Language of document : ECLI:EU:T:2014:631

Causa T‑151/11

Telefónica de España, SA
e

Telefónica Móviles España, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE – Modifica del regime di finanziamento – Sostituzione degli introiti pubblicitari con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Diritti procedurali – Aiuto nuovo – Modifica del regime di aiuto esistente – Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto – Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto – Influenza diretta del gettito tributario sull’entità dell’aiuto – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 luglio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione

(Art. 263 TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Avvio di un procedimento d’indagine formale – Valutazione preliminare avente carattere necessariamente provvisorio – Possibilità per i terzi interessati di presentare osservazioni

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, § 4, 6, § 1, e 7)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che non incide sulla sostanza del regime, essendo da esso separabile – Qualificazione come aiuti nuovi dei soli elementi di tale regime sulla cui sostanza la modifica incide

[Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c); regolamento della Commissione n. 794/2004]

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Contraddizione nella motivazione – Ammissibilità – Presupposti – Conoscenza da parte del destinatario dei motivi reali della decisione e sussistenza di un fondamento giuridico per il suo dispositivo

(Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Tributi costituenti la modalità di finanziamento di una misura d’aiuto – Mancanza di un vincolo di destinazione cogente fra il tributo e il finanziamento dell’aiuto di cui trattasi – Esclusione

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107 TFUE)

8.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 106, § 2, TFUE; protocollo n. 29 allegato ai Trattati UE e FUE)

9.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri

(Art. 106, § 2, TFUE; protocollo n. 29 allegato ai Trattati UE e FUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34, 35)

2.      Nell’ambito del procedimento d’indagine formale di una misura statale allo scopo di verificare se essa configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nulla osta a che i terzi interessati formulino osservazioni non solo per quanto riguarda i dubbi menzionati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ma anche per quanto riguarda altri elementi della misura oggetto di indagine. In tale contesto, nulla osta a che, a seguito dei dubbi sollevati nelle osservazioni di un terzo interessato, la Commissione proceda ad un esame più approfondito, raccolga informazioni supplementari e, se del caso, modifichi la propria posizione. Infatti, si evince dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, che la decisione suddetta include una valutazione preliminare che consente alla Commissione di formarsi una prima opinione quanto alla questione se le misure oggetto di esame presentino il carattere di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e siano compatibili con il mercato interno. Una siffatta decisione riveste dunque unicamente un carattere preparatorio. Il carattere necessariamente provvisorio delle valutazioni effettuate in una simile decisione è confermato dall’articolo 7 del regolamento n. 659/1999, che prevede che la Commissione possa stabilire nella decisione definitiva che la misura oggetto di indagine non costituisce un aiuto, che l’aiuto notificato è compatibile con il mercato comune, che l’aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune laddove siano rispettate talune condizioni, o che l’aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune. Detti terzi possono pertanto presentare osservazioni e la Commissione può tenere conto di tali osservazioni nel corso del procedimento d’indagine formale.

(v. punti 45‑47)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61‑65, 70)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86, 88, 90, 190)

5.      Affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. In assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. La mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una simile disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto. Per poter ritenere che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento della medesima. Neppure è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.

(v. punti 102‑104)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 134)

7.      Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata.

(v. punto 152)

8.      Dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i trattati UE e FUE, si evince che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di tale servizio pubblico.

Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione. Di conseguenza, il controllo, effettuato dalla Commissione, del carattere proporzionato della compensazione è ristretto. La valutazione della Commissione verte su fatti economici complessi. Pertanto, il controllo del Tribunale sulla decisione della Commissione è ancora più ristretto di quello esercitato dalla Commissione sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la compensazione prevista sia necessaria affinché la missione di servizio di interesse generale di cui trattasi possa essere assolta in condizioni economicamente accettabili o, al contrario, se il provvedimento di cui trattasi sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito.

(v. punti 158‑161, 173)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 177)