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Ricorso proposto il 14 dicembre 2012 - Pensa Pharma / UAMI - Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

(Causa T-544/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1° ottobre 2012, nel procedimento R 1883/2011-5; e

condannare il convenuto e, se del caso, le intervenienti, alle spese dei procedimenti e del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "PENSA PHARMA", per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 - registrazione di marchio comunitario n. 4954831

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità erano fondate sui motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5) e l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio Benelux n. 377513 del marchio denominativo "PENTASA", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

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