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Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 12 ottobre 2011 – GS / Parlamento e Consiglio

(causa T-149/11)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) n. 1210/2010 – Facoltà degli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete in euro non adatte alla circolazione – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Disposizione di un regolamento che lascia agli Stati membri la facoltà di rifiutare il rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione – Insussistenza di incidenza diretta sul ricorrente – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; artt. 263, quarto comma, TFUE e 288, secondo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1210/2010) (v. punti 18‑19, 24‑25, 28)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’art. 8, n. 2, seconda frase, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La GS Geselleschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.