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Ricorso proposto il 17 novembre 2009 - Storck / UAMI - RAI (Ragolizia)

(Causa T-462/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, P. Goldenbaum e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2009, nel procedimento R 1779/2008-4;

condannare l'Ufficio alle spese;

nell'ipotesi in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Ragolizia" per prodotti della classe 30 (domanda n. 5 201 835).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI)

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario n. 4 771 762 "FAVOLIZIA".

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).