Language of document : ECLI:EU:T:2016:342

Causa T‑122/14

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato – Penalità – Decisione di liquidazione della penalità – Metodo di calcolo degli interessi applicabile al recupero di aiuti illegali – Interessi composti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 giugno 2016

Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Versamento di interessi giustificato dalla necessità di ripristinare lo status quo – Applicazione del tasso d’interesse su base composta – Regolamento n. 794/2004 – Ambito di applicazione ratione temporis – Determinazione del metodo di calcolo degli interessi applicabile, prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, al recupero di aiuti illegali – Rinvio al diritto nazionale

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 11, § 2, e 13)

Se è vero che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], enuncia che il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto e che gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, è vero pure che tale disposizione è applicabile, conformemente all’articolo 13, quinto comma, del medesimo regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo, quindi dopo il 20 maggio 2004. Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento non è in quanto tale applicabile ratione temporis a una decisione che dispone il recupero di un aiuto illegale notificata a uno Stato membro anteriormente a tale data.

A tale riguardo, in assenza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale determinare se, nello specifico, il tasso di interessi dovesse essere applicato su base semplice o su base composta. Pertanto, per le decisioni di recupero che precedono l’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004, è possibile tener conto degli interessi composti soltanto se ciò corrisponde al regime normalmente applicato nel diritto nazionale.

(v. punti 59-61, 64, 65)