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Ricorso proposto il 14 marzo 2011 - Governo di Aragón e altri / Consiglio

(Causa T-150/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Governo di Aragón (Aragón, Spagna), Principado de Asturias, Junta de Castilla y León (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Álvarez, M. López Garrido, abogadas)

Convenuto: Consiglio

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 3, n. 1, lett. a), b) e f), l'art. 3, n. 3 e l'art. 7, nn. 2 e 3, della decisione del Consiglio 2010/787/UE, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 10 dicembre 2010, 2010/787/UE, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.    Primo motivo, basato su di un errore manifesto di valutazione dei fatti e conseguente violazione dell'art. 194 TFUE.

La decisione è viziata da un manifesto errore di valutazione dei fatti laddove afferma che il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia nell'Unione. Poiché incorre in tale errore, la decisione impugnata impone misure che violano uno degli scopi di politica energetica fissati all'art. 194 TFUE, che alla lett. b) stabilisce l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

2.    Secondo motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità.

La necessità della chiusura o la restituzione degli aiuti ricevuti in applicazione della decisione impugnata da parte delle miniere che, non essendo competitive nel 2011, lo diventino nel 2018, non è proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione stessa. Le disposizioni impugnate con il presente ricorso, infatti, vanno ben al di là di quanto necessario al fine di garantire la tutela dell'ambiente, dal momento che non contribuiscono a ridurre la percentuale di energia prodotta a partire dal carbone. Le disposizioni impugnate non sono nemmeno proporzionate per raggiungere obiettivi di competitività dell'industria del carbone, in quanto i) potrebbero causare la chiusura nel 2018 di miniere che in tale momento sono competitive, le quali, tuttavia, in forza della decisione impugnata, hanno dovuto impegnarsi alla chiusura perché nel 2011 non potevano proseguire l'attività senza l'aiuto concesso dalla decisione medesima, e ii) non promuovono il mantenimento delle miniere competitive sotto il profilo del rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

3.    Terzo motivo, basato sulla violazione del principio di legittimo affidamento.

I ricorrenti ritengono che taluni aspetti della decisione impugnata violino il principio comunitario di legittimo affidamento, dal momento che eliminano la garanzia dell'approvvigionamento dagli obiettivi oggetto di tutela da parte della nuova normativa.

4.    Quarto motivo, basato sull'assenza di motivazione.

A parere dei ricorrenti la decisione non motiva sufficientemente l'adozione delle misure che si discostano da quanto stabilito nel precedente regolamento e nel relativo contesto normativo.

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