Language of document : ECLI:EU:T:2015:955

Causa T‑124-/14

Repubblica di Finlandia

contro

Commissione europea

«FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sviluppo rurale – Rettifica finanziaria puntuale – 86646 / Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione – 86645 / Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese – Articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2015

1.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – 71694 / Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica

(Regolamento della Commissione n. 1974/2006, art. 55, § 1)

2.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche

(Regolamento della Commissione n. 1974/2006, art. 55, § 1)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – 86646 / Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione – 86645 / Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese – 86637 / Obbligo d’interpretazione restrittiva – Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 1974/2006, art. 55, § 1)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – 86646 / Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione – 86645 / Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese – 86634 / Limitazione ai casi debitamente giustificati – Potere discrezionale degli Stati membri

(Regolamento della Commissione n. 1974/2006, art. 55, § 1)

5.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – 86646 / Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione – 86645 / Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese – Attuazione – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005; regolamento della Commissione n. 1974/2006, art. 55, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

3.      Il primo comma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, costituisce la norma principale o generale in materia di spese ammissibili in caso di investimenti e il secondo comma prevede una soluzione differente per le microimprese e le piccole e medie imprese, ciò che consente di qualificarlo, in ogni caso, come norma derogatoria. Tuttavia, tale qualifica non equivale necessariamente a quella di eccezione in senso stretto, ma può indicare l’esistenza di un regime specifico e distinto rispetto al regime stabilito dalla norma principale o generale. Al riguardo, da detto secondo comma non risulta con chiarezza se l’intenzione del legislatore dell’Unione sia quella di riconoscere tale eccezione in senso stretto oppure soltanto quella di autorizzare lo Stato membro a istituire un regime derogatorio e specifico per le microimprese e le piccole e medie imprese, dato che i termini «in deroga» e «e unicamente», considerati complessivamente, possono essere interpretati in entrambi i sensi. Di conseguenza, la coesistenza, nella stessa frase, dei due elementi limitativi non fornisce alcuna indicazione sufficientemente chiara e precisa sulla questione se il secondo comma costituisca un’eccezione in senso stretto o una mera norma derogatoria che prevede la possibilità di stabilire un regime distinto e specifico per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Ne consegue che non si applica necessariamente la giurisprudenza, ispirata al principio di diritto romano singularia non sunt extendenda, secondo la quale le norme dell’Unione che prevedono eccezioni vanno interpretate restrittivamente al fine di preservare l’effetto utile della norma generale cui esse derogano, dal momento che tale interpretazione restrittiva non è necessaria se il secondo comma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 deve essere qualificato come norma derogatoria che prevede la possibilità di stabilire un regime distinto e specifico per le microimprese e le piccole e medie imprese.

(v. punti 28-30)

4.      In base alla formulazione univoca del secondo comma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per quanto concerne la creazione e l’attuazione di un regime distinto e specifico in materia di spese ammissibili in caso di investimenti per le microimprese e le piccole e medie imprese, poiché, a tal fine, essi possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile. Ciò premesso, considerata la struttura di detto secondo comma, il criterio dei casi debitamente giustificati è immediatamente connesso alla facoltà e al potere discrezionale dello Stato membro di istituire e attuare un regime distinto e specifico per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Pertanto, il criterio dei casi debitamente giustificati si limita a qualificare il modo in cui lo Stato membro dovrebbe esercitare il proprio potere discrezionale ai sensi del secondo comma, e, soprattutto, motivare tale esercizio. In altri termini, ogni volta che lo Stato membro ritenga opportuno avvalersi della propria facoltà e di detto potere discrezionale, è tenuto o, nell’ambito di un’eventuale decisione di adottare norme di portata generale, o, nell’ambito di un’eventuale decisione relativa a un caso individuale di acquisto di materiale d’occasione, a fornire i motivi pertinenti a sostegno della sua decisione per soddisfare detto criterio e consentire alla Commissione un controllo al riguardo. È giocoforza rilevare che tale considerazione vale anche per l’insieme delle versioni linguistiche del secondo comma e che essa è sufficiente per garantire alla Commissione la possibilità di esercitare un controllo a posteriori adeguato dell’esercizio da parte dello Stato membro del proprio potere discrezionale ai sensi del secondo comma, conformemente agli obiettivi delle norme rilevanti dell’Unione.

Inoltre, se il legislatore dell’Unione avesse avuto l’intenzione di richiedere agli Stati membri di emanare norme di portata generale precisanti a priori l’insieme dei casi in cui il finanziamento dell’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione poteva considerarsi ammissibile, avrebbe dovuto indicarlo chiaramente. Orbene, conformemente al principio della certezza del diritto, gli amministrati, tra cui gli Stati membri, non devono vedersi pregiudicati da difficoltà d’interpretazione dovute a una normativa imprecisa che prevede conseguenze finanziarie per loro svantaggiose.

(v. punti 33-36)

5.      L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, deve essere interpretato nel senso che il secondo comma autorizza gli Stati membri, conferendo loro un potere discrezionale a tal fine, a istituire e ad attuare un regime derogatorio e specifico in materia di spese ammissibili in caso di investimenti per le microimprese e le piccole e medie imprese precisando le condizioni in cui l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile, senza che lo Stato membro sia tenuto a definire in modo preciso e a priori, in una normativa di portata generale, i casi in cui l’investimento corrisponde a un caso debitamente giustificato. Cionondimeno, quest’ultimo criterio richiede che lo Stato membro fornisca, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale o nel quadro dell’adozione di una decisione con cui vengono stabilite norme di portata generale o nel contesto di una decisione relativa a un caso individuale, i motivi da cui emerga che tale decisione è stata adottata conformemente ai criteri e agli obiettivi della normativa pertinente interna e dell’Unione.

Al riguardo, la facoltà degli Stati membri di prevedere e di attuare un regime distinto e specifico per le microimprese e le piccole e medie imprese riguardo all’acquisto di materiale d’occasione rientra pienamente negli obiettivi dei regolamenti n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e n. 1974/2006 e non richiede quindi un’interpretazione restrittiva delle norme di detto regime alla luce dei citati obiettivi. Cionondimeno, il criterio dei casi debitamente giustificati che figura nel secondo comma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 deve essere interpretato in conformità con tali obiettivi per evitare che lo Stato membro si avvalga del proprio potere discrezionale in base al secondo comma in funzione di considerazioni estranee a detti obiettivi e per consentire alla Commissione di effettuare un controllo efficace al riguardo.

(v. punti 41, 54)