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Ricorso proposto il 17 dicembre 2014 – Banco Espírito Santo / Commissione

(Causa T-814/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Banco Espírito Santo, S.A. (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e L. Bordalo e Sá, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i paragrafi 9 e 18 dell’allegato II alla decisione della Commissione europea C (2014) 5682 final, del 3 agosto 2014, State aid n. SA.39250 (2014/N) - Portogallo, Resolution of Banco Espírito Santo, S.A., nella parte in cui impongono, o si possa presumere come imposta, alla ricorrente [Banco Espírito Santo, S.A. (o BES)] la responsabilità di corrispondere il compenso del Monitoring Trustee o qualsiasi altro onere relativo all’attività del Monitoring Trustee;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme giuridiche relative all’applicazione del Trattato - imposizione al BES degli oneri connessi al controllo del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica portoghese:

l’imposizione al BES di obblighi relativi a fatto di terzo rispetto al quale il BES non ha dato il proprio consenso e di cui non beneficia, e che non è stato scelto secondo criteri che garantiscano il rispetto del principio della soluzione economicamente più vantaggiosa, a detrimento, eventuale, dei creditori e azionisti del BES;

secondo la decisione impugnata, la nomina del Monitoring Trustee è fatta dal fondo di risoluzione. Tuttavia, se alla Repubblica portoghese spetta solo la nomina di un unico Monitoring Trustee, non è accettabile che l’onere corrispondente al compenso del Monitoring Trustee spetti integralmente al BES. Tale soluzione è in contrasto con i principi sottesi agli aiuti pubblici: i) rafforza il vantaggio di cui beneficia l’ente-ponte, sollevandolo da oneri che altrimenti sarebbero ad esso imposti per forza di legge; ii) distorce la concorrenza a favore dell’ente-ponte, sollevandolo da oneri non quantificati in sede di autorizzazione dell’aiuto pubblico;

nella normativa nell’Unione europea in materia di aiuti pubblici non vi è alcun fondamento per l’imposizione del compenso del Monitoring Trustee al BES, il quale, si ricorda, non è destinatario della decisione né beneficiario dell’aiuto;

il regolamento (UE) n. 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico, applicabile a partire dal 2016, non aggiunge alcunché alla materia, nonostante preveda la figura dell’amministratore fiduciario all’articolo 19, né aggiungono alcunché il regolamento n. 1093/2010 e la direttiva 2014/59/UE, il cui termine di recepimento non è ancora decorso;

nell’ambito del diritto dell’Unione europea, nonché in quello dell’attuazione della DG COMP (Direzione generale Concorrenza della Commissione europea), servizio responsabile dell’istruzione di quella che sarebbe divenuta la decisione impugnata, vi sono disposizioni interpretative solide sulle figure del Monitoring Trustee e del suo compenso, che possono servire ad integrare le lacune rispetto alla situazione in esame, segnatamente riguardo alla struttura quantitativa di compenso del Monitoring Trustee che deve essere condivisa tra le parti, fatta salva l’approvazione da parte della Commissione europea e la necessaria indipendenza e i mezzi da accordare;

il modo in cui dovrà essere effettuata la corresponsione del compenso del Monitoring Trustee nella pratica non potrà essere imposto dalla Commissione europea alla ricorrente, in quanto l’imposizione di tale onere pecuniario da parte della Commissione in maniera vincolante (vale a dire senza previa accettazione del BES, quantomeno del suo valore) non ha alcuna base giuridica, né nel regolamento (UE) n. 806/2014 né in altri atti normativi;

la stessa Commissione europea, nella decisione impugnata, ha solo dichiarato che spetta alla Bad Bank corrispondere il compenso del Monitoring Trustee e che tale compenso dovrà essere «tale da non ostacolare l’indipendenza e l’efficacia dell’amministratore nell’esercizio del suo mandato». Non vi è una definizione corretta della struttura del compenso, in particolare di come questo sarà effettuato nella pratica, o dei suoi limiti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché dell’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti:

la Commissione ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché l’obbligo dell’amministrazione di rispettare i propri atti, nella parte in cui impone, o si possa presumere come imposta, l’assunzione da parte del BES degli oneri relativi al Monitoring Trustee;

tanto più che il BES, terzo rispetto alla decisione, è stato del tutto escluso dal procedimento di selezione del Monitoring Trustee, non potendo così, senza pregiudizio dei mezzi e dell’indipendenza richiesti dalla decisione, garantire il rispetto delle sue responsabilità (e le responsabilità fiduciarie dei suoi amministratori), con l’obiettivo di assicurare che tale monitorizzazione degli impegni rappresentasse un onere finanziario meno consistente per il BES.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

La Commissione ha violato il principio di proporzionalità, poiché ha imposto al BES l’assunzione unilaterale ed integrale di oneri che, attesa l’attuale situazione finanziaria del BES di istituto oggetto di un’azione di risoluzione, non solo appaiono come estremamente gravosi e consistenti, ma superano altresì i limiti della proporzionalità in senso stretto;

tanto più che, ad avviso del BES, la responsabilità per tali spese, non essendo stata assunta dallo Stato portoghese in sede di impegni, ricade sulla stessa Commissione europea, in esecuzione delle sue responsabilità in materia di risoluzione di istituti bancari e di impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito di tali misure.