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Ricorso proposto il 7 dicembre 2009 - MEDA Pharma/UAMI - Nycomed (ALLERNIL)

(Causa T-492/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nycomed GmbH (Costanza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 29 settembre 2009, procedimento R 1386/2007-4, relativa all'opposizione proposta sulla base del marchio tedesco n. 1 042 583 "ALLERGODIL" avverso la parte europea della registrazione internazionale 845 934 "ALLERNIL";

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente l'estensione della tutela: Nycomed GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALLERNIL" per prodotti della classe 5 (registrazione internazionale che designa la Comunità europea n. 845 934)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo tedesco n. 1 042 583 "ALLERGODIL" per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'oppodizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto non sarebbero stati applicati correttamente i principi della normativa sui marchi del rischio di confusione;

violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009 per difetto di motivazione della decisione impugnata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).