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Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 - Cañas / Commissione

(Causa T-508/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (rappresentante: F. Laboulfie, avv.to)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea 12 ottobre 2009 nel caso COMP/39471, sig. Guillermo Cañas / AMA, ATP e CIAS.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, giocatore argentino professionista di tennis, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2009, con cui la Commissione ha respinto, per difetto di sufficiente interesse comunitario, la denuncia del ricorrente contro l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), l'ATP Tour Inc. (ATP) ed il Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS), relativamente alle pretese violazioni dell'art. 81 CE e/o dell'art. 82 CE in relazione ad accordi o pratiche concordate ed un abuso di posizione dominante da parte di tali enti sportivi.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che le norme del codice mondiale anti-doping elaborate, applicate e validate dall'AMA, dall'ATP e dal CIAS sarebbero discriminatorie in quanto permetterebbero di sanzionare in maniera differenziata, in funzione della classificazione della sostanza ritrovata nei loro fluidi corporei, due atleti risultati positivi per negligenza che hanno commesso la stessa colpa. In particolare, il ricorrente sostiene che tali regole anti-doping sanzionano con una sospensione minima di un anno il doping per negligenza con una sostanza cosiddetta vietata, mentre la sanzione minima in caso di doping per negligenza con una sostanza cosiddetta specifica (oggi "specificata") consiste nell'avvertimento.

Secondo il ricorrente, le regole anti-doping in questione sono eccessive in quanto il regime sanzionatorio da esse delineato non permetterebbe di tenere conto dell'effetto, nella fattispecie nefasto, di una sostanza assorbita accidentalmente. Le regole anti-doping nonché la loro applicazione sarebbero sproporzionate rispetto alla gravità (relativa) della colpa addebitata.

L'AMA, l'ATP ed il CIAS, tre imprese in senso comunitario, avrebbero concluso accordi o avrebbero adottato pratiche concordate illegalmente restrittive della concorrenza tra i giocatori professionisti di tennis e recanti pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Le norme anti-doping in questione si imporrebbe a tutti gli atleti di tutte le discipline sportive in tutte le gare olimpiche, e non unicamente al ricorrente, ragione per cui il loro divieto presenterebbe un notevole interesse comunitario.

Inoltre, l'AMA, l'ATP ed il CIAS avrebbero, indipendentemente gli uni dagli altri e/o collettivamente, abusato della loro posizione dominante, innanzi tutto operando una discriminazione reale e potenziale tra sportivi professionisti concorrenti e, poi, in quanto ai sensi delle regole anti-doping l'ATP potrebbe rifiutarsi di concludere un contratto con un giocatore di tennis risultato positivo per negligenza ad una sostanza vietata, per un periodo minimo di un anno.

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