Language of document : ECLI:EU:T:2011:233

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 maggio 2011


Causa T‑493/09 P


Y

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Licenziamento – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 7 ottobre 2009, causa F‑29/08, Y/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑393 e II‑A‑1‑2099).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Y sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

3.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

4.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo d’informare i superiori gerarchici dei fatti che possano far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una grave mancanza – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis)

1.      Dagli artt. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, e 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta, in particolare, che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non soddisfano tale requisito censure relative ad errori di diritto che non identificano con la precisione richiesta tali elementi né sviluppano un’argomentazione giuridica ben fondata a sostegno delle allegazioni del ricorrente.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento: Tribunale 17 marzo 2010, causa T‑78/09 P, Parlamento/Collée (punti 20 e 21)

2.      Ai sensi dell’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti.

Nel rispetto del ruolo del giudice dell’impugnazione, lo snaturamento degli elementi di prova deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento: Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 72); Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54); Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 108), e Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF (punto 61 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Non risponde ai requisiti degli artt. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, e 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale.

(v. punto 57)

Riferimento: Parlamento/Collée, cit., punto 22

L’art. 22 bis, n. 3, dello Statuto prevede che il funzionario che, ai sensi del n. 1 di tale articolo, ha comunicato un’informazione relativa a fatti che possano far presumere una possibile attività illecita o una condotta che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari delle Comunità europee «non può essere penalizzato dall’istituzione (...) nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente». Anche supponendo che tale ultimo requisito possa essere interpretato nel senso di obbligare il funzionario interessato a prendere determinate iniziative al fine di dimostrare la verità delle sue affermazioni, ciò non può, evidentemente e comunque, consentire a quest’ultimo di non informare i propri superiori gerarchici di siffatte iniziative, in particolare qualora si tratti di indagini in grado di danneggiare l’immagine dell’istituzione. L’interessato non può nemmeno giustificare tali iniziative adducendo la circostanza che i suoi superiori gerarchici non gli ispiravano fiducia, dal momento che l’art. 22 bis, n. 1, dello Statuto prevede espressamente che il funzionario informi, ove lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, ovvero direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, di fatti come quelli ivi previsti.

(v. punto 62)