Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 19 luglio 2017 –
BPC Lux 2 e altri / Commissione
(causa T‑812/14)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di un ente ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato, consistente in un apporto di capitale a favore di una banca, compatibile con il mercato interno – Ricorso depositato dai creditori subordinati di tale banca – Assenza di effetti giuridici dell’annullamento della decisione sulla decisione, adottata da uno Stato membro, di creare un ente ponte e di non includere nel suo patrimonio obbligazioni del medesimo tipo di quelle detenute dalle ricorrenti – Mancata dimostrazione di un vantaggio procurato dall’annullamento della decisione – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Artt. 107 TFUE e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 24‑36)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del Banco Espírito Santo. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La BPC Lux 2 Sàrl e le altre ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |
3) | | La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese. |