unito),

Riccardo Garosci, residente a Milano (Italia),

Bruno Gollnisch, residente a Limonest (Francia),

Ana Maria Rosa Martins Gomes, residente a Colares-Sintra (Portogallo),

Vasco Graça Moura, residente a Benfica do Ribatejo (Portogallo),

Françoise Grossetête, residente a Saint-Étienne (Francia),

Catherine Guy-Quint, residente a Cournon d’Auvergne (Francia),

Roger Helmer, residente a Lutterworth (Regno Unito),

William Richard Inglewood, residente a Penrith (Regno Unito),

Caroline Jackson, residente ad Abingdon (Regno Unito),

Milos Koterec, residente a Bratislava (Slovacchia),

Urszula Krupa, residente a Lodz (Polonia),

Stefan Kuc, residente a Varsavia (Polonia),

Zbigniew Kuźmiuk, residente a Radom (Polonia),

Carl Lang, residente a Boulogne-Billancourt (Francia),

Henrik Lax, residente a Helsinki (Finlandia),

Patrick Louis, residente a Lione (Francia),

Minerva-Welpomen Malliori, residente ad Atene (Grecia),

Sergio Marques, residente a Funchal (Portogallo),

Graham Christopher Spencer Mather, residente a Londra (Regno Unito),

Véronique Mathieu, residente a Val d’Ajol (Francia),

Marianne Mikko, residente a Tallinn (Estonia),

William Miller, residente a Glasgow (Regno Unito),

Elizabeth Montfort, residente a Riom (Francia),

Ashley Mote, residente a Binsted (Regno Unito),

Christine Margaret Oddy, residente a Coventry (Regno Unito),

Reino Paasilinna, residente a Helsinki (Finlandia),

Bogdan Pęk, residente a Cracovia (Polonia),

José Javier Pomés Ruiz, residente a Pamplona (Spagna),

John Robert Purvis, residente a Fife (Regno Unito),

Luis Queiro, residente a Lisbona (Portogallo),

José Ribeiro E. Castro, residente a Lisbona (Portogallo),

Pierre Schapira, residente a Parigi (Francia),

Pál Schmitt, residente a Budapest (Ungheria),

José Albino Silva Peneda, residente a Maia (Portogallo),

Grażyna Staniszewska, residente a Bielsko-Biala (Polonia),

Robert Sturdy, residente a Wetherby (Regno Unito),

Margie Sudre, residente a La Possession (Francia),

Robin Teverson, residente a Tregony (Regno Unito),

Nicole Thomas-Mauro, residente a Épernay (Francia),

Gary Titley, residente a Bolton (Regno Unito),

Witold Tomczak, residente a Kepno (Polonia),

Maartje van Putten, residente ad Amsterdam (Paesi Bassi),

Vincenzo Viola, residente a Palermo (Italia),

Mark Watts, residente ad Ashford (Regno Unito),

Thomas Wise, residente a Linslade (Regno Unito),

Bernard Wojciechowski, residente a Varsavia (Polonia).


* Lingua processuale: il francese.