Language of document : ECLI:EU:T:2013:323

Causa T‑509/09

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«Pesca – Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza – Decisione di non rimborsare le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento – Articolo 296 CE – Direttiva 93/36/CEE – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità

(Art. 264 TFUE e 266 TFUE)

2.      Pesca – Politica comune della pesca – Misure di controllo – Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza – Presupposti – Applicabilità delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Deroga in ragione del carattere militare dell’attrezzatura ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE – Inammissibilità

[Art. 296, § 1, b), CE; direttiva del Consiglio 93/36; decisione del Consiglio 2001/431, art. 2, e), 9, § 1, e 17, §§ 2 e 3]

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Direttiva 93/36 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Necessità di prevedere un obbligo di riservatezza – Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 93/36, art. 2, § 1, b)]

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture – Direttiva 93/36 – Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza in materia di politica comune della pesca – Diniego di rimborso delle spese sostenute in ragione del mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla decisione di concessione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 93/36)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di esecuzione – Rinvio a disposizioni del regolamento di base che consente di conoscere i criteri alla base dell’adozione della decisione – Motivazione sufficiente

(Art. 253 CE; decisione del Consiglio 2001/431)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

2.      Dagli articoli 2, lettera e), 9, paragrafo 1, e 17, paragrafi 2 e 3, della decisione 2001/431, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell’ambito della politica comune della pesca, risulta che una partecipazione finanziaria dell’Unione all’acquisto di navi effettivamente adibite al controllo e alla sorveglianza della pesca è possibile soltanto qualora le spese siano effettuate nel rispetto delle condizioni fissate dalla medesima decisione, nonché dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, fra cui la direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. Di conseguenza, la decisione 2001/431, in particolare il suo articolo 17, paragrafo 2, prescrive che il cofinanziamento da parte dell’Unione presuppone l’applicabilità ratione materiae delle suddette direttive.

Difatti, l’obiettivo riguardante la necessità del rispetto delle condizioni fissate dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è, innanzi tutto, la piena trasparenza ed il carattere pienamente controllabile delle operazioni di acquisto cofinanziate dall’Unione. Inoltre, il cofinanziamento di navi da guerra da parte dell’Unione non rientra, in linea di principio, nella politica comune della pesca. Pertanto, ai sensi della decisione 2001/431, non è possibile che uno Stato membro, da un lato, chieda il cofinanziamento dell’Unione per l’acquisto di navi destinate integralmente o in parte al controllo ed alla sorveglianza della pesca – acquisto che, conformemente alla suddetta decisione, deve rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – e, dall’altro, decida di non applicare la medesima normativa facendo valere l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE in ragione del carattere militare dell’attrezzatura acquistata. Per contro, l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE non osta a che gli Stati membri che intendono acquistare attrezzature militari rientranti nell’ambito di tale disposizione decidano di assoggettarsi comunque alle procedure comuni di aggiudicazione degli appalti pubblici e possano, pertanto, esigere la partecipazione finanziaria prevista dalla decisione 2001/431.

(v. punti 38-40, 42, 45)

3.      Nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, la necessità di prevedere un obbligo di riservatezza non impedisce affatto il ricorso a una procedura di gara per l’attribuzione di un appalto. Inoltre, le esigenze di riservatezza avrebbero potuto essere prese in considerazione segnatamente nelle condizioni di partecipazione alla procedura o nella valutazione delle offerte, prevedendo, quale sub criterio di attribuzione, la confidenzialità delle informazioni.

(v. punto 51)

4.      Il principio della tutela del legittimo affidamento non osta all’annullamento di un contributo comunitario quando è manifesto che non sono state rispettate le condizioni stabilite per la concessione del detto contributo.

(v. punto 62)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67-69)