Language of document : ECLI:EU:C:2024:80

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 1, terzo trattino – Nozione di “strumento” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo, in capo agli Stati membri, di adottare misure necessarie per consentire la confisca degli strumenti di reati – Veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge»

Nella causa C‑722/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 22 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2022, nel procedimento avviato da

Sofiyski gradski sad

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ellenico, da L. Kotroni, A. Magrippi e E. Tsaousi, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, terzo trattino, e dell’articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato d’ufficio in merito alla confisca dei veicoli utilizzati da taluni membri di un’associazione a delinquere, condannati con sentenza passata in giudicato, per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 1 e 10 della decisione quadro 2005/212 sono formulati come segue:

«(1)      La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.

(...)

(10)      Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata (...)».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», al suo terzo trattino prevede quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

(...)

–        “strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Confisca», al paragrafo 1 così dispone:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».

6        L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Mezzi giuridici di tutela», è così formulato:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

7        L’articolo 5 della decisione quadro 2005/212, intitolato «Salvaguardia», prevede quanto segue:

«La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza».

 Diritto bulgaro

8        L’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del Nakazatelen kodeks (codice penale), del 1° maggio 1968 (DV n. 26, del 2 aprile 1968), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (DV n. 60, del 5 agosto 2011) (in prosieguo: l’«NK»), prevede quanto segue:

«Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca a favore dello Stato:

a)      i beni appartenenti al colpevole destinati o utilizzati per la commissione di un reato doloso;

(...)».

9        Ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 1, e paragrafo 2, punto 3, dell’NK, quando oggetto di reato sono quantitativi ingenti, la detenzione di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge è punita con una pena privativa della libertà da due a otto anni e con il divieto di esercitare talune professioni o attività.

10      Conformemente all’articolo 321, paragrafo 2, e paragrafo 3, punto 2, dell’NK, la partecipazione ad un’associazione a delinquere che persegue fini di lucro è punita con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      AP, BP, OP e PG sono stati condannati, ai sensi dell’articolo 321, paragrafo 3, punto 2, dell’NK, a pene detentive di tre anni per il primo, di un anno per il secondo e il terzo e di sei mesi per l’ultimo, per aver partecipato, tra l’agosto 2011 e il giugno 2012, ad un’associazione a delinquere che ha commesso, a fini di lucro, reati contemplati all’articolo 234 dell’NK.

12      Nell’ambito di tale associazione a delinquere, il 20 agosto 2011 AP, BP e GV hanno acquistato, in Bulgaria, una motrice per semirimorchio, guidata da OP fino in Grecia il 21 agosto 2011, e alla quale OP ha collegato un rimorchio carico di pacchetti di sigarette, del valore di 2,348 milioni di leva bulgari (BGN) (circa 1,2 milioni di euro), sprovvisti di contrassegno fiscale. Il 23 agosto 2011 OP ha guidato tale veicolo fino a Varna (Bulgaria), dove il carico è stato scaricato in un deposito. Il 24 agosto 2011 detto carico è stato confiscato dalla polizia. Per tale reato, AP, BP, OP e GV sono stati condannati, ai sensi dell’articolo 234, paragrafo 2, punto 3, dell’NK, a pene detentive di un anno e undici mesi per il primo, di un anno per il secondo e il terzo e di quattro anni per l’ultimo.

13      In tale contesto, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, ha avviato d’ufficio un procedimento diretto a determinare la sorte delle prove materiali ottenute nel corso del procedimento penale sfociato nelle condanne menzionate ai punti 11 e 12 della presente sentenza, le quali sono passate in giudicato. In particolare, tale giudice si chiede se la motrice per semirimorchio e il rimorchio con i quali è stato trasportato dalla Grecia alla Bulgaria il carico di pacchetti di sigarette sprovvisti di contrassegno fiscale, siano stati utilizzati come «strumento» di un reato ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212.

14      Detto giudice osserva, da un lato, che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale qualifica come reato la detenzione di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, ma non il trasporto di tali beni. Esso rileva, dall’altro lato, che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), nella sua decisione interpretativa n. 2/13, del 18 dicembre 2013, ha considerato che il veicolo o il mezzo di trasporto in cui sono rinvenuti beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 234 dell’NK, non costituiscono uno strumento di tale reato e non possono quindi essere confiscati in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), dell’NK.

15      Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che la detenzione sia un potere effettivo esercitato su tali beni e che il loro trasporto sia una manifestazione di tale potere. Pertanto, a suo avviso, la motrice per semirimorchio e il rimorchio di cui trattasi nel procedimento principale sono stati utilizzati come «strumenti» del reato integrato dalla detenzione di un «quantitativo ingente» di pacchetti di sigarette sprovvisti di contrassegno fiscale.

16      Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’interpretazione di una legge nazionale nel senso che non deve essere confiscato quale strumento di reato un autocarro (motrice e rimorchio) utilizzato dai membri di un’organizzazione criminale per detenere e trasportare grandi quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) sprovvisti di contrassegno fiscale, sia compatibile con l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 1, terzo trattino, e l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212 debbano essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per il trasporto di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisca uno «strumento» di un reato.

18      Ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212, il concetto di «strumento» comprende «qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati».

19      L’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

20      Da tali disposizioni, in particolare dai termini «qualsiasi bene» e «in qualsiasi modo», risulta che, a condizione che un bene sia utilizzato o destinato a essere utilizzato per commettere un reato rientrante nell’ambito di applicazione di tale decisione quadro, esso costituisce uno «strumento» di tale reato.

21      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il reato di cui trattasi nel procedimento principale, previsto all’articolo 234, paragrafo 2, punto 3, dell’NK, vale a dire la detenzione di ingenti quantità di beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale, è punibile con una pena privativa della libertà da due a otto anni. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tale reato può quindi rientrare nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima.

22      Di conseguenza, quando un veicolo viene utilizzato «in qualsiasi modo» per commettere un reato di questo genere, tale veicolo rientra nella nozione di «strumento» ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, di tale decisione quadro, senza che sia necessario distinguere se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto o come mezzo per detenere o immagazzinare beni oggetto del reato in questione.

23      Alla luce dei quesiti posti dal giudice del rinvio, occorre sottolineare che il carattere vincolante di una decisione quadro, come la decisione quadro 2005/212, comporta, segnatamente in capo ai giudici degli Stati membri, un obbligo di interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro in questione, al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Tale obbligo attiene al sistema del Trattato FUE, in quanto permette a tali giudici di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in questo senso, sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 43, e del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

24      Il principio di interpretazione conforme richiede che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo possa ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro. Tuttavia, questo principio non può fungere da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in questo senso, sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 47, e dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

25      In effetti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta ed applica le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto e, in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività. Questi principi ostano a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che hanno commesso un reato (v., in questo senso, sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punti 44 e 45, e del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

26      Fatte salve tali riserve, l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con la decisione quadro di cui trattasi. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata e applicata da un giudice gerarchicamente superiore in un senso che è incompatibile con tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 78 e 79 e giurisprudenza ivi citata)

27      Nel caso di specie, occorre rilevare, primo, che le disposizioni della decisione quadro 2005/212 che sono oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale non vertono sulla portata della responsabilità penale delle persone colpite da un’eventuale misura di confisca e, secondo, che la confisca a favore dello Stato degli strumenti che sono serviti a perpetrare un reato ha luogo, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’NK, «indipendentemente dalla responsabilità penale».

28      Inoltre, qualsiasi decisione concernente un’eventuale confisca nel procedimento principale deve, conformemente all’articolo 5 della decisione quadro 2005/212, rispettare i diritti fondamentali, in particolare il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa. Una confisca del genere non può ledere il diritto di proprietà di un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato utilizzato per commettere un reato (v., in questo senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 55).

29      Inoltre, l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, obbliga gli Stati membri a garantire che le persone cui si applicano misure di confisca dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela. Tali persone non sono solo quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti da tale misura (v., in questo senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, punti 60, 61 e 63).

30      Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 1, terzo trattino, e l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212 devono essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisce uno «strumento» di un reato.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 1, terzo trattino, e l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,

devono essere interpretati nel senso che:

un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisce uno «strumento» di un reato.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.