Language of document :

Ricorso proposto il 12 dicembre 2014 – BPC Lux 2 e a. / Commissione

(Causa T-812/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo), BPC UKI LP (George Town, Isole Cayman), Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town, Isole Cayman), Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Stati Uniti), Queen Street Fund Ltd (George Town, Isole Cayman), BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town, Isole Cayman), BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town, Isole Cayman), CSS LLC (Chicago, Stati Uniti), Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town, Isole Cayman), EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town, Isole Cayman), EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town, Isole Cayman), TP Lux HoldCo (Lussemburgo, Lussemburgo), VR Global Partners LP (George Town, Isole Cayman), Absalon II Ltd (Dublino, Irlanda), CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Stati Uniti), City of New York Group Trust (New York, Stati Uniti), Dignity Health (San Francisco, Stati Uniti), GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublino, Irlanda), San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Webber e M. Steenson, solicitors, e P. Fajardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, adottata dalla Commissione il 3 agosto 2014, di non sollevare obiezioni contro la misura notificata dal Portogallo per la ristrutturazione del Banco Espirito Santo S.A. (BES), nel procedimento SA.39250; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono 2 motivi.

Primo motivo, vertente su errori di diritto, di fatto e di procedura, che la Commissione avrebbe commesso in quanto ha manifestamente omesso di svolgere un’adeguata valutazione controfattuale, in particolare riguardo alla disponibilità di capitale privato che avrebbe potuto partecipare alla ristrutturazione della BES.

La Commissione ha violato numerosi requisiti della comunicazione sul settore bancario, omettendo del tutto di valutare o, in alternativa, di motivare: a) se l’aiuto fosse limitato allo stretto necessario, b) se il ricorso a capitale privato sia stato sfruttato nella massima misura possibile, c) se fosse applicabile un’eccezione al requisito secondo il quale i creditori subordinati contribuiscono in pieno sulla base dell’impatto sulla stabilità finanziaria e sulla disproporzionalità, e d) se sia stato rispettato il principio secondo cui nessun creditore deve ritrovarsi in posizione peggiore (no creditor worse off principle).

La Commissione non ha svolto un’indagine controfattuale e, pertanto, si è basata su un’errata presunzione di fatto, secondo la quale la sola alternativa alle misure notificate sarebbe stata la liquidazione della BES. La Commissione non ha tenuto in considerazione la prova della disponibilità di nuovo capitale privato, che avrebbe potuto ridurre l’aiuto di Stato richiesto dalla misura notificata.

La Commissione era tenuta ad avviare la procedura d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2 TFUE. Non avendolo fatto, la Commissione ha violato i diritti procedurali che tale norma attribuisce alle ricorrenti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti che avrebbe commesso la Commissione non avviando la procedura d’indagine formale.

La notifica, considerata oggettivamente, ha sollevato serie difficoltà di valutazione, sotto il profilo sia fattuale che giuridico.

La valutazione preliminare della Commissione, essendo durata soltanto una domenica, non può essere stata completa e sufficiente, in considerazione dell’importanza e della difficoltà presentate dall’oggetto dell’indagine.

La Commissione aveva ragione di ritenere che le informazioni di cui disponeva potessero non essere affidabili o che, quantomeno, necessitassero di una verifica prima di poter essere considerate affidabili.

La Commissione non ha tenuto conto dei paragrafi da 50 a 53 della comunicazione sul settore bancario, che istituisce, per situazioni urgenti come quella della BES, un processo di salvataggio e di ristrutturazione articolato in due fasi.

La Commissione aveva l’obbligo di aprire un’indagine formale. Il mancato avvio di tale indagine da parte della Commissione ha privato le ricorrenti, nella loro qualità di parti interessate, di qualsiasi possibilità di partecipare alla procedura, violando in tal modo i loro legittimi diritti procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 2 TFUE.