Language of document : ECLI:EU:C:2022:847

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 27 ottobre 2022 (1)

Causa C522/21

MS

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Diritto al risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione – Valutazione della validità»






I.      Introduzione

1.        Il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia sorta tra un gruppo di titolari della privativa per un ritrovato vegetale e un agricoltore in relazione al calcolo dell’importo del danno subito a seguito della coltivazione illecita da parte di quest’ultimo di una delle varietà protette.

2.        Il giudice del rinvio chiede che venga valutata la validità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 (2) (in prosieguo: la «disposizione controversa»), il quale fissa un importo forfettario minimo dei danni, alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2100/94 (3).

3.        Nei limiti in cui i dubbi di tale giudice discendono dall’interpretazione di siffatta disposizione del regolamento n. 2100/94 fornita dalla Corte, la presente causa offre a quest’ultima la possibilità di ritornare nuovamente sull’interpretazione di detta disposizione.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 2100/94

4.        L’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», dispone quanto segue ai suoi paragrafi da 1 a 3:

«1.      In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)      produzione o riproduzione (moltiplicazione),

(...)

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3.      Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali».

5.        L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», così recita:

«1.      In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

(...)

b)      Cereali:

(...)

Hordeum vulgare L. – Orzo comune

(...)

3.      Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

–        non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

–        il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;

–        i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:

(...)

–        agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona [in prosieguo: la «produzione soggetta a licenza»]; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

–        il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;

–        le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

6.        L’articolo 94 di detto regolamento, intitolato «Infrazioni», prevede quanto segue:

«1.      Chiunque:

a)      compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

(...)

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2.      Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

2.      Regolamento n. 1768/95

7.        Il regolamento n. 1768/95 è stato adottato sulla base dell’articolo 114 del regolamento n. 2100/94.

8.        L’articolo 18 di questo primo regolamento, intitolato «Rivendicazioni di diritto civile specifico», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [n. 2100/94], per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2 del regolamento [n. 2100/94] comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza (…), fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore».

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

9.        La società Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV») è un’associazione di titolari della privativa per un ritrovato vegetale, la quale è stata incaricata dai suoi membri di tutelare i loro diritti, in particolare esercitando in nome proprio i diritti all’informazione e i diritti al pagamento.

10.      MS, ricorrente nel procedimento principale, è un agricoltore che è stato convenuto in primo grado dalla STV per ottenere, inter alia, informazioni inerenti all’impianto illecito della varietà di orzo invernale «KWS Meridian», protetta in forza del diritto dell’Unione, al quale quest’ultimo ha proceduto nel corso delle quattro campagne di commercializzazione dal 2012/2013 al 2015/2016.

11.      Il ricorrente nel procedimento principale ha fornito per la prima volta, nel corso del giudizio che lo contrappone alla STV, le cifre relative alla preparazione di tale semente concernenti queste quattro campagne, le quali erano, rispettivamente, di 24,5, 26, 34 e 45,4 quintali.

12.      A seguito della sentenza emessa in primo grado, il ricorrente nel procedimento principale ha versato, a posteriori,  l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza dovuto per la campagna di commercializzazione 2015/2016 corrispondente all’equa compensazione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 (4).

13.      La STV ha chiesto il pagamento di un ulteriore risarcimento dei danni, a concorrenza di un importo pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, per le campagne di commercializzazione 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (5), a titolo del risarcimento previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con la disposizione controversa, con detrazione dell’importo del canone «ordinario» di licenza per la produzione di materiale di riproduzione della varietà protetta, versato a posteriori dal ricorrente nel procedimento principale.

14.      Il ricorrente nel procedimento principale ha contestato il diritto della STV ad un siffatto pagamento. A tal riguardo, egli ha sostenuto che il danno che il comportamento non autorizzato ha causato alla STV era stato compensato dal pagamento del canone «ordinario» di licenza, invece che dall’importo dovuto a titolo dell’impianto, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95. Egli ha parimenti fatto valere che l’imposizione di un ulteriore risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria, non era conforme alla giurisprudenza della Corte.

15.      Con sentenza del 4 dicembre 2020, il Landgericht Kaiserslautern (tribunale del Land, Kaiserslautern, Germania) ha accolto (6), in sostanza, la domanda della STV, richiamando il «chiaro tenore letterale» della disposizione controversa.

16.      Il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania). A suo avviso, la disposizione controversa non è conforme all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e deve essere invalidata. Infatti, questa seconda disposizione non può essere intesa nel senso che autorizza l’assegnazione al titolare di danni punitivi determinati forfettariamente, nella specie il quadruplo dell’importo del canone di licenza, bensì nel senso che il risarcimento dovrebbe corrispondere il più rigorosamente possibile ai danni reali e accertati subiti dal titolare a causa della violazione del suo diritto.

17.      La STV sostiene che la disposizione controversa non viola quanto disposto dall’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e che è in linea con la giurisprudenza della Corte. Tenuto conto della violazione ripetuta e intenzionale dei diritti che le sono conferiti dalla sua qualità di titolare, la determinazione di un risarcimento minimo forfettario a concorrenza del quadruplo del canone «ordinario» di licenza costituirebbe, a suo avviso, una riparazione equa e ragionevole.

18.      Il giudice del rinvio ritiene che la sua decisione dipenda esclusivamente dalla validità della disposizione controversa. Esso osserva che tale disposizione, con la quale la Commissione europea ha fissato un risarcimento minimo forfettario pari a quattro volte il canone di licenza, potrebbe violare l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94 e dover essere annullata a tale titolo.

19.      Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 mira a compensare il vantaggio conseguito dall’autore dell’infrazione, ossia l’agricoltore che non beneficia della deroga alla privativa dell’Unione per ritrovati vegetali, ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, prevedendo un’equa compensazione, corrispondente ad un importo pari al canone «ordinario» di licenza. In tale contesto, l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, di detto regolamento potrebbe dover essere interpretato nel senso che al titolare, in caso di infrazione commessa deliberatamente o per negligenza, debba riconoscersi un diritto al risarcimento di un danno ulteriore solo nel caso in cui possa specificamente dimostrarlo.

20.      Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte fa pensare che la determinazione in via forfettaria di un risarcimento minimo non sia conforme all’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94 (7). Esso ricorda che un regolamento di attuazione adottato in forza di un’autorizzazione contenuta in un regolamento di base non può derogare alle disposizioni di quest’ultimo, dal quale è derivato, e in caso di contraddizione deve essere annullato (8).

21.      È in tale contesto che il Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken), con decisione del 18 agosto 2021, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 24 agosto 2021, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [la disposizione controversa], nei limiti in cui, alle condizioni ivi stabilite, è possibile chiedere un risarcimento dei danni minimo pari al quadruplo del canone di licenza, sia compatibile con il [regolamento n. 2100/94], in particolare con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase».

22.      Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale e la Commissione. Queste stesse parti, nonché la Commissione hanno parimenti svolto osservazioni orali all’udienza dibattimentale tenutasi il 14 luglio 2022.

IV.    Analisi

23.      Preliminarmente all’esame della validità della disposizione controversa, occorre verificare la ricevibilità della questione pregiudiziale.

A.      Sulla ricevibilità

24.      La Commissione, prima di procedere all’analisi nel merito, indica nelle sue osservazioni, senza tuttavia sostenere apertamente che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, che le circostanze che accompagnano il procedimento principale, come emergono dalla decisione di rinvio, non sono affatto chiare. Essa afferma di nutrire dubbi quanto alla questione di stabilire se, nella specie, le condizioni enunciate all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, segnatamente quella relativa all’utilizzazione nei campi, a fini di moltiplicazione, nella propria azienda, del prodotto del raccolto di una varietà protetta ai fini della salvaguardia della produzione agricola, ricorressero nel corso delle campagne di commercializzazione dal 2013/2014 al 2015/2016, allorché il ricorrente nel procedimento principale ha coltivato la varietà protetta in questione. La Commissione indica che, se così non fosse, la questione pregiudiziale finalizzata ad esaminare la validità della decisione controversa non sarebbe decisiva per la soluzione della lite. Essa sottolinea cionondimeno che tale questione può essere esaminata soltanto dal giudice del rinvio, al quale spetta l’accertamento di tutti i fatti rilevanti.

25.      In primo luogo, devo ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, poiché il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia di cui è investito, la Corte deve, in linea di principio, limitare il proprio esame agli elementi di valutazione che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle e attenersi alla situazione che tale giudice ritenga accertata e non può essere vincolata dalle ipotesi formulate da una delle parti nel procedimento principale (9).

26.      In secondo luogo, ricordo parimenti che è pacifico che le domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza (10). Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (11).

27.      Orbene, non è questo il caso di specie.

28.      Infatti, rilevo, in primo luogo, che, se è vero che il giudice del rinvio non ha indicato le ragioni per cui l’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2100/94 è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, né il ricorrente nel procedimento principale né la STV contestano tuttavia che tale disposizione e, in linea di principio, la disposizione controversa, si applichino nella specie.

29.      Osservo, in secondo luogo, che dalla formulazione della questione pregiudiziale si può desumere che il giudice del rinvio nutre dubbi non sull’applicabilità della disposizione controversa, bensì unicamente sulla sua conformità al regolamento n. 2100/94 e, in particolare, al suo articolo 94, paragrafo 2, prima frase.

30.      Osservo, a tal riguardo, che la STV precisa che è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale ha riutilizzato nella propria azienda materiale di moltiplicazione della varietà di orzo invernale «KWS Meridian», prodotto dal medesimo, senza avere soddisfatto le condizioni richieste per piantarlo, segnatamente in occasione delle campagne di commercializzazione dal 2013/2014 al 2015/2016.

31.      Ritengo pertanto che la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non susciti dubbi.

B.      Nel merito

32.      Al fine di proporre una risposta alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, in primo luogo, chiarirò il rapporto tra il principio secondo il quale è richiesta l’autorizzazione del titolare della privativa dell’Unione per ritrovati vegetali, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente, per la produzione o la riproduzione (moltiplicazione), e la deroga a tale autorizzazione, e, in secondo luogo, alla luce di tale rapporto, procederò al controllo di validità vero e proprio della disposizione controversa.

1.      Considerazioni generali sul rapporto tra lautorizzazione del titolare della privativa dellUnione per ritrovati vegetali e la deroga a tale autorizzazione

33.      Rilevo che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, l’autorizzazione del titolare della privativa dell’Unione per ritrovati vegetali è richiesta, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente ai fini della produzione o della riproduzione (moltiplicazione) (12).

34.      In assenza di una siffatta autorizzazione, l’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2100/94 prevede la possibilità, per il titolare, di intentare segnatamente un’azione per ottenere un’equa compensazione nei confronti di chiunque abbia compiuto, senza esservi autorizzato, una siffatta produzione o riproduzione (moltiplicazione). Inoltre, qualora quest’ultimo abbia fatto a meno dell’autorizzazione richiesta deliberatamente o per negligenza, il titolare beneficia parimenti di un diritto al risarcimento del danno subito, in conformità all’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento (13).

35.      Tuttavia, al fine di salvaguardare la produzione agricola, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 prevede una deroga alla privativa dell’Unione per ritrovati vegetali, chiamata comunemente il «privilegio degli agricoltori»(14). Tale disposizione autorizza gli agricoltori ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà protetta inclusa nell’elenco delle specie di piante agricole elencate all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, tra cui, come nella specie, il cereale «Hordeum vulgare L. – Orzo comune».

36.      Al fine di chiarire il rapporto tra il principio dell’autorizzazione del titolare e le condizioni della deroga a tale principio, esaminerò, da un lato, le condizioni che l’agricoltore deve soddisfare al fine di poter beneficiare della deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, segnatamente quella concernente il pagamento dell’«equa remunerazione», e ciò che la distingue dall’«equa compensazione» prevista all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento. Dall’altro, illustrerò in dettaglio le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, istituite dal regolamento n. 1768/95.

a)      Sulle condizioni previste allarticolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94

37.      La deroga alla privativa dell’Unione per ritrovati vegetali è soggetta alle condizioni previste all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 (15). Il privilegio degli agricoltori non si applica dunque se l’agricoltore non rispetta tali condizioni. Queste ultime sono stabilite «[nel regolamento n. 1768/95] ai sensi dell’articolo 114» del regolamento n. 2100/94, sulla base di una serie di criteri enunciati all’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento, che consentono, da un lato, di porre in applicazione detta deroga e, dall’altro, di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore (16).

38.      Fra tali criteri figura, all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, l’obbligo degli agricoltori di pagare al titolare un’equa remunerazione, la quale, ai sensi di tale disposizione, deve essere «sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza».

39.      A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’agricoltore che non versi al titolare tale equa remunerazione laddove utilizzi il prodotto della raccolta ottenuto con la coltivazione del materiale di moltiplicazione di una varietà protetta (17), non può invocare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, conseguentemente, deve ritenersi che abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati dall’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento (18). Ciò implica che egli non possa beneficiare del privilegio degli agricoltori e debba, in parole povere, «tornare al punto di partenza». In altre parole, se, al momento della coltivazione, i criteri enunciati all’articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento non sono rispettati, la deroga non si applica e la coltivazione costituisce una violazione dei diritti conferiti al titolare dall’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

40.      Se del caso, l’agricoltore è soggetto all’applicazione dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 (19). Egli può dunque dover rispondere ad un’azione, intentata dal titolare, a titolo di azione inibitoria o per ottenere un’equa remunerazione, o a tale duplice titolo. Ove agisca con dolo o con colpa, l’agricoltore è inoltre tenuto a risarcire il danno subito dal titolare (20).

41.      Mi sembra opportuno rilevare in questa sede la differenza tra la nozione di «equa remunerazione», figurante all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, e quella di «equa compensazione» figurante all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento. Infatti, la Corte ha già sottolineato che, malgrado la somiglianza delle espressioni impiegate in queste due disposizioni, esse non ricoprono la medesima nozione (21). In tal senso, mentre la nozione di «equa remunerazione» di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, letta congiuntamente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95, mira a stabilire un equilibrio tra i legittimi interessi reciproci degli agricoltori e dei titolari dei ritrovati vegetali, la nozione di «equa compensazione» di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento, la cui formulazione non opera distinzioni in funzione della qualità dell’autore dell’infrazione, riguarda specificamente il versamento di un’equa compensazione nel contesto di un’azione per infrazione (22).

42.      Ne discende, secondo la Corte, che il corrispettivo per un impianto autorizzato, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, non può essere preso in considerazione come base di calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento (23). Infatti, ogni altra interpretazione non sarebbe in grado di garantire né il perseguimento dell’obiettivo di detto regolamento né il suo effetto utile (24). Ritornerò più avanti su tale aspetto, il quale è estremamente importante nell’esame della questione pregiudiziale (25).

b)      Sulle norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione il privilegio degli agricoltori: il regolamento n. 1768/95

43.      Ricordo che il regolamento di cui all’articolo 114 del regolamento n. 2100/94 è il regolamento n. 1768/95 (26). Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 1768/95 definisce le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento n. 2100/94 (27).

44.      Il regolamento n. 1768/95 prevede segnatamente, da un lato, le norme che consentono di determinare l’ammontare dell’equa remunerazione (articolo 5 di tale regolamento) (28) e, dall’altro, il momento in cui l’obbligazione personale di corrisponderla al titolare si pone in essere, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, ossia dal momento in cui l’agricoltore utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo (articolo 6 del regolamento n. 1768/95).

45.      Il regolamento n. 1768/95 prevede parimenti, al suo articolo 18, le rivendicazioni di diritto civile specifico in caso di mancato rispetto delle condizioni del privilegio degli agricoltori.

46.      La disposizione controversa dispone in tal senso che, in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di pagare l’equa remunerazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2 di tale regolamento comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

47.      È dunque tale disposizione ad essere oggetto della questione di validità sollevata dal giudice del rinvio e che esaminerò alla luce di siffatte considerazioni generali.

2.      Controllo di validità

48.      Con la sua questione unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disposizione controversa sia invalida alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, nei limiti in cui prevede, in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di pagare l’«equa remunerazione», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento, un risarcimento minimo dovuto al titolare a concorrenza di un importo pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza.

49.      Nell’ambito di tale controllo, indicherò, anzitutto, le ragioni per cui occorre respingere gli argomenti del ricorrente nel procedimento principale relativi al difetto di competenza della Commissione ad adottare la disposizione controversa. Analizzerò poi, alla luce della giurisprudenza della Corte, il contenuto normativo dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, in relazione al quale il giudice del rinvio ha sollevato la questione della validità della disposizione controversa. Infine, ne trarrò gli insegnamenti utili per rispondervi.

a)      Sulla competenza della Commissione ad adottare la disposizione controversa

50.      Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che la Commissione non era competente ad adottare la disposizione controversa e, pertanto, a determinare l’equa compensazione da versare ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.

51.      Non condivido tale approccio.

52.      Ricordo che la valutazione della validità di una disposizione di diritto dell’Unione da parte della Corte deve collocarsi nell’ambito della questione pregiudiziale sottopostale (29).

53.      Nella specie, la questione verte sulla conformità della disposizione controversa alla luce, in particolare, dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94. Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale, contestando la competenza della Commissione ad adottare la disposizione controversa, intende ampliare la questione sollevata dal giudice del rinvio (30).

54.      È evidente, del resto, che il controllo della validità della disposizione controversa, al quale il giudice del rinvio chiede alla Corte di procedere, deve essere effettuato tenendo conto della natura e dell’oggetto di tale atto, la cui base giuridica è, come ho indicato al paragrafo 7 delle presenti conclusioni, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 (31). A tal riguardo, l’articolo 114 del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo, autorizza la Commissione a definire le norme di attuazione della deroga prevista a tale disposizione (32).

55.      Ne consegue che la Commissione è autorizzata ad adottare, sulla base di tali disposizioni, un regolamento di esecuzione, come il regolamento n. 1768/95, al fine di definire le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore. A tal riguardo, per quanto attiene all’oggetto e alla motivazione del regolamento n. 1768/95, dai considerando 2, 3, 10 e 11 del medesimo emerge che tale regolamento è inteso a definire tali condizioni, nonché a specificare il nesso fra la privativa dell’Unione per ritrovati vegetali e i diritti derivati dalle disposizioni dell’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, da un lato, e fra l’utilizzazione concessa all’agricoltore e l’esercizio di tale autorizzazione, dall’altro.

56.      Peraltro, nei limiti in cui il regolamento n. 1768/95 mira a precisare i criteri specificati all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, i quali consentono di porre in applicazione la deroga in questione e di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, occorre inoltre stabilire se, come richiesto dal giudice del rinvio, la Commissione, prevedendo, nella disposizione controversa, un risarcimento minimo dovuto al titolare a concorrenza di un importo pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, abbia travisato il contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte.

57.      Per farlo, mi sembra necessario richiamare brevemente la giurisprudenza rilevante relativa all’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.

b)      Sulla giurisprudenza relativa allarticolo 94 del regolamento n. 2100/94: la sentenza Hansson

58.      La sentenza Hansson (33) mi sembra costituire un precedente sul quale la Corte potrà utilmente fondarsi per rispondere alla questione pregiudiziale. Nella causa sfociata in tale sentenza, il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente quali fossero i principi sottesi alla fissazione e al calcolo dell’importo delle indennità e dei risarcimenti dovuti ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.

1)      Natura dei risarcimenti

59.      Per quanto riguarda la natura dei risarcimenti dovuti ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che dalla formulazione dell’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento emerge che tale disposizione mira esclusivamente al risarcimento del danno subito dal titolare di una privativa dell’Unione per ritrovati vegetali in seguito a un’infrazione commessa nei confronti di tale ritrovato (34).

60.      Infatti, da un lato, la Corte ha indicato che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 mira a compensare, dal punto di vista finanziario, il vantaggio che ne trae l’autore dell’infrazione, e che corrisponde all’importo del corrispettivo dovuto che egli non ha versato (35). A tale riguardo, la Corte ha precisato che tale disposizione non prevede il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento dell’equa compensazione ai sensi di detta disposizione (36). Dall’altro, la Corte ha rilevato che l’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento concerne il danno che l’autore dell’infrazione «è tenuto fra l’altro» a risarcire al titolare, in caso di infrazione commessa «deliberatamente o per negligenza» (37).

61.      Secondo la Corte, ne consegue che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 sancisce un diritto al risarcimento a favore del titolare del diritto alla privativa dell’Unione per ritrovati vegetali «che non solo è integrale, ma che si fonda, inoltre, su una base obiettiva, ossia che copre solamente il danno risultante a suo carico dall’infrazione» (38). Pertanto, essa ha affermato, aderendo alle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe (39), che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che può fungere quale base giuridica, a vantaggio di tale titolare, per la condanna dell’autore dell’infrazione a un risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria. Essa ha aggiunto che, al contrario, l’entità del risarcimento dovuto ai sensi di detta disposizione deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell’infrazione (40).

62.      La Corte ha dichiarato, in secondo luogo, facendo riferimento ai considerando 17 e 26 della direttiva 2004/48/CE (41), nonché all’articolo 13, paragrafo 1, della stessa (42), che un’interpretazione di questo tipo è conforme agli obiettivi di tale direttiva, che sancisce uno standard minimo per il rispetto, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale (43).

2)      Modalità di fissazione delle indennità: entità del risarcimento

63.      Per quanto riguarda l’entità del risarcimento, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, la Corte ha rilevato che spetta al titolare della varietà oggetto dell’infrazione produrre gli elementi che dimostrino che il danno subito eccede i parametri dell’equa compensazione prevista all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento (44). La Corte ha definito, al proposito, l’entità di tale risarcimento sottolineando che l’importo del corrispettivo normalmente dovuto per la produzione soggetta a licenza non può di per sé fungere come base per il calcolo di tale danno. Un corrispettivo di questo tipo consente, infatti, il calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento, e non è necessariamente collegato al danno non risarcito e il cui risarcimento è previsto all’articolo 94, paragrafo 2, dello stesso regolamento (45).

64.      A tal riguardo, la Corte ha ricordato, da un lato, che le circostanze che hanno giustificato una maggiorazione del corrispettivo normalmente dovuto per la produzione soggetta a licenza, per il calcolo dell’equa compensazione, non possono essere prese in considerazione una seconda volta a titolo di risarcimento di cui all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 (46). Essa ha dichiarato, dall’altro, che spetta al giudice adito valutare in che misura i danni lamentati dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione possono essere dimostrati con esattezza o se occorra procedere alla fissazione di un importo forfettario che rispecchi al meglio la consistenza di tali danni (47).

c)      Sulla contestazione della validità della disposizione controversa, alla luce dellarticolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte

65.      Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, sul piano del danno, una generalizzazione di principio dell’importo minimo forfettario pari a quattro volte il canone di licenza, prevista alla disposizione controversa, sia conforme all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte.

1)      Argomenti sollevati dal ricorrente nel procedimento principale, dalla STV e dalla Commissione

66.      Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che la disposizione controversa, quantomeno la sua seconda parte, è nulla e possa essere agevolmente annullata o disapplicata, mantenendo al contempo il resto del regolamento n. 1768/95. Egli aggiunge che la prima parte di tale disposizione limita l’obbligo di risarcimento del danno, previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, in caso di infrazioni concernenti «una o più varietà dello stesso titolare». Una simile restrizione della portata e dell’ambito di applicazione di tale disposizione non figura nel testo di detta disposizione e non discende dal suo tenore, cosicché la prima parte sarebbe parimenti illegittima e dovrebbe essere annullata.

67.      La STV sostiene che la disposizione controversa è stata validamente adottata dalla Commissione, nel rispetto degli obiettivi e delle linee guida del regolamento n. 2100/94 e che non può essere dichiarata invalida. Sarebbe parimenti pacifico che il ricorrente nel procedimento principale ha agito, intenzionalmente, senza autorizzazione del titolare di una privativa dell’Unione per ritrovati vegetali. Le condizioni enunciate all’articolo 94, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con la disposizione controversa, pertanto, ricorrerebbero senz’altro.

68.      La Commissione, da parte sua, sostiene che la disposizione controversa è conforme alle prescrizioni del regolamento n. 2100/94 in quanto, alle condizioni enunciate in tale disposizione, può essere rivendicato un risarcimento minimo a concorrenza di un importo pari a quattro volte il canone di licenza.

69.      Più precisamente, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione giustifica l’applicazione dell’importo forfettario minimo, previsto nella disposizione controversa, sulla base del rilievo che, allorché la coltivazione di una varietà protetta non è coperta dal privilegio degli agricoltori, vale a dire in caso di risemina illegale, il fatto di non versare l’equa remunerazione, inferiore al canone ordinario di licenza, costituirebbe un «uso abusivo» di tale privilegio, il quale conferirebbe non solo un diritto al pagamento di tale canone ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, ma anche un diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento. Secondo la Commissione, qualora l’abuso sia ripetuto e intenzionale, tale risarcimento dovrebbe dunque essere imposto in funzione dell’importo minimo fissato nella disposizione controversa (48).

70.      Secondo la Commissione, poiché l’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, relativo al privilegio degli agricoltori, disciplina il complesso equilibrio degli interessi tra i titolari dei ritrovati vegetali e gli agricoltori, sarebbe opportuno che l’inadempimento di un agricoltore, il quale benefici di tale privilegio ma ometta in maniera ripetuta e intenzionale di rispettare l’obbligo di versare un’equa remunerazione, inferiore al canone ordinario (articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento), venga sanzionato più severamente rispetto ad un «semplice» caso di atto soggetto ad autorizzazione compiuto, deliberatamente o per negligenza, senza autorizzazione (articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento) (49). Infatti, l’importo forfettario minimo controverso corrisponderebbe ad un approccio standard del risarcimento minimo generalmente dovuto ai titolari delle varietà protette.

71.      A tal riguardo, la Commissione ha menzionato, in udienza, la sentenza Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (50), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.

72.      Inoltre, la Commissione ha fatto valere, in udienza, che la complessità dell’obiettivo inteso a garantire l’equilibrio tra gli interessi dei titolari della privativa per la varietà vegetale protetta e quelli degli agricoltori è dovuta, segnatamente, al fatto che la risemina illegale ha luogo nell’azienda dell’agricoltore, il che complica il controllo da parte dei titolari dell’impiego delle varietà protette. In tali circostanze, essa ha sostenuto che le misure devono essere sufficientemente incentivanti per evitare, segnatamente, di favorire gli agricoltori che eludono l’obbligo di pagare l’equa remunerazione incombente loro nei confronti del titolare, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, rispetto a quelli che adempiono a tale obbligo. Ciò a maggior ragione in quanto, a suo avviso, in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino, di tale regolamento, i titolari sono gli unici responsabili del controllo e della sorveglianza dell’utilizzo delle varietà protette nell’ambito dell’impianto autorizzato, e dipendono pertanto dalla buona fede e dalla cooperazione degli agricoltori interessati.

2)      Valutazione

73.      In primo luogo, occorre respingere gli argomenti relativi alla rilevanza dell’importo forfettario minimo in questione, per le seguenti ragioni.

74.      Ricordo che la disposizione controversa prevede che il risarcimento dovuto al titolare per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

75.      Invero, qualora l’agricoltore rispetti le condizioni enunciate all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 e, segnatamente, versi l’equa remunerazione per una campagna di commercializzazione, egli paga, in sostanza, il 50% del canone dovuto per la produzione soggetta a licenza (51), mentre, qualora non le rispetti (52), e qualora venga applicata la disposizione controversa (53), egli paga, in sostanza, un minimo forfettario pari al 400% del canone dovuto per tale produzione soggetta a licenza, ossia quattro volte il 100% dell’ammontare da corrispondere, vale a dire un importo equivalente, in sostanza, a otto volte l’equa remunerazione richiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, e ciò per ciascuna campagna di commercializzazione in questione (54).

76.      È ben vero che tale minimo forfettario può essere giustificato «sotto il profilo tecnico», secondo la logica della Commissione (55), dal fatto che il corrispettivo dovuto per un impianto autorizzato, qualora l’agricoltore benefici della deroga prevista all’articolo 14 del regolamento n. 2100/94, non può essere preso in considerazione come base di calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento (56) e che, pertanto, l’agricoltore è tenuto, in caso di risemina illegale, a pagare il 100% del canone dovuto per la produzione soggetta a licenza a titolo dell’equa remunerazione prevista a tale disposizione.

77.      Tuttavia, il tenore dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e gli insegnamenti tratti dalla sentenza Hansson mi inducono a ritenere che un siffatto minimo forfettario non sia conforme al testo di tale disposizione.

78.      In primo luogo, la Corte ha rilevato, nella sentenza Hansson, che l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 mira a risarcire il danno subito dal titolare del ritrovato vegetale vittima di un’infrazione (57) e ha qualificato tale risarcimento come un risarcimento «oggettivo e integrale» di tale danno. Essa ha indicato che, al fine di ottenere tale tipo di risarcimento, il titolare della varietà oggetto dell’infrazione deve produrre la prova che dimostri che «il danno subito eccede i parametri dell’equa compensazione prevista [all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento]» (58).

79.      In secondo luogo, dalla sentenza Hansson (59) risulta che spetta al giudice adito valutare se i danni lamentati dal titolare vittima dell’infrazione possono essere dimostrati «con esattezza» o se occorra «procedere alla fissazione di un importo forfettario». In tal senso, se la Corte ammette, in tale sentenza, la possibilità, per il giudice adito, di fissare in maniera forfettaria il risarcimento, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, è evidente, a mio avviso, che tale decisione spetta a quest’ultimo e, in ogni caso, che tale risarcimento «deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell’infrazione» (60). Di conseguenza, secondo la Corte, l’articolo 94 di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che «il risarcimento riconosciuto al titolare di una varietà vegetale protetta oggetto di infrazione si estende alla totalità del danno da questi subito; tale articolo non può servire da fondamento (…) per l’imposizione di una maggiorazione forfettaria per violazione» (61).

80.      Per contro, come indicato dalla Commissione stessa in risposta ad un quesito posto dalla Corte, quando si applica la disposizione controversa, il titolare vittima dell’infrazione deve dimostrare non l’entità esatta del danno subito, bensì unicamente la violazione, ripetuta e intenzionale, dei suoi diritti. Tuttavia, come ho esposto, tale titolare deve provare che il suo danno eccede quanto coperto dall’equa compensazione, mentre la valutazione dell’entità esatta del danno subito o l’eventuale fissazione dell’importo forfettario spettano al giudice adito (62).

81.      Non sarebbe pertanto conforme all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte, da un lato, utilizzare l’importo del canone ordinario dovuto per la produzione soggetta a licenza, ossia il 100% di tale canone, come base per calcolare il danno subito dal titolare del ritrovato vegetale, moltiplicando per quattro tale importo, come risulta dalla disposizione controversa, poiché un siffatto canone riguarda il calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento, senza essere necessariamente collegato al danno subito dal titolare, il cui risarcimento è previsto all’articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento (63).

82.      Dall’altro, ricordo che, nella sentenza Hansson, la Corte ha escluso la possibilità che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 possa essere interpretato nel senso che «può fungere quale base giuridica, a vantaggio di detto titolare, per la condanna dell’autore dell’infrazione a un risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria» (64). A tal riguardo, essa ha aggiunto che l’entità del risarcimento dovuto ai sensi di tale disposizione deve riflettere «esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell’infrazione» (65).

83.      Pertanto, sarebbe parimenti contrario all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte, stabilire una premessa, la quale presieda alla disposizione controversa, che vuole che l’importo del risarcimento del titolare sia per lo meno pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, una simile premessa porterebbe ad accordare un risarcimento di carattere punitivo poiché questa prima disposizione mira ad assegnare «il risarcimento dovuto [al titolare]» e unicamente il risarcimento dovuto. A tal riguardo, ritengo che la Commissione non possa essere seguita quando sostiene, come ha fatto in udienza, che tale disposizione corrisponde ad un approccio standard tipico del risarcimento minimo generalmente dovuto ai titolari (66).

84.      In secondo luogo, desumo dall’uso dell’avverbio «per lo meno», impiegato nella disposizione controversa, che il giudice, nella sua valutazione dei danni lamentati dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione, e nel caso in cui lo stesso fissi un importo forfettario, sia tenuto a calcolare il risarcimento del danno subito fondandosi sulla premessa, stabilita dalla Commissione nel regolamento n. 1768/95, che vuole che il risarcimento sia, quantomeno, pari a quattro volte il canone di licenza (67). Peraltro, in risposta ad un quesito posto dalla Corte sul punto, la Commissione ha riconosciuto che, anche qualora il danno reale potesse essere facilmente accertato e risultasse essere inferiore all’importo forfettario minimo fissato nella disposizione controversa, il giudice adito potrebbe, in caso di violazione, ripetuta e intenzionale, degli obblighi incombenti in forza della disposizione controversa, aumentare tale importo, ma non potrebbe in nessun caso diminuirlo, alla luce del tenore letterale di tale disposizione.

85.      Ciò implicherebbe che, anche qualora il danno lamentato dal titolare vittima dell’infrazione possa essere dimostrato «con esattezza», il giudice adito dovrebbe procedere alla «fissazione di un importo forfettario» sebbene una siffatta fissazione forfettaria non sia necessaria. Inoltre, nel caso in cui tale danno non possa essere dimostrato con esattezza, qualora il giudice decidesse di fissare un importo forfettario, quest’ultimo non può essere inferiore all’importo forfettario minimo previsto nella disposizione controversa (68). È evidente che una simile limitazione del potere discrezionale del giudice adito sarebbe contraria non solo all’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte (69), bensì anche al principio di proporzionalità. Benché, de lege ferenda, la Commissione possa prevedere un minimo forfettario per quanto riguarda il canone di licenza, la disposizione che lo prevedrebbe dovrebbe consentire al convenuto di contestare tale minimo forfettario, il quale non dovrebbe imporsi imperativamente al giudice adito.

86.      In terzo ed ultimo luogo, ritengo che gli argomenti fondati sulla sentenza Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (70) non siano rilevanti in relazione all’esame della questione della validità di cui al caso di specie. Infatti, mi sembra che i dati del procedimento principale si distinguano nettamente da quelli della causa sfociata in tale sentenza.

87.      Da un lato, poiché la direttiva 2004/48 lascia un certo potere discrezionale agli Stati membri nella sua trasposizione e riguarda non solo i diritti di proprietà intellettuale sui ritrovati vegetali, ma anche tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti di proprietà industriale (71), le eventuali infrazioni e violazioni di tali diritti possono essere diverse e numerose. Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe (72), anche se tale direttiva può, se del caso, costituire un elemento di contesto rilevante di cui tenere conto ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 2100/94, occorre tuttavia evitare di creare, con il pretesto di un’interpretazione contestuale di tale regolamento, diritti direttamente applicabili, non codificati da quest’ultimo, attingendo a detta direttiva.

88.      Dall’altro, e soprattutto, la causa sfociata nella sentenza Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (73) verteva sull’interpretazione della direttiva 2004/48, mentre, nella specie, la Corte è chiamata ad esaminare una questione intesa a valutare la validità di una disposizione del regolamento n. 1768/95, ossia la disposizione controversa, la quale è una misura di attuazione e deve, a tale titolo, essere conforme al regolamento n. 2100/94 e, segnatamente, all’articolo 94, paragrafo 2, dello stesso.

89.      Ne consegue che l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 non consente la fissazione dell’importo forfettario minimo previsto nella disposizione controversa. Infatti, il contenuto della disposizione controversa va al di là di quello dell’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, come risulta dai paragrafi precedenti, gli argomenti sollevati dalla STV e dalla Commissione non sono in grado di confutare l’interpretazione di quest’ultima disposizione fornita dalla Corte nella sentenza Hansson.

90.      In tali circostanze, ritengo che la generalizzazione di principio dell’importo minimo forfettario del risarcimento pari a quattro volte il canone di licenza, prevista nella disposizione controversa, non sia conforme all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte, e ciò anche se, come sostenuto dalla STV e dalla Commissione, la disposizione controversa si applica unicamente in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di pagare l’equa remunerazione, previsto all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento.

91.      Pertanto, in occasione dell’adozione della disposizione controversa, la Commissione ha oltrepassato i limiti della sua competenza, alla luce, in particolare, dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

V.      Conclusione

92.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania):

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è invalido con riferimento all’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nei limiti in cui tale disposizione prevede, in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di pagare l’equa remunerazione, in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, un risarcimento minimo dovuto al titolare pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento della Commissione del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1995, L 173, pag. 14).


3      Regolamento del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).


4      Dalla decisione di rinvio emerge che, poiché il canone ordinario di licenza è pari a EUR 11,95 per quintale, il ricorrente nel procedimento principale ha versato alla STV la somma di EUR 537,75 (EUR 11,95 × 45 quintali).


5      Ossia, per queste due prime campagne di commercializzazione, rispettivamente, le somme di EUR 932,10 e di EUR 1 218,90, che corrispondono al quadruplo del canone «forfettario» di licenza, con detrazione del canone «ordinario» di licenza corrisposto a posteriori pari a EUR 310,70 (EUR 11,95 × 26 quintali) e a EUR 406,30 (EUR 11,95 × 34 quintali), ossia un importo totale pari a EUR 2 151 e, per la terza campagna, un importo di EUR 1 613,25, che corrisponde al quadruplo del canone «forfettario» di licenza, con detrazione del canone «ordinario» di licenza.


6      Ad eccezione di un importo di EUR 0,25.


7      Sentenze del 5 luglio 2012, Geistbeck (C‑509/10; in prosieguo: la «sentenza Geistbeck», EU:C:2012:416, punto 39), e del 9 giugno 2016, Hansson (C‑481/14; in prosieguo: la «sentenza Hansson», EU:C:2016:419, punti da 32 a 34).


8      V. sentenza del 2 marzo 1999, Spagna/Commissione (C‑179/97, EU:C:1999:109).


9      Sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).


10      Nell’ambito di una questione di validità, v. parimenti, in tal senso, sentenza del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (C‑305/05, EU:C:2007:383, punto 18).


11      Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).


12      V., segnatamente, sentenza del 25 giugno 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).


13      A tal riguardo, la Corte ha già indicato il carattere oggettivo di tale disposizione, precisando che dal confronto del suo tenore letterale con quello dell’articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento emerge «la mancanza, nel [paragrafo] 1, di qualunque elemento soggettivo», v. sentenza del 20 ottobre 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677, punto 48).


14      Il considerando 17 del regolamento n. 2100/94 enuncia che «l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico». Secondo il considerando 18 di tale regolamento, «ciò include la salvaguardia della produzione agricola; (…) a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni».


15      V., segnatamente, sentenza del 25 giugno 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).


16      Tali criteri riguardano, segnatamente, l’assenza di restrizioni quantitative del privilegio degli agricoltori (articolo 14, paragrafo 3, primo trattino); la possibilità di trattamento, da parte dell’agricoltore stesso, del prodotto del raccolto per essere piantato (articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino); l’esclusione dei «piccoli agricoltori»» dall’obbligo a carico degli agricoltori di pagare una remunerazione equa al titolare (articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino);  l’esclusiva responsabilità dei titolari del controllo dell’applicazione di detto privilegio (articolo 14, paragrafo 3, quinto trattino), o ancora, gli obblighi di informazione degli agricoltori nei confronti del titolare (articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino).


17      Si tratta dunque di una coltivazione illecita o, in altre parole, di una risemina illegale.


18      V., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 71); Geistbeck (punto 23), e del 25 giugno 2015, Saatgut‑Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422, punto 22).


19      V. paragrafi 33 e segg. delle presenti conclusioni.


20      V., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 71); Geistbeck (punti 23 e 25), e del 25 giugno 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422, punto 22).


21      Sentenza Geistbeck (punto 28). L’utilizzazione della stessa espressione, segnatamente nella versione in lingua francese, è, al riguardo, fuorviante. Infatti, «ciò non avviene in altre versioni linguistiche, segnatamente nelle versioni in lingua tedesca ed inglese».


22      Sentenza Geistbeck (punti 30 e 31).


23      V., in tal senso, sentenza Geistbeck (punto 32). Facciamo un esempio immaginario: se il corrispettivo per un impianto autorizzato è pari a EUR 10, l’«equa remunerazione» che deve essere versata all’agricoltore, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, sarebbe allora pari a EUR 5. Per contro, in questo stesso caso, se le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento non sono rispettate, tale agricoltore non potrebbe beneficiare del suo «privilegio» e dovrebbe versare l’«equa compensazione», ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento, la quale sarebbe in tal caso pari a EUR 10.


24      V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, paragrafo 58).


25      V. paragrafi 81 e 82 delle presenti conclusioni.


26      V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.


27      V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.


28      Il regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, recante modifica del regolamento n. 1768/95 (GU 1998, L 328, pag. 6) ha aggiunto, segnatamente, il paragrafo 5 all’articolo 5 del regolamento n. 1768/95. Tale paragrafo 5 così recita: «Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2».


29      Sentenza del 28 ottobre 1982, Dorca Marina e a. (da 50/82 a 58/82, EU:C:1982:378, punto 13).


30      Dalle considerazioni generali appena svolte in relazione al rapporto tra il principio dell’autorizzazione del titolare e il privilegio degli agricoltori emerge chiaramente che gli argomenti del ricorrente nel procedimento principale al riguardo sono infondati. V. paragrafi 33 e segg. delle presenti conclusioni.


31      V., per analogia, sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400, punti 31 e segg.)


32      V., in proposito, paragrafi da 37 a 46 delle presenti conclusioni.


33      Si ricorda che la controversia che ha dato luogo a tale sentenza era sorta tra il sig. Hansson, titolare della privativa dell’Unione per ritrovati vegetali relativa ad una varietà particolare di margherite, e la società Jungpflanzen, la quale aveva coltivato e commercializzato per sette anni tale varietà floreale con una denominazione diversa, in ordine al risarcimento del danno che il primo aveva subito a causa della commercializzazione non autorizzata della varietà interessata.


34      Sentenza Hansson (punto 30).


35      Sentenza Hansson (punto 31). Tale importo è pari, in sostanza, al 100% dei diritti di licenza stabiliti per la produzione di sementi certificate. Nell’esempio di cui alla nota 23 delle presenti conclusioni, si tratterebbe del pagamento di un importo di EUR 10.


36      Come ho già esposto al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, occorre distinguere tra tale nozione di «equa compensazione» e quella di «equa remunerazione» di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. V., a tal riguardo, parimenti, paragrafo 42 delle presenti conclusioni.


37      Sentenza Hansson (punti 31 e 32).


38      Sentenza Hansson (punto 33). Il corsivo è mio. V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73, paragrafo 30), e dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187, paragrafo 40).


39      V. le sue conclusioni nella causa Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73, paragrafo 34): «L’utilizzo dell’espressione “risarcire il danno subito” mi sembra, infatti, escludere ogni interpretazione secondo cui detta disposizione perseguirebbe uno scopo cosiddetto “punitivo”, consistente nel riconoscere al titolare un risarcimento superiore all’importo necessario a compensare il danno da questi subito».


40      Sentenza Hansson (punti 34 e 35). Nelle sue conclusioni in tale causa (C‑481/14, EU:C:2016:73, paragrafo 35), l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha precisato che «[s]ono altre le disposizioni del regolamento n. 2100/94 che consentono, invece, l’imposizione all’autore dell’infrazione di obblighi che si aggiungono al risarcimento di tale danno. La finalità punitiva può, così, conseguirsi per mezzo delle sanzioni di natura penale di pertinenza, ai sensi dell’articolo 107 di tale regolamento, del diritto interno degli Stati membri in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione europea». Il corsivo è mio.


41      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16). Il considerando 17 di tale direttiva enuncia che «[l]e misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione». Il considerando 26 di detta direttiva enuncia che, «[a]llo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto, è opportuno che l’entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall’autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, l’entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l’ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l’autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche)».


42      In relazione a tale direttiva, ricordo che, in risposta ad una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del suo articolo 13, intitolato «Risarcimento del danno», la Corte ha ritenuto che detta direttiva si applichi, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare, segnatamente, nella legislazione nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti. V. sentenza del 25 gennaio 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C‑367/15, EU:C:2017:36, punto 22). Ritornerò su tale sentenza ai paragrafi da 86 a 88 delle presenti conclusioni. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dispone quanto segue: «Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione».


43      Sentenza Hansson (punti da 36 a 40).


44      Sentenza Hansson (punti da 33 a 43 e 56).


45      Sentenza Hansson (punto 57).


46      Sentenza Hansson (punto 58).


47      V. sentenza Hansson (punto 59).


48      La Commissione ha fatto valere, in udienza, che un siffatto importo forfettario minimo dei danni consentirebbe parimenti all’agricoltore di calcolare l’importo del risarcimento dovuto in caso di inadempimento ripetuto e intenzionale da parte del medesimo, contribuendo così alla certezza del diritto sia dell’agricoltore sia del titolare della varietà protetta.


49      Da parte sua, la STV fa valere che la disposizione controversa «serve a ripristinare l’equilibrio» tra gli interessi dei titolari dei ritrovati vegetali e quelli degli agricoltori prendendo in considerazione gli svantaggi dei primi rispetto al privilegio di coltivazione dei secondi. Tuttavia, mi sembra importante ricordare che è l’equa remunerazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, ad avere per obiettivo l’istituzione di un siffatto equilibrio. La disposizione controversa, da parte sua, prevede il risarcimento dovuto al titolare per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 qualora l’agricoltore interessato abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento n. 2100/94.


50      Sentenza del 25 gennaio 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36, punti 23, 25, 26 e 31). V., per un parere contrario, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C‑367/15, EU:C:2016:900). V., parimenti, nota 42 delle presenti conclusioni. Si ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha precisato che, pur se il risarcimento di un danno calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico supera in modo così palese e considerevole il danno effettivamente subito da far sì che una domanda in tal senso possa costituire un abuso di diritto, risulterebbe, tuttavia, dalle osservazioni formulate dal governo interessato in udienza che, ai sensi della normativa applicabile nel procedimento principale, in un’ipotesi del genere, il giudice nazionale non sarebbe vincolato dalla domanda del titolare del diritto violato.


51      Vale a dire il 50% dei diritti di licenza stabiliti per la produzione di sementi certificate.


52      Sentenza Hansson (punto 57).


53      Vale a dire qualora «tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [n. 2100/94]».


54      Occorre rilevare che, in risposta ad un quesito posto dalla Corte in udienza, la Commissione ha indicato che la ragione che ha motivato l’introduzione, nella disposizione controversa, di un siffatto minimo forfettario non emerge dai documenti preparatori di tale regolamento.


55      V. paragrafi da 39 a 42 delle presenti conclusioni.


56      V., in tal senso, sentenza Geistbeck (punto 32).


57      Sentenze Hansson (punto 46) e Geistbeck (punto 36).


58      Sentenza Hansson (punti da 33 a 43 e 56). Il corsivo è mio.


59      Punto 59.


60      Sentenza Hansson (punto 35). Il corsivo è mio.


61      Né, in particolare, per la restituzione del profitto e dei vantaggi realizzati dall’autore dell’infrazione. Sentenza Hansson (punto 43).


62      V., a tal riguardo, paragrafi 63 e 64 delle presenti conclusioni. Occorre rilevare che la Commissione ha osservato, in udienza, che qualora il costitutore possa provare l’entità esatta del danno subito, la disposizione controversa non consente al giudice adito di ridurre l’importo forfettario previsto in tale disposizione.


63      V., in tal senso, sentenza Hansson (punto 57).


64      Sentenza Hansson (punto 34). Come ricordato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nella causa Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73, paragrafo 35, nota 9), nel 2013 la Commissione aveva proposto di modificare il regolamento n. 2100/94 in modo da obbligare gli Stati membri ad adottare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, del 6 maggio 2013 [COM(2013) 262 final, pag. 95]. Tale proposta era stata respinta da una risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’11 marzo 2014 (T7‑0185/2014), e poi ritirata dalla Commissione (GU 2015, C 80, pag. 20).


65      Sentenza Hansson (punto 35).


66      V., a tal riguardo, paragrafo 70 delle presenti conclusioni.


67      Al riguardo, ricordo che l’articolo 94, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2100/94 prevede che, nel caso di colpa lieve, il risarcimento possa essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta. A contrario, da tale disposizione si potrebbe desumere che occorrerebbe una disposizione specifica in tale regolamento per consentire l’adozione di una disposizione, come la disposizione controversa, che preveda un aumento di tale risarcimento al di là del danno subito.


68      V. nota 67 delle presenti conclusioni. Ricordo, segnatamente, che l’articolo 94, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2100/94 prevede la possibilità di ridurre l’importo del risarcimento dovuto al titolare nel caso di colpa lieve, senza che tale importo sia tuttavia inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta.


69      Sentenza Hansson (punto 59).


70      Sentenza del 25 gennaio 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36).


71      V., a tal riguardo, articolo 1  della direttiva 2004/48.


72      V. le sue conclusioni nella causa Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73, paragrafo 52).


73      Sentenza del 25 gennaio 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36).