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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Asa Sundholm avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F-27/07, Sundholm /Commissione

(causa T-102/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F-27/07;

statuendo ex novo e disponendo come il giudice di primo grado avrebbe dovuto: annullare la decisione recante redazione del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente con riguardo al periodo dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2005;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso di impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) che ha respinto il ricorso con il quale essa ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione recante la redazione del suo rapporto di evoluzione della carriera con riguardo al periodo dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2002, essendo stato annullato il primo rapporto per tale periodo con sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 20051.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico fondato su un errore di diritto, sulla violazione dell'art. 233 CE e sull'inosservanza del diritto comunitario in merito all'obbligo speciale di motivazione.

Essa deduce che il TFP avrebbe commesso un errore di diritto, fraintendendo la portata della sentenza del TFP 20 aprile 2005 nonché dell'art. 233 CE, allorché ha considerato che l'APN non doveva, in esecuzione della sentenza e tenendo conto della sua motivazione, nonché del tempo trascorso tra la decisione annullata e quella presa in esecuzione di tale sentenza, fornire una motivazione più ampia rispettando l'obbligo che grava sull'amministrazione di motivare in maniera specifica un rapporto di evoluzione redatto in esecuzione di una sentenza del Tribunale, e secondo la ricorrente, tardivamente.

Inoltre, essa sostiene che il TFP avrebbe violato l'autorità assoluta del giudicato del Tribunale di primo grado accettando che la semplice eliminazione dei commenti illegalmente presi in considerazione costituisca una giusta correzione della valutazione della ricorrente.

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1 - Sentenza del Tribunale, causa T-86/04, Sundholm/Commissione, non pubblicata nella Raccolta.