Language of document : ECLI:EU:T:2017:560





Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 19 luglio 2017 –
BPC Lux 2 e altri / Commissione

(causa T812/14)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di un ente ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato, consistente in un apporto di capitale a favore di una banca, compatibile con il mercato interno – Ricorso depositato dai creditori subordinati di tale banca – Assenza di effetti giuridici dell’annullamento della decisione sulla decisione, adottata da uno Stato membro, di creare un ente ponte e di non includere nel suo patrimonio obbligazioni del medesimo tipo di quelle detenute dalle ricorrenti – Mancata dimostrazione di un vantaggio procurato dall’annullamento della decisione – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità

(Artt. 107 TFUE e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 2436)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del Banco Espírito Santo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La BPC Lux 2 Sàrl e le altre ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario.

3)

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.