Language of document : ECLI:EU:C:2024:85

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/83/CE – Qualità delle acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite – Allegato I, parte B – Superamento dei valori limite delle concentrazioni di trialometani nell’acqua potabile – Articolo 8, paragrafo 2 – Obbligo degli Stati membri di adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque e di dare priorità alle misure di esecuzione»

Nella causa C‑481/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 18 luglio 2022,

Commissione europea, rappresentata da L. Armati e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da C. Donnelly, SC, e da D. Fennelly, BL,

convenuta,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

–        non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alle concentrazioni di trialometani (in prosieguo: i «THM») contenute nelle stesse, conformemente ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32), in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche, ossia quelle di Schull, Drimoleague, Glenties-Ardara, Roundwood, Caragh Lake PWS 022A, Kilkenny City (Radestown) WS, Granard, Gowna, Staleen, Drumcondrath, Grangemore, Lough Talt Regional Water Supply, Ring/Helvick, Aughrim/Annacurra, Bray Direct, Greystones, Kilmacanogue, Newtown Newcastle, Enniskerry Public Supply, Wicklow Regional Public Supply e Ballymagroarty (Irlanda), nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati, vale a dire quelli di Crossdowney, Townawilly, Cloonluane (Renvyle), Lettergesh/Mullaghgloss, Bonane, Parke, Nephin Valley GWS, Curramore (Ballinrobe) e Keash (Irlanda), e

–        non avendo provveduto affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati suddetti, e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

2        Il considerando 29 della direttiva 98/83 enunciava quanto segue:

«[C]onsiderando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva a determinate condizioni; che è inoltre necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, purché non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e purché l’erogazione di acqua destinata al consumo umano nell’area in questione non possa essere assicurata altrimenti con altri mezzi accettabili».

3        L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva così disponeva:

«Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se:

a)      non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

b)      soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I,

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva».

4        L’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva stabiliva quanto segue:

«Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana».

5        Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 98/83, rubricato «Deroghe»:

«1.      Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B o a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.

2.      In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi.

3.      Le deroghe stabilite a norma dei paragrafi 1 o 2 indicano quanto segue:

a)      i motivi della deroga;

b)      il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

c)      l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d)      un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e)      una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;

f)      la durata necessaria della deroga.

4.      Se le autorità competenti ritengono che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo [3].

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

5.      Il ricorso al paragrafo 4 non è più possibile se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

6.      Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 4, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

7.      Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d’acqua superiore a 1 000 [metri cubi (m3)] al giorno in media o destinate all’approvvigionamento di 5 000 o più persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.

8.      Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori».

6        L’articolo 14 della stessa direttiva, rubricato «Calendario per la messa in conformità», recitava nel modo seguente:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, fatto salve le note 2, 4 e 10 dell’allegato I, parte B».

7        L’articolo 15 della direttiva 98/83, rubricato «Casi eccezionali», ai paragrafi 1 e 2 prevedeva quanto segue:

«1.      In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga per un periodo superiore a quello fissato all’articolo 14. La proroga non è superiore a tre anni e verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame i cui risultati sono trasmessi alla Commissione, che su tale base può autorizzare un’ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni. La presente disposizione non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

2.      Tale richiesta, debitamente motivata, deve far presenti le difficoltà incontrate e comprendere, al minimo, tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3».

8        L’allegato I di tale direttiva, intitolato «Parametri e valori di parametro», comprendeva una parte B, a sua volta intitolata «Parametri chimici», che era così formulata:


«Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

(...)

(...)

(...)

(...)

[THM] - Totale

100

μg/l

Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10

(...)

(...)

(...)

(...)


(...)

Nota 10:      Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Per le acque di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), i valori devono essere soddisfatti al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per i THM totali nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all’entrata in vigore della presente direttiva è pari a 150 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità alle zone in cui la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano è più elevata».

B.      Diritto irlandese

9        La direttiva 98/83 è stata inizialmente recepita nel diritto irlandese dall’European Communities (Drinking Water) Regulations 2000 [regolamento delle Comunità europee del 2000 (acqua potabile), S.I. n. 439/2000], attualmente sostituito dall’European Union (Drinking Water) Regulations 2014 [regolamento dell’Unione europea del 2014 (acqua potabile), S.I. n. 122/2014], come modificato (in prosieguo: il «regolamento del 2014 relativo all’acqua potabile»).

10      L’articolo 4 del regolamento del 2014 relativo all’acqua potabile, recita come segue:

«1.      Fatte salve le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 11, il fornitore di acqua provvede affinché l’acqua sia salubre e pulita e soddisfi i requisiti del presente regolamento.

2.      Ai fini del paragrafo 1, l’acqua è considerata salubre e pulita se:

a)      è priva di microrganismi, parassiti e sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

b)      è conforme alle norme di qualità specificate nelle tabelle A e B della parte 1 dell’allegato».

11      Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento del 2014 relativo all’acqua potabile:

«Fatti salvi l’articolo 9 e i paragrafi 5 e 8, qualora si accerti, a seguito di un controllo effettuato ai fini del presente regolamento, che la qualità dell’acqua destinata al consumo umano non è conforme ai valori di parametro specificati nella parte 1 dell’allegato, l’autorità di controllo deve, fatte salve le deroghe vigenti a norma del presente regolamento,

a)      provvedere affinché il fornitore di acqua adotti quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità; l’autorità di controllo può, a tal fine, impartire al fornitore di acqua interessato ogni disposizione che ritenga opportuna;

b)      dare priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana;

c)      ove non diversamente indicato negli orientamenti di cui al paragrafo 8, ordinare, entro 14 giorni dal ricevimento dei risultati del controllo, al fornitore di acqua di elaborare entro 60 giorni un programma d’azione, di sottoporlo all’approvazione dell’autorità di controllo e di attuarlo per il miglioramento della qualità dell’acqua al fine di garantire il rispetto del presente regolamento quanto prima e comunque [entro uno o due anni, a seconda dei casi]».

II.    Procedimento precontenzioso

12      Dal 1° gennaio 2014, la Irish Water, una società pubblica di fornitura di acqua, svolge servizi pubblici di gestione idrica nel territorio irlandese e, sotto la supervisione dell’Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente, Irlanda; in prosieguo: l’«EPA»), garantisce che la qualità dell’acqua potabile sia conforme alle norme stabilite dalla direttiva 98/83 e dalle disposizioni nazionali con le quali quest’ultima è stata recepita nell’ordinamento giuridico irlandese. A partire da tale data, alla Irish Water è stato affidato il servizio di fornitura di acqua potabile in aree appartenenti a 34 consigli municipali e consigli di contea. Oltre alle reti pubbliche di distribuzione idrica gestite dalla Irish Water, cooperative private denominate «Group Water Schemes» (gruppi di approvvigionamento idrico) svolgono servizi di fornitura di acqua potabile in una serie di zone rurali.

13      Il 3 dicembre 2014 e il 23 gennaio 2015 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità irlandesi di fornire loro informazioni sull’attuazione della direttiva 98/83 in tale Stato membro. Le autorità irlandesi hanno risposto a tali richieste rispettivamente il 9 gennaio e il 19 marzo 2015 fornendo informazioni dettagliate sull’entità del superamento del limite ammissibile di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile in Irlanda, le informazioni comunicate al pubblico e i provvedimenti correttivi adottati.

14      A seguito dell’esame delle informazioni fornite dalle autorità irlandesi il 9 gennaio e il 19 marzo 2015, l’11 maggio 2015 i servizi della Commissione hanno informato queste ultime che la situazione descritta in tali informazioni non era conforme ai requisiti derivanti dagli articoli 4 e 8 della direttiva 98/83 e dall’allegato I, parte B, della stessa. Le autorità irlandesi hanno replicato a tale constatazione con lettera del 28 settembre 2015 e la questione è stata discussa in una riunione del 1° dicembre 2015 tra tali autorità e i servizi della Commissione.

15      Le autorità irlandesi hanno inviato una prima relazione sullo stato di attuazione il 7 marzo 2016, completata il 29 aprile 2016. Per quanto riguarda i gruppi di approvvigionamento idrico privati la cui situazione era considerata preoccupante, tali autorità hanno presentato relazioni specifiche.

16      A seguito di una nuova richiesta dei servizi della Commissione, inviata alle autorità irlandesi il 9 agosto 2016, queste ultime hanno trasmesso loro, con lettera del 30 agosto 2016, una seconda relazione sullo stato di attuazione nonché relazioni separate per i gruppi di approvvigionamento idrico privati. Il 18 novembre 2016 le autorità irlandesi hanno inviato una terza relazione sullo stato di attuazione.

17      Dopo aver esaminato tali tre relazioni sullo stato di attuazione, la Commissione ha ritenuto che, malgrado taluni progressi, diverse reti di distribuzione idrica non risultassero ancora conformi ai requisiti della direttiva 98/83. Di conseguenza, tale istituzione ha inviato una lettera di messa in mora all’Irlanda il 20 luglio 2018, nella quale la stessa rilevava che detto Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8 di tale direttiva per quanto riguarda 73 zone di distribuzione idrica pubbliche, comprendenti una popolazione di 481 218 abitanti, e 24 gruppi di approvvigionamento idrico privati, comprendenti 22 989 abitanti.

18      Il 19 ottobre 2018 l’Irlanda ha risposto a tale lettera di messa in mora precisando i progressi già compiuti e indicando che la piena conformità della sua situazione ai requisiti della direttiva 98/83 sarebbe stata raggiunta entro la fine del 2021.

19      Il 14 maggio 2020 la Commissione ha inviato un parere motivato all’Irlanda, in cui riteneva che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alla presenza di THM nelle stesse, conformemente ai valori di parametro contenuti nell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, in 31 zone di distribuzione idrica pubbliche comprendenti una popolazione di 284 527 abitanti, e in tredici gruppi di approvvigionamento idrico privati comprendenti 9 701 abitanti da essa individuati, e affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano in tali zone di distribuzione idrica pubbliche e in tali gruppi di approvvigionamento idrico privati e, non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana, l’Irlanda fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

20      Con tale parere motivato, la Commissione ingiungeva altresì all’Irlanda di adempiere i propri obblighi nel termine di quattro mesi a decorrere dall’invio dello stesso, entro e non oltre il 15 settembre 2020.

21      L’Irlanda ha risposto a tale parere motivato il 18 settembre 2020 e ha inviato ulteriori informazioni alla Commissione il 2 marzo 2021. Il 18 giugno 2021, in risposta ad una richiesta dei servizi della stessa, le autorità irlandesi hanno inviato i risultati delle loro attività di monitoraggio relativi al 2020.

22      Nella sua risposta al parere motivato, l’Irlanda ha affermato di aver raggiunto stabilmente il rispetto dei requisiti derivanti dalla direttiva 98/83 in quindici delle trentuno zone di distribuzione idrica pubbliche e in tre dei tredici gruppi di approvvigionamento idrico privati menzionati in tale parere.

23      Con lettera del 2 marzo 2021, l’Irlanda ha informato la Commissione della messa in conformità di altre due zone di distribuzione idrica pubbliche.

24      Il 19 maggio 2021 la Commissione ha inviato una richiesta tecnica all’Irlanda affinché quest’ultima le fornisse i dati di monitoraggio delle concentrazioni di THM relativi al 2020 per tutte le zone di distribuzione idrica pubbliche oggetto della procedura d’infrazione.

25      Il 18 giugno 2021 l’Irlanda ha fornito dati per la maggior parte di tali zone di distribuzione. Per contro, la Commissione non ha ricevuto dati di monitoraggio, o solo dati incompleti, per tre zone di distribuzione idrica pubbliche contemplate nel parere motivato.

26      Non ritenendosi soddisfatta delle risposte e delle informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento.

III. Sul ricorso

27      A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce due censure vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, in quanto l’Irlanda non ha adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alla presenza di concentrazioni di THM nelle stesse, conformemente ai valori di parametro contenuti in detto allegato I, parte B, per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati e, la seconda, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, in quanto l’Irlanda non ha adottato quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano in tali zone di distribuzione idrica pubbliche e in tali gruppi di approvvigionamento idrico privati, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

28      In via preliminare, occorre ricordare che i THM sono composti chimici derivanti dalla reazione tra disinfettanti a base di cloro e materia organica presente nell’acqua, come batteri e resti vegetali. Sono spesso presenti nell’acqua potabile, in particolare nei sistemi di trattamento dell’acqua che utilizzano il cloro per eliminare batteri e contaminanti.

29      I THM destano preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, in quanto un’esposizione prolungata a livelli elevati di tali composti chimici nell’acqua potabile può comportare rischi come il cancro, in particolare il cancro della vescica e il cancro del colon, e causare problemi gastrointestinali nonché irritazioni cutanee. Inoltre, i THM, una volta rilasciati nell’ambiente, possono essere tossici per la fauna acquatica, alterare gli ecosistemi d’acqua dolce e contribuire alla formazione di zone morte negli oceani favorendo la crescita eccessiva di alghe.

30      Per ridurre le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile, secondo la direttiva 98/83, le autorità di regolazione idrica e le imprese di trattamento dell’acqua potabile devono utilizzare metodi alternativi di disinfezione, diminuire la quantità di materia organica nelle acque non trattate e ottimizzare i processi di trattamento per ridurre al minimo la formazione di tali composti.

A.      Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda tre zone di distribuzione idrica pubbliche

1.      Argomenti delle parti

31      L’Irlanda sostiene che il ricorso della Commissione è irricevibile per quanto riguarda le zone di distribuzione idrica pubbliche di Drimoleague, Ring/Helvick e Grangemore.

32      Tale Stato membro deduce nel suo controricorso che «il punto di riferimento essenziale per stabilire se un determinato approvvigionamento idrico pubblico rispetti o meno i valori di parametro fissati per i THM è l’elenco delle azioni correttive dell’EPA». Detto Stato membro afferma che le tre zone di distribuzione idrica pubbliche in questione non sono state incluse nell’elenco delle azioni correttive «perché non esistevano più». L’Irlanda riconosce che, in simili situazioni, la Commissione dipende in larga misura dalle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, ma contesta il fatto di non aver rispettato, nel caso di specie, il suo obbligo di informazione.

33      La Commissione deduce che l’Irlanda ha commesso una violazione non informandola specificamente della soppressione di tali tre zone di distribuzione idrica pubbliche, non fornendo i dati che consentivano di dimostrare la conformità delle nuove reti di distribuzione idrica agli obblighi derivanti dalla direttiva 98/83 e, per quanto riguarda le zone di distribuzione idrica pubbliche di Ring/Helvick e Grangemore, non motivando il ritiro di una «zona di distribuzione idrica non conforme» dall’elenco delle azioni correttive.

34      Secondo la Commissione, l’Irlanda non l’ha informata del fatto che la zona di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague era già collegata alla rete di distribuzione idrica di Skibbereen (Irlanda). Di conseguenza, nel momento in cui ha depositato il suo ricorso, tale istituzione non disponeva di alcuna informazione che le consentisse di concludere che il problema della qualità dell’acqua potabile nella zona di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague era stato risolto. Solo nell’ambito del suo controricorso l’Irlanda avrebbe fornito dati di monitoraggio che indicavano che la rete di distribuzione idrica di Skibbereen rispettava i valori di parametro stabiliti per i THM. Tali informazioni sarebbero state comunicate troppo tardi per essere prese in considerazione nella valutazione della fondatezza del ricorso per quanto riguarda la zona di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague.

35      L’Irlanda sostiene che, sebbene la Commissione affermi di non essere stata informata del fatto che la zona di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague era già servita da un’altra rete di distribuzione idrica, tale istituzione ammette tuttavia che avrebbe dovuto considerare il ritiro di una siffatta zona dall’elenco delle azioni correttive come un indicatore di conformità. Orbene, nel caso di specie, ancorché le autorità irlandesi abbiano fornito alla Commissione, il 18 giugno 2021, risultati di monitoraggio che indicavano un superamento, in tale zona di distribuzione idrica pubblica, del valore di parametro relativo al THM accertato il 21 luglio 2020, resterebbe nondimeno il fatto che la rete di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague non esisteva più alla data fissata nel parere motivato, vale a dire il 15 settembre 2020.

36      Per quanto riguarda le zone di distribuzione idrica pubbliche di Ring/Helvick e Grangemore, l’Irlanda sostiene nel suo controricorso che neppure queste ultime esistevano più a tale data, come risultava dalle informazioni fornite da detto Stato membro in risposta al parere motivato.

37      Ad avviso della Commissione, la mera indicazione, nella risposta al parere motivato, secondo cui tali due zone di distribuzione idrica pubbliche erano state ritirate  «dall’elenco delle azioni correttive dell’EPA per i THM» non le consentiva di concludere che le stesse rispettavano già i requisiti stabiliti dalla direttiva 98/83. Malgrado la modifica verosimilmente intervenuta prima dell’invio della risposta al parere motivato, l’Irlanda non l’avrebbe informata del fatto che le zone di distribuzione idrica pubbliche di Ring/Helvick e di Grangemore erano già collegate alle reti di distribuzione idrica rispettivamente di Dungarvan e di Boyle (Irlanda). Inoltre, tali informazioni, al momento della loro comunicazione, non sarebbero state corredate di alcun dato che consentisse alla Commissione di concludere che gli abitanti delle zone di distribuzione idrica di Ring/Helvick e Grangemore erano già allacciati ad una rete di distribuzione idrica conforme ai valori di parametro pertinenti. Di conseguenza, nel momento in cui ha depositato il ricorso, la Commissione non avrebbe disposto di informazioni che le consentissero di ritenere che il problema della qualità dell’acqua potabile nelle zone di distribuzione idrica pubbliche di Ring/Helvick e Grangemore fosse stato risolto.

38      La Commissione sottolinea altresì che la Corte ha già respinto un argomento relativo al fatto che la soppressione di un sistema pubblico di approvvigionamento idrico non conforme e l’allacciamento della zona precedentemente servita da quest’ultimo ad una nuova zona di distribuzione idrica pubblica sarebbero sufficienti a porre fine ad una procedura d’infrazione riguardante un approvvigionamento idrico non conforme, senza che sia necessario informare la Commissione della modifica né fornire dati relativi ai livelli di concentrazioni di THM nella nuova zona di distribuzione idrica. Una riorganizzazione amministrativa non renderebbe inoperante la procedura d’infrazione e, sebbene possa effettivamente trattarsi di una soluzione utile ai fini di una messa in conformità, spetterebbe allo Stato membro interessato fornire informazioni chiare che spieghino la modifica in sede amministrativa, ad esempio la soppressione di una rete di approvvigionamento idrico e il collegamento della zona interessata ad un’altra rete di approvvigionamento, nonché dati che consentano di concludere che la modifica ha risolto il problema, vale a dire che il nuovo approvvigionamento è conforme ai valori di parametro stabiliti dalla direttiva 98/83.

39      La Commissione ritiene di aver fornito prove sufficienti dell’infrazione. Avrebbe inoltre inviato una richiesta di informazioni supplementari dopo la risposta dell’Irlanda al parere motivato e prima di adire la Corte, cosa che non era tuttavia tenuta a fare in forza dell’articolo 258 TFUE.

2.      Giudizio della Corte

40      L’Irlanda fa valere, in sostanza, che il presente ricorso è irricevibile per quanto riguarda le zone di distribuzione idrica pubbliche di Drimoleague, Ring/Helvick e Grangemore sulla base del rilievo che, in sostanza, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 settembre 2020, le tre zone in questione non erano più incluse nell’elenco delle azioni correttive dell’EPA, poiché non esistevano più. Più precisamente, la zona di distribuzione idrica pubblica di Drimoleague è stata collegata alla rete di distribuzione di Skibbereen, quella di Ring/Helvick è stata collegata alla rete di Dungarvan e la zona di distribuzione idrica pubblica di Grangemore è stata riunita a quella di Boyle.

41      In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza relativa all’onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato. A detta istituzione incombe l’onere di fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualunque presunzione [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, EU:C:2020:171, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

42      Solamente quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati presentati in tale sede e le conseguenze che ne derivano [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e depurazione delle acque reflue urbane), C‑248/19, EU:C:2020:171, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

43      Inoltre, poiché l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la Corte non può tenere conto dei mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Grecia, C‑849/19, EU:C:2020:1047, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

44      Ne consegue che, nel caso di specie, la sussistenza delle infrazioni contestate deve essere valutata alla luce della situazione esistente in Irlanda alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, senza tener conto degli atti con i quali tale Stato membro ha deciso di apportare le modifiche menzionate al punto 37 della presente sentenza, senza informarne la Commissione né tenerla al corrente del livello di inquinamento da THM nelle nuove zone di distribuzione di acqua potabile.

45      Nel caso di specie, è pacifico che i superamenti dei valori di parametro oggetto del presente ricorso, anche nelle tre zone di distribuzione idrica pubbliche per le quali è contestata la ricevibilità di quest’ultimo, sono accertati in base ai dati forniti dall’Irlanda alla Commissione e che non sono stati messi in discussione da tale Stato membro né durante la fase precontenziosa né dinanzi alla Corte.

46      A tal proposito, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine, dipende in ampia misura dagli elementi forniti dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 43). Ne consegue che, se l’Irlanda non ha informato la Commissione delle modifiche di cui al punto 36 della presente sentenza e non le ha comunicato alcun dato che consentisse di stabilire che la qualità dell’acqua potabile distribuita alle persone precedentemente allacciate alle zone di distribuzione idrica pubbliche di Drimoleague, Ring/Helvick e Grangemore era già conforme ai valori di parametro previsti dalla direttiva 98/83 per quanto riguarda le concentrazioni di THM, la Commissione non aveva la possibilità di sapere se fosse intervenuta una siffatta messa in conformità prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato.

47      Infine, occorre notare che la Corte ha già respinto un argomento diretto al rigetto di un ricorso per inadempimento riguardante taluni agglomerati sulla base del rilievo che questi ultimi non esistevano più a seguito di una riorganizzazione amministrativa territoriale. Di conseguenza, non si può concludere sul solo fondamento di modifiche amministrative riguardanti l’ordinamento interno irlandese, intervenute dopo la messa in mora inviata dalla Commissione e comportanti la soppressione di un sistema pubblico di approvvigionamento idrico non conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva 98/83 nonché l’allacciamento della zona precedentemente servita da tale sistema a una nuova zona di distribuzione idrica pubblica, che la procedura di infrazione relativa a un approvvigionamento idrico non conforme sia, per ciò solo, priva di oggetto [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Commissione/Italia (Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane), C‑668/19, EU:C:2021:815, punti 40 e 41].

48      Infatti, sebbene una simile riorganizzazione amministrativa territoriale potesse effettivamente consentire di rispettare i valori limite stabiliti dalla direttiva 98/83, spettava all’Irlanda precisare alla Commissione in che cosa consistesse concretamente detta modifica amministrativa, riferendole, ad esempio, che tale sistema di approvvigionamento idrico è stato soppresso e che la zona in questione è stata allacciata a tale altro sistema di approvvigionamento, unitamente a dati che evidenziassero il fatto che detta modifica risolveva il problema dell’inquinamento dell’acqua da THM, vale a dire che il nuovo approvvigionamento di acqua potabile era conforme ai valori limite stabiliti dalla direttiva 98/83.

49      Ciò premesso, il presente ricorso per inadempimento è ricevibile, anche per quanto riguarda le zone di distribuzione idrica pubbliche di Drimoleague, Ring/Helvick e Grangemore.

B.      Nel merito

1.      Sulla prima censura

50      Con la sua prima censura, la Commissione contesta all’Irlanda un inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche e in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati nei quali è superato il valore di parametro relativo al livello massimo ammissibile di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile, specificato nell’allegato I, parte B, di tale direttiva.

51      L’Irlanda contesta tale inadempimento negando l’esistenza di un obbligo di risultato imposto dalla direttiva 98/83 e la sufficienza delle prove dell’asserito inadempimento fornite dalla Commissione. Lo Stato membro in parola invoca una serie di fattori specifici tali da giustificare il superamento di detti valori limite.

a)      Sullobbligo di risultato

1)      Argomenti delle parti

52      La Commissione ricorda nel suo ricorso che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 impone agli Stati membri un obbligo di risultato, ossia quello di garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite.

53      Nel suo controricorso l’Irlanda ribatte che l’obbligo fondamentale che incombe agli Stati membri in forza di tale disposizione è un obbligo «di adottare le misure necessarie» affinché l’acqua sia salubre e pulita. Essa sostiene che occorre interpretare tale disposizione alla luce del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità, il che dovrebbe indurre a ritenere che detta disposizione non preveda un obbligo di risultato a carico degli Stati membri. Anche se così fosse, un simile obbligo non sarebbe in ogni caso assoluto o incondizionato.

54      La Commissione deduce che l’interpretazione proposta dall’Irlanda è in contrasto con i Trattati, con la stessa direttiva 98/83 e con la giurisprudenza relativa al rispetto dei valori di parametro. Ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, una direttiva vincolerebbe gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere e, nel caso di specie, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 imporrebbe loro di garantire che le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile non superino il valore di parametro di 100 μg/l. Spetterebbe allo Stato membro interessato decidere quali misure siano necessarie per ottenere tale risultato, ma, per contro, lo stesso non avrebbe altra scelta se non quella di raggiungere detto risultato.

55      La Corte avrebbe peraltro già interpretato l’articolo 4 della direttiva 98/83 nel senso che esso vincola gli Stati membri per quanto riguarda il livello di qualità delle acque da raggiungere. Secondo la Commissione, ciò risulta dalla sentenza del 31 gennaio 2008, Commissione/Francia (C‑147/07, EU:C:2008:67), che riguardava l’inadempimento dell’obbligo derivante da tale disposizione a causa di superamenti del limite ammissibile per le concentrazioni di nitrati e pesticidi presenti nell’acqua potabile.

56      La Commissione sottolinea il fatto che l’Irlanda non contesta che le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile superassero il valore di parametro di 100 μg/l per i siti menzionati nel parere motivato. Al contrario, l’Irlanda avrebbe sempre riconosciuto l’esistenza di un problema relativo ai livelli accettabili di concentrazione di THM.

57      Nella sua controreplica, l’Irlanda fa valere, in subordine, che l’obbligo posto a carico degli Stati membri dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 potrebbe essere considerato in parte un obbligo di mezzi e in parte un obbligo di risultato.

58      L’Irlanda sostiene che un’interpretazione di tale disposizione nel senso che essa imponga un obbligo assoluto e incondizionato non terrebbe conto della situazione reale in Irlanda. Infatti, in tale Stato la qualità dell’acqua potabile non sarebbe costante, bensì varierebbe in funzione di un’ampia gamma di fattori ambientali, geografici e fisici che incidono sui livelli di concentrazioni di THM e che rendono molto difficile rispettare i valori di parametro stabiliti dalla direttiva 98/83 in determinati siti, anche quando vengono adottate tutte le misure necessarie.

59      Secondo l’Irlanda, malgrado un numero limitato di casi di superamento dei livelli di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile, sono state adottate le misure necessarie affinché quest’ultima fosse salubre e pulita, conformemente all’obbligo incombente a tale Stato membro in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Ne risulterebbe che, alla scadenza del termine di messa in conformità fissato nel parere motivato, detto Stato membro ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi di tale disposizione e, per estensione, i suoi obblighi ai sensi dei Trattati.

2)      Giudizio della Corte

60      Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare il valore di parametro di 100 μg/l relativo al livello massimo totale ammissibile di concentrazione di THM presenti nell’acqua potabile.

61      L’Irlanda sostiene che l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva non prevede un obbligo di risultato relativo al mancato superamento di tale valore limite.

62      Occorre ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per raggiungerlo.

63      Nella presente causa, tale risultato consiste, per gli Stati membri, nel garantire che l’acqua di distribuzione destinata al consumo umano rispetti una serie di parametri essenziali di qualità e salubrità, tra cui quello di cui trattasi nel presente ricorso, vale a dire un livello massimo di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile. Pertanto, detti Stati sono tenuti a fare in modo che tali concentrazioni non superino, in totale, i 100 μg/l.

64      Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti da essa stabiliti.

65      In proposito, la Corte ha già dichiarato, in particolare nella sentenza del 31 gennaio 2008, Commissione/Francia (C‑147/07, EU:C:2008:67), che l’articolo 4 della direttiva 98/83 vincola gli Stati membri in relazione alle norme minime di qualità che l’acqua destinata al consumo umano deve rispettare. Nello stesso senso, nella sentenza del 14 novembre 2002, Commissione/Irlanda (C‑316/00, EU:C:2002:657), la Corte ha stabilito che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1980, L 229, pag. 11), sostituita dalla direttiva 98/83, non impone un mero dovere di diligenza, bensì un obbligo di risultato. Lo stesso vale per l’obbligo gravante sugli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83.

66      Ne consegue che deve essere respinto l’argomento dell’Irlanda secondo cui tale disposizione di diritto dell’Unione non prevede un obbligo di risultato.

b)      Sugli elementi di prova

1)      Argomenti delle parti

67      L’Irlanda contesta alla Commissione di fondarsi sulla presunzione secondo cui, poiché la qualità dell’acqua potabile nelle ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche e nei nove gruppi di approvvigionamento idrico privati elencati in allegato al suo ricorso era asseritamente non conforme al limite massimo di concentrazioni di THM, ossia di 100 μg/l, tale Stato membro è necessariamente venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83.

68      Detto Stato membro ritiene che, poiché l’obbligo derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 è un obbligo di adottare le misure necessarie al fine di raggiungere un risultato, e poiché dalla direttiva 98/83 risulta che, anche qualora siffatte misure siano adottate, talvolta può rivelarsi impossibile rispettare i valori di parametro fissati ai sensi dell’articolo 5 della stessa, non sia sufficiente che la Commissione si avvalga di una simile presunzione. Nel caso di specie, sarebbe invece spettato a quest’ultima dimostrare, mediante elementi di prova sufficienti, che, per quanto riguarda le reti di distribuzione individuate in allegato al suo ricorso, l’Irlanda non ha adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano fossero salubri e pulite, cosa che tale istituzione non sarebbe pervenuta a dimostrare.

69      La Commissione ricorda che il superamento di un valore di parametro ha natura fattuale e oggettiva e che i dati forniti dall’Irlanda, i quali non sono stati messi in discussione da quest’ultima, sono eloquenti al riguardo.

70      Sarebbe tuttavia esatto che la Commissione deve fornire alla Corte le informazioni necessarie per consentirle di accertare l’esistenza degli inadempimenti addebitati dalla Commissione agli Stati membri. Questi ultimi sarebbero tuttavia tenuti a facilitare l’adempimento del compito della Commissione e, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire l’effettiva attuazione di una direttiva, si dovrebbe tener conto del fatto che tale istituzione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti dallo Stato membro interessato.

71      L’Irlanda sostiene nella sua controreplica che il fatto che le misure adottate da uno Stato membro abbiano effetto e consentano di garantire il rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza di una direttiva solo dopo un certo periodo di tempo non significa che tali misure non siano state adottate.

2)      Giudizio della Corte

72      L’Irlanda sostiene che la Commissione non è pervenuta a dimostrare, mediante prove sufficienti, che, in ciascuna delle reti di distribuzione di acqua potabile individuate nel suo ricorso, tale Stato membro non abbia adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano fossero salubri e pulite.

73      Si deve ricordare in proposito che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Tale istituzione deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

74      Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad assistere la Commissione nell’adempimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vigilare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

75      In una simile prospettiva, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

76      Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano (sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

77      In simili circostanze, infatti, spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli necessari sul posto, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro di facilitare l’adempimento del compito generale della Commissione (sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

78      Pertanto, quando la Commissione si richiama a denunce circostanziate, dalle quali emergono ripetuti inadempimenti alle disposizioni di una direttiva, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo concreto i fatti da cui traggono origine tali denunce (sentenza del 26 aprile 2005, Commissione/Irlanda, C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

79      Nel caso di specie, si deve tener conto del fatto che i dati forniti dall’Irlanda stessa relativi al rispetto – o al superamento – dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83, e più in particolare nel suo allegato I, parte B, per quanto riguarda le concentrazioni di THM nelle acque destinate al consumo umano, sono dati scientifici che non sono stati messi in discussione da tale Stato membro durante la fase precontenziosa, e che costituiscono quindi elementi fattuali oggettivi.

80      Per quanto riguarda inoltre la prova, da parte della Commissione, che tale Stato membro ha adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano fossero salubri e pulite, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 98/83, se è vero che, secondo l’articolo 288 TFUE e la giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri sono «[competenti] in merito alla forma e ai mezzi» per attuare tale direttiva, è loro dovere raggiungere il risultato da essa previsto. Pertanto, benché l’Irlanda sia libera di stabilire i mezzi di attuazione di detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di quest’ultimo, essa deve nondimeno rispettarne tutte le disposizioni e, perciò, provvedere affinché le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile non superino i 100 μg/l in tutto il suo territorio.

81      Poiché tale obbligo non era stato ancora adempiuto dall’Irlanda, alla scadenza del termine impartitole dalla Commissione nel suo parere motivato, oltre diciassette anni dopo la data in cui gli Stati membri erano tenuti a garantire la conformità della loro situazione alle prescrizioni della direttiva 98/83, si deve rilevare che la Commissione, fondandosi sulle misurazioni dei parametri fornite dall’Irlanda le quali attestano il superamento del valore limite di THM nell’acqua potabile in tutte le zone di distribuzione idrica pubbliche e in tutti i gruppi di approvvigionamento idrico privati oggetto del presente ricorso, ha fornito prove sufficienti a sostegno dell’asserito inadempimento. Ne consegue che i superamenti accertati in tale sede devono essere considerati continuati, senza che la Commissione sia tenuta a fornire prove supplementari al riguardo.

c)      Sui «fattori specifici e particolari»

1)      Argomenti delle parti

82      L’Irlanda sostiene che devono essere presi in considerazione fattori specifici e distintivi di tipo geografico e ambientale, vale a dire, in particolare, la natura delle sue sorgenti d’acqua, la presenza di torba, pendenze topografiche esigue e precipitazioni superiori alla media,, in quanto hanno l’effetto di complicare notevolmente in taluni casi l’obiettivo di garantire che le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile siano conformi ai limiti previsti dalla direttiva 98/83, in particolare qualora si tratti di mantenere, al tempo stesso, un processo di disinfezione efficace. I provvedimenti correttivi richiesti sarebbero di portata tale da implicare soluzioni strutturali, come la realizzazione di impianti di trattamento nuovi o considerevolmente perfezionati, che necessiterebbero, per loro natura, di ingenti investimenti in termini di tempo e di capitali.

83      La Commissione sostiene, nella sua replica, che la stessa direttiva 98/83 prevede che uno Stato membro possa non essere in grado di rispettare pienamente gli obblighi ivi enunciati e stabilisce un regime specifico per possibili deroghe. Tale direttiva consentirebbe altresì a uno Stato membro di beneficiare, in casi eccezionali, di una proroga del termine di recepimento. Secondo la Commissione, l’Irlanda non si è avvalsa di alcuna di tali opzioni.

84      Ad avviso della Commissione, l’Irlanda è consapevole del problema di non conformità da quasi vent’anni e ha, di fatto, beneficiato di molto più tempo di quanto le sarebbe stato concesso nell’ambito di una di tali deroghe formali, qualunque essa fosse. Né i fattori geologici né le prescrizioni derivanti dalle norme in materia di pianificazione territoriale e/o in materia ambientale, addotti dall’Irlanda, possono essere utilmente invocati per giustificare tale non conformità di lunga data.

85      L’Irlanda sottolinea al riguardo che, nel complesso, l’acqua potabile distribuita in tale Stato membro soddisfa, in larga misura, i requisiti della direttiva 98/83 e che il presente procedimento verte sulla sua situazione in un momento preciso, vale a dire alla scadenza del termine per la messa in conformità fissato nel parere motivato.

86      Inoltre, anche se l’interpretazione data dalla Commissione all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83 fosse esatta e le deroghe previste da tale direttiva fossero tassative, resterebbe nondimeno il fatto che la Corte avrebbe già dichiarato che circostanze esterne che sfuggono al controllo degli Stati membri e che rendono impossibile o eccessivamente difficile il rispetto da parte di questi ultimi dei loro obblighi ai sensi di una direttiva, sebbene sia stata profusa tutta la diligenza richiesta, possono giustificare l’esistenza di una situazione che, in qualsiasi altra circostanza, costituirebbe un inadempimento degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

2)      Giudizio della Corte

87      Come risulta dal punto 82 della presente sentenza, l’Irlanda fa valere l’esistenza di una serie di fattori geografici, geologici, ambientali e persino normativi che renderebbe particolarmente difficile, in taluni casi, il raggiungimento dell’obiettivo di garantire che i livelli di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile siano conformi ai limiti stabiliti dalla direttiva 98/83. Inoltre, secondo detto Stato membro, l’esistenza di tali fattori comporta l’attuazione di soluzioni strutturali, che richiedono tempo e risorse finanziarie considerevoli.

88      Orbene, dalla direttiva 98/83, in particolare dal suo considerando 29 e dal suo articolo 9, risulta che la stessa consente a uno Stato membro che non sia in grado di rispettare pienamente gli obblighi ivi enunciati di prevedere deroghe ai valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parte B, di tale direttiva. Inoltre, l’articolo 15 di detta direttiva prevede la possibilità per uno Stato membro, in casi eccezionali, di chiedere una proroga del termine di recepimento.

89      Nel caso di specie, l’Irlanda non si è avvalsa di tali possibilità.

90      Peraltro, il procedimento di cui all’articolo 258 TFUE si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che ad esso impone il Trattato FUE o un atto di diritto derivato (v., in tal senso, sentenze del 1° marzo 1983, Commissione/Belgio, 301/81, EU:C:1983:51, punto 8, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 81).

91      Una volta giunti, come nella fattispecie, a un siffatto accertamento, è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia dovuto far fronte (sentenze del 1° ottobre 1998, Commissione/Spagna, C‑71/97, EU:C:1998:455, punto 15, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 82).

92      In ogni caso, uno Stato membro che si trova a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà (sentenza del 13 dicembre 2001, Commissione/Francia, C‑1/00, EU:C:2001:687, punto 131).

93      Orbene, occorre constatare a tal proposito che né i fattori geografici, geologici o ambientali né i requisiti derivanti dalle norme in materia di pianificazione territoriale e/o in materia ambientale invocate dall’Irlanda possono costituire situazioni di forza maggiore che giustifichino il fatto che tale Stato membro non rispetta, quasi diciassette anni dopo la data fissata ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 98/83, gli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima, sebbene abbia avuto la possibilità di prevedere deroghe temporanee sulla base dell’articolo 9 di tale direttiva. Infatti, non si tratta affatto di eventi imprevedibili di breve periodo aventi un impatto di durata limitata, poiché è pacifico che l’Irlanda è venuta meno al «[mantenimento di] un processo di disinfezione efficace e rigoroso» per un numero non trascurabile di zone di distribuzione idrica pubbliche e di gruppi di approvvigionamento idrico privati dall’entrata in vigore della direttiva 98/83, e, in ogni caso, che ciò si verificava alla scadenza del termine di messa in conformità fissato dal parere motivato.

94      Ne consegue che l’Irlanda non può utilmente far valere argomenti connessi alle specificità geografiche, geologiche o ambientali del suo territorio oppure alle norme in materia di pianificazione territoriale e/o in materia ambientale per giustificare un inadempimento persistente degli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 98/83, tanto più che, da un lato, il superamento del valore limite di concentrazioni di THM nell’acqua destinata al consumo umano è stato accertato per un periodo considerevole e, dall’altro, l’Irlanda non si è avvalsa delle possibilità di deroga previste da tale direttiva.

95      Ciò premesso, occorre dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alle concentrazioni di THM presenti nelle stesse, conformemente ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche, vale a dire quelle di Schull, Drimoleague, Glenties-Ardara, Roundwood, Caragh Lake PWS 022A, Kilkenny City (Radestown) WS, Granard, Gowna, Staleen, Drumcondrath, Grangemore, Lough Talt Regional Water Supply, Ring/Helvick, Aughrim/Annacurra, Bray Direct, Greystones, Kilmacanogue, Newtown Newcastle, Enniskerry Public Supply, Wicklow Regional Public Supply e Ballymagroarty, nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati, vale a dire quelli di Crossdowney, Townawilly, Cloonluane (Renvyle), da Lettergesh/Mullaghgloss, Bonane, Parke, Nephin Valley GWS, Curramore (Ballinrobe) e Keash, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83.

2.      Sulla seconda censura

96      Con la sua seconda censura, la Commissione sostiene che, non avendo provveduto affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati menzionati al punto precedente e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83.

a)      Argomenti delle parti

97      La Commissione ricorda, nel suo ricorso, che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, se le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati per quanto riguarda il valore totale delle concentrazioni di THM di cui all’allegato I, parte B, di tale direttiva, lo Stato membro interessato è tenuto ad adottare «quanto prima» i provvedimenti correttivi necessari «per ripristinare la qualità» di tali acque, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

98      Nel caso di specie, l’inosservanza del valore di parametro fissato per i THM costituirebbe, per definizione, un potenziale pericolo per la salute umana, in quanto un’acqua che non soddisfa tale requisito minimo non può essere considerata pulita e salubre.

99      Orbene, l’Irlanda stessa riconoscerebbe che il numero di casi di superamento dei livelli ammissibili di concentrazioni di THM accertati nel suo territorio è elevato rispetto agli altri Stati membri. Inoltre, anche se gli Stati membri disponessero di un certo margine di manovra per la determinazione dei provvedimenti da adottare, questi ultimi dovrebbero, in ogni caso, consentire di abbreviare il più possibile il periodo di superamento dei valori limite. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, degli elementi che provano l’esistenza di superamenti per quasi vent’anni, non vi sarebbe alcun dubbio che l’Irlanda è venuta meno a tale obbligo. Infatti, sebbene l’Irlanda fosse tenuta a conformarsi ai valori di parametro a decorrere dal 26 dicembre 2003, e nonostante scambi regolari con la Commissione in merito a tale non conformità dal 2013, la situazione non è ancora conforme pur essendo trascorsi altri dieci anni. In particolare, la creazione della Irish Water nel 2013 dimostrerebbe soltanto che l’Irlanda ha speso tempo per agire, in quanto la data di recepimento della direttiva 98/83 era all’epoca già superata da dieci anni.

100    La Commissione sottolinea inoltre che l’acqua potabile viene consumata quotidianamente e che non sono facilmente disponibili altre soluzioni per il consumatore qualora l’acqua di distribuzione non soddisfi i requisiti minimi di pulizia e salubrità stabiliti dalla direttiva 98/83. Di conseguenza, l’interpretazione dei termini «quanto prima» dovrebbe essere relativamente rigorosa.

101    L’Irlanda sostiene che la Commissione non ha dimostrato che essa non avesse adottato i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano e afferma che il ricorso si basa su presunzioni. La Commissione non fornirebbe quindi alcun esempio preciso di provvedimenti correttivi e/o di misure di esecuzione che tale Stato membro avrebbe dovuto adottare, ma che non ha emanato. Quest’ultimo precisa al riguardo che sono stati compiuti progressi significativi, poiché la conformità a lungo termine è stata raggiunta in tutte le 73 zone di distribuzione idrica pubbliche citate nella lettera di messa in mora, ad eccezione di quindici di esse.

102    L’Irlanda sostiene altresì che il semplice fatto che siano accertati superamenti dei livelli di THM, anche per un lungo periodo, non significa tuttavia che i provvedimenti correttivi e/o le misure di esecuzione necessari non siano stati adottati. Inoltre, in molti dei casi oggetto del presente ricorso, tale Stato membro ha dovuto perfezionare nel corso del tempo le misure ritenute necessarie per garantire la conformità a lungo termine dell’acqua potabile ai requisiti della direttiva 98/83, oltre al fatto che anche la realizzazione di soluzioni di carattere strutturale richiederebbe tempo.

103    L’Irlanda non contesta che l’espressione «quanto prima» utilizzata all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83 significhi che i provvedimenti correttivi necessari devono essere adottati nel termine più breve possibile. Tuttavia, la valutazione di tale criterio non può essere effettuata indipendentemente dalla situazione concreta esistente nello Stato membro di cui trattasi. Occorrerebbe in particolare tener conto della situazione della rete di distribuzione idrica in questione per valutare se i provvedimenti correttivi necessari siano stati adottati «quanto prima», ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2, cosa che la Commissione non avrebbe fatto nel caso di specie.

104    La Commissione ricorda che, come per la procedura d’infrazione in generale, non spetta alla stessa fornire un elenco di eventuali misure che avrebbero potuto essere adottate per ciascuna zona di distribuzione idrica non conforme. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l’Irlanda, la Commissione non si sarebbe basata su alcuna presunzione. La stessa sottolinea di aver accertato non soltanto superamenti dei valori di parametro fissati per i THM, ma anche che tali superamenti persistevano almeno dal 2012 e che le date entro le quali l’Irlanda aveva previsto di riuscire a rispettare, a lungo termine, i valori di parametro relativi alle concentrazioni di THM sono state differite, nella maggior parte dei casi in più occasioni, per tutte le zone di distribuzione idrica pubbliche contemplate nel presente ricorso.

b)      Giudizio della Corte

105    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, se il valore di parametro fissato per le concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile è stato superato, lo Stato membro interessato è tenuto ad adottare «quanto prima» i provvedimenti correttivi necessari, dando loro priorità al fine di ridurre il livello di tali concentrazioni al limite stabilito nell’allegato I, parte B, di tale direttiva, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

106    Anzitutto, l’Irlanda deduce che la Commissione non ha dimostrato che essa non ha adottato i provvedimenti correttivi necessari e che il suo asserito inadempimento al riguardo si fonda su presunzioni. La Commissione non fornirebbe alcun esempio preciso di provvedimenti correttivi e/o di misure di esecuzione che tale Stato membro avrebbe dovuto adottare.

107    Occorre ricordare, a tal riguardo, che, in un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e quindi provare che uno Stato membro non ha rispettato un obbligo prescritto da una disposizione del diritto dell’Unione, senza potersi basare su alcuna presunzione [sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 83]. Tuttavia, nel caso di specie, non si può ritenere che la Commissione si basi sulla mera presunzione che l’Irlanda non abbia adottato i provvedimenti correttivi necessari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, poiché superamenti dei valori limite di portata e durata significative, come avviene nella presente causa, costituiscono di per sé un elemento di prova della mancata adozione di tali provvedimenti da parte dell’Irlanda [v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Regno-Unito (Valori limite‑NO2), C‑664/18, EU:C:2021:171, punto 135].

108    Orbene, secondo una giurisprudenza costante, ancorché gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione dei provvedimenti correttivi da adottare, questi ultimi devono consentire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 136 e giurisprudenza ivi citata].

109    Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le date di messa in conformità inizialmente stabilite sono state rinviate dall’Irlanda in occasione di ogni nuova relazione sullo stato di attuazione, cosicché anche il calendario dei provvedimenti correttivi previsti ha subito ritardi significativi, di conseguenza i superamenti dei valori limite delle concentrazioni di THM persistono almeno dal 2012.

110    Infatti, in occasione della pubblicazione della prima relazione sullo stato di attuazione, l’Irlanda aveva già riconosciuto ritardi nei lavori di ammodernamento in relazione a 19 reti di distribuzione su un totale di 81. La terza relazione sullo stato di attuazione segnalava ancora ritardi in riferimento a 23 reti di distribuzione su un totale di 73. Nella risposta alla lettera di messa in mora, l’Irlanda aveva differito la data della messa in conformità della sua situazione al 2021, e nella risposta al parere motivato, tale data è stata nuovamente rinviata, in tale occasione al 2023.

111    Del pari, a differenza di quanto sostiene l’Irlanda, un inadempimento può rimanere persistente nonostante un’eventuale tendenza parziale al ribasso dei livelli di superamento evidenziata dai dati raccolti, la quale non comporta tuttavia che detto Stato membro interessato si conformi ai valori di parametro al cui rispetto è tenuto [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C‑336/16, EU:C:2018:94, punto 65, nonché del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10), C‑638/18, EU:C:2020:334, punto 70]. Orbene, ciò si verifica nel caso di specie.

112    Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte e dagli elementi di fatto ricordati nell’ambito dell’esame della prima censura risulta che manifestamente l’Irlanda non ha adottato in tempo utile le misure appropriate che consentissero di garantire che il periodo di superamento dei valori limite di concentrazioni di THM fosse il più breve possibile nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati contemplati dal presente ricorso. Pertanto, come sottolineato al punto 109 della presente sentenza, il superamento di tali valori limite è rimasto sistematico e continuato almeno dal 2012 nelle zone e nei gruppi suddetti, nonostante l’obbligo incombente a tale Stato membro di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci, dando priorità alle misure di esecuzione, per conformarsi al requisito secondo cui il periodo di superamento deve essere il più breve possibile [v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 146 e giurisprudenza ivi citata].

113    Perciò, sebbene l’Irlanda fosse tenuta, conformemente all’articolo 14 della direttiva 98/83, ad adottare le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano fosse resa conforme a detta direttiva entro il 26 dicembre 2003, tale Stato membro, fino alla scadenza del termine impartitogli dalla Commissione nel suo parere motivato, vale a dire diciassette anni dopo, non è riuscito a garantire tale messa in conformità, anche dopo l’avvio di scambi regolari con la Commissione in merito a tale non conformità a partire dal 2013.

114    Orbene, tale situazione dimostra di per sé, senza che sia necessario esaminare in modo più dettagliato il contenuto delle misure adottate dall’Irlanda nelle diverse zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati di cui trattasi nel presente ricorso, che detto Stato membro non ha attuato misure appropriate ed efficaci né ha dato priorità alle misure di esecuzione, affinché si ponesse fine al superamento dei valori limite di concentrazioni di THM «quanto prima», ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/83 [v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 147 e giurisprudenza ivi citata].

115    Per quanto riguarda l’argomento addotto dall’Irlanda secondo cui è indispensabile che lo Stato membro interessato abbia orizzonti temporali sufficientemente ampi per consentire a siffatte misure di produrre effetto, occorre rilevare che, nel caso di specie, tale Stato membro ha goduto, di fatto, come risulta in particolare dai punti 93, 109 e 110 della presente sentenza, di un termine particolarmente lungo per garantire la messa in conformità della sua situazione alle prescrizioni della direttiva 98/83, tenuto conto dei termini previsti a tal fine da quest’ultima, che erano applicabili a tutti gli Stati membri [v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 148 e giurisprudenza ivi citata].

116    Peraltro, per quanto riguarda l’argomento dell’Irlanda, secondo cui i termini per la messa in conformità da essa indicati sono adeguati all’ampiezza delle trasformazioni strutturali necessarie per porre fine ai superamenti dei valori limite di concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile, tenuto conto, in particolare, delle difficoltà relative alla pianificazione territoriale, della presenza di torbiere e di pendenze topografiche esigue, di precipitazioni superiori alla media annuale degli altri Stati membri, della natura dei corpi idrici irlandesi, intrinsecamente ricchi di materie organiche, nonché della sfida socioeconomica e finanziaria degli investimenti da realizzare, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, in risposta ad argomenti simili, che lo Stato membro interessato deve dimostrare che le difficoltà da esso invocate per porre fine ai superamenti dei valori limite sarebbero idonee a escludere che sia possibile garantire la messa in conformità in termini più brevi [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 151 e giurisprudenza ivi citata], cosa che l’Irlanda non è riuscita a dimostrare nell’ambito del presente ricorso.

117    In ogni caso, difficoltà strutturali, connesse alla sfida socioeconomica e finanziaria dei vasti investimenti da realizzare oppure della situazione topografica, non rivestono, di per sé, carattere eccezionale e non sono perciò idonee a giustificare superamenti persistenti del valore di parametro delle concentrazioni di THM nell’acqua potabile per oltre dieci anni [v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, punto 152 e giurisprudenza ivi citata].

118    Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti dedotti dall’Irlanda è tale da mettere in discussione la constatazione che tale Stato membro è venuto meno al suo obbligo di garantire che il periodo di superamento di tali valori limite fosse il più breve possibile mediante l’adozione, quanto prima, dei provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell’acqua potabile in conformità alle prescrizioni della direttiva 98/83.

119    Per quanto riguarda l’addebito rivolto da detto Stato membro alla Commissione, secondo cui quest’ultima non gli ha fornito esempi precisi di provvedimenti correttivi e/o di misure di esecuzione che avrebbe dovuto adottare, occorre ricordare che non spetta a tale istituzione fornire un elenco di eventuali misure che avrebbero potuto essere adottate per ciascuna zona di distribuzione idrica pubblica o per ciascun gruppo di approvvigionamento idrico privato non conforme. Infatti, una prassi del genere sarebbe in contrasto con la sovranità di cui godono gli Stati membri in merito alla scelta dei mezzi relativi all’attuazione di una direttiva nel loro territorio entro il termine fissato dal legislatore dell’Unione europea. Di conseguenza, spettava invece all’Irlanda adottare quanto prima i provvedimenti da essa ritenuti adeguati al fine di garantire la messa in conformità della sua situazione alla luce dei valori limite di concentrazioni di THM stabiliti dalla direttiva 98/83 e informare la Commissione di tali provvedimenti nonché dello svolgimento di detta messa in conformità.

120    Ciò è ancora più importante in considerazione dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente comportati da un’elevata concentrazione di THM nell’acqua potabile, come ricordati al punto 29 della presente sentenza. Per tale ragione, come risulta espressamente dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/83, l’allegato I, parte B, di quest’ultima, stabilisce il limite di concentrazione di THM per litro al di sopra del quale non si può garantire che l’acqua potabile sia «pulita e salubre»; gli Stati membri sono peraltro liberi di prevedere norme più rigorose. Ne consegue che, tenuto conto della sua persistenza, il superamento dei valori di parametro relativi alle concentrazioni di THM presenti nell’acqua potabile, nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati di cui al presente ricorso poteva comportare un potenziale pericolo per la salute umana.

121    Ne deriva che la seconda censura della Commissione deve essere accolta.

122    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che l’Irlanda:

–        non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alle concentrazioni di THM presenti nelle stesse, conformemente ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83, in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche, vale a dire quelle di Schull, Drimoleague, Glenties-Ardara, Roundwood, Caragh Lake PWS 022A, Kilkenny City (Radestown) WS, Granard, Gowna, Staleen, Drumcondrath, Grangemore, Lough Talt Regional Water Supply, Ring/Helvick, Aughrim/Annacurra, Bray Direct, Greystones, Kilmacanogue, Newtown Newcastle, Enniskerry Public Supply, Wicklow Regional Public Supply e Ballymagroarty, nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati, ossia quelli di Crossdowney, Townawilly, Cloonluane (Renvyle), Lettergesh/Mullaghgloss, Bonane, Parke, Nephin Valley GWS, Curramore (Ballinrobe) e Keash, e

–        non avendo provveduto affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati suddetti e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

124    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Irlanda, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’Irlanda,

–        non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alle concentrazioni di trialometani presenti nelle stesse, conformemente ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche, vale a dire quelle di Schull, Drimoleague, Glenties-Ardara, Roundwood, Caragh Lake PWS 022A, Kilkenny City (Radestown) WS, Granard, Gowna, Staleen, Drumcondrath, Grangemore, Lough Talt Regional Water Supply, Ring/Helvick, Aughrim/Annacurra, Bray Direct, Greystones, Kilmacanogue, Newtown Newcastle, Enniskerry Public Supply, Wicklow Regional Public Supply e Ballymagroarty (Irlanda), nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati, ossia quelli di Crossdowney, Townawilly, Cloonluane (Renvyle), Lettergesh/Mullaghgloss, Bonane, Parke, Nephin Valley GWS, Curramore (Ballinrobe) e Keash (Irlanda), e

–        non avendo provveduto affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati suddetti e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

2)      L’Irlanda è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.