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Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 – Italia/Commissione

(Causa T-122/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8681 final del 9 dicembre 2013, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento di una somma di Euro 6.252.000,00 a titolo di penalità di mora.

La decisione impugnata si riferisce al secondo semestre di ritardo e, cioè, al periodo compreso tra il 17 maggio e il 17 novembre 2012.

Il Governo italiano ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 260, par. 1 e par. 3, comma 2 TFUE, nonché sulla violazione della sentenza oggetto di esecuzione, in relazione ai crediti verso le imprese in “concordato preventivo” o in “amministrazione concordata”.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione, infatti, non detrae dall’aiuto in sospeso allo scadere del semestre di riferimento, i crediti verso le imprese debitrici in stato di fallimento o soggette a procedure concorsuali, insinuati al passivo delle relative procedure, benché, ad avviso del Governo italiano, si tratta di crediti per il cui recupero lo Stato membro abbia impiegato tutta la diligenza necessaria e, pertanto, dovevano essere esclusi dall’importo degli aiuti in sospeso in base al disposto della sentenza posta in esecuzione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), nonché sulla falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impone alle autorità italiane di applicare, alle somme dovute dalle imprese per la restituzione dell’aiuto di Stato, gli interessi al tasso composto, così come previsto dall’art. 11 del Reg. n. 794/2004. Il Governo italiano contesta tale punto ritenendo che – anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (e, in particolare, della sentenza 11 dicembre 2008, resa nella causa C-295/07, Commissione c/Département du Loiret e Scott SA) – tale regime di calcolo degli interessi non può trovare applicazione con riferimento alle decisioni di recupero anteriori all’entrata in vigore del Reg. n. 794/2004 e, tanto meno, con riferimento alle decisioni anteriori alla pubblicazione della Comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 del 08.05.2003, pagg. 21-22).