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Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte / UAMI – Arçelik (AquaPerfect)

(Causa T-123/14)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arçelik AS (Istanbul, Turchia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 dicembre 2013, procedimento R 314/2013-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “AquaPerfect”, per prodotti della classe 7 – domanda di marchio comunitario n. 10 330 454

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 9 444 118 del marchio denominativo “waterPerfect”, per prodotti della classe 7

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.