Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 – Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg / Commissione
(Causa T-441/14)1
(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Prova dell’infrazione – Durata della partecipazione – Pubblica presa di distanza – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Brugg Kabel AG (Brugg, Svizzera) e Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (rappresentanti: A. Rinne, A. Boos e M. Lichtenegger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, H. van Vliet e C. Vollrath, agenti, assistiti da A. Israel, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE intesa ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
2) La Brugg Kabel AG e la Kabelwerke Brugg AG Holding sono condannate alle spese.
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1 GU C 303 dell’8.9.2014.