Language of document : ECLI:EU:T:2015:511

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015(*

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»

Nella causa T‑423/10,

Redaelli Tecna SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada e S. Patuzzo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Gencarelli, L. Prete e V. Bottka, successivamente da V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 1. Richiamo del contenuto della decisione impugnata

75      I punti da 1122 a 1125 della decisione impugnata illustrano nei termini seguenti i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che non si dovesse riconoscere alla Redaelli, sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale:

«(1122) Redaelli ha risposto a una richiesta di informazioni in data 21.10.2002 e ha presentato una domanda di trattamento favorevole il 20 marzo 2003, ammettendo innanzitutto l’esistenza di alcuni accordi a livello italiano dal 1990 al 1993 e dal 1995 al 2002 e a livello paneuropeo dal 1995 al 2002. Le informazioni fornite da Redaelli comprendono alcune prove documentali risalenti all’epoca dei fatti. Esse non hanno però aggiunto o chiarito nessun aspetto importante del quale la Commissione non avesse ancora sufficienti elementi probatori. Il 19.9.2008 la Commissione ha pertanto rigettato la domanda di trattamento favorevole di Redaelli conformemente al punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole.

(1123) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Redaelli contesta la conclusione della Commissione secondo cui gli elementi probatori da essa forniti non rappresenterebbero un valore aggiunto significativo. La società fa presente di aver collaborato appieno con la Commissione nonostante le difficoltà dovute alla ristrutturazione societaria nel corso degli anni, non solo fornendo informazioni autoincriminanti nell’ottobre 2002 e integrandole in una domanda di trattamento favorevole il 20.3.2003, ma anche rispondendo alle numerose richieste di informazioni della Commissione. Redaelli sostiene che la Commissione fa spesso riferimento alle informazioni da essa fornite nella comunicazione degli addebiti. Contesta inoltre il fatto di non aver ottenuto una riduzione provvisoria dell’ammenda analogamente ad altre società, e in particolare a Nedri, che ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole il 23.10.2003.

(1124) Si rammenta che, al fine di poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda in base alla comunicazione sul trattamento favorevole, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione. Benché la Commissione abbia talvolta fatto riferimento alle prove e alle dichiarazioni di Redaelli nella comunicazione degli addebiti e nella presente decisione, nessuno degli elementi probatori presentati da Redaelli costituisce un valore aggiunto significativo, contrariamente alle prove fornite da altre società, come per esempio Nedri (…).

(1125)      Quanto all’affermazione di Redaelli, secondo cui la società avrebbe sempre pienamente collaborato con la Commissione rispondendo alle numerose richieste di informazioni, la Commissione osserva che l’obbligo delle società di rispondere alle richieste di informazioni della Commissione è previsto a norma di legge. Di per sé, questo non dà quindi loro diritto a una riduzione dell’ammenda».

 2Sull’errata determinazione del valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dalla Redaelli nel corso del procedimento amministrativo

76      In sostanza, la Redaelli rammenta di aver pienamente cooperato con la Commissione nel corso del procedimento. Essa rileva altresì che la decisione impugnata menziona più volte i documenti e le dichiarazioni forniti a tal titolo. Questi riferimenti costituirebbero talora l’unica prova citata dalla Commissione a sostegno della sua argomentazione. Vari esempi illustrerebbero il valore aggiunto significativo di tali elementi di prova, il che giustificherebbe la riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

77      A tale riguardo, occorre ricordare che, nella comunicazione sul trattamento favorevole (v. punto 23 supra), la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso di una sua indagine su un’intesa possono essere esentate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare.

78      La suddetta comunicazione ha sostituito una prima comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996») al fine di consentirle di adattare la sua politica in materia alla luce dell’esperienza maturata dopo cinque anni di applicazione. In particolare, la Commissione ha considerato che, se la validità dei principi alla base della comunicazione del 1996 era stata confermata, l’esperienza aveva rivelato che l’efficacia della comunicazione sarebbe risultata accresciuta da una maggiore trasparenza e certezza delle condizioni previste per una riduzione delle ammende. Analogamente, la Commissione ha indicato che anche una corrispondenza più stretta tra l’entità della riduzione dell’importo delle ammende e il valore del contributo di un’impresa all’accertamento dell’esistenza dell’infrazione avrebbe potuto aumentare tale efficacia (comunicazione sul trattamento favorevole, considerando 5).

79      Il Tribunale deve tener conto di tali evoluzioni perseguite dalla Commissione quando quest’ultima ha sostituito la comunicazione del 1996 con la comunicazione sul trattamento favorevole.

 a) Presupposti previsti per ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda

80      Anche se non soddisfa i presupposti previsti dalla comunicazione sul trattamento favorevole per ottenere un’immunità dall’ammenda, un’impresa può comunque beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta.

81      Per poter beneficiare di una simile riduzione, dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole emerge, infatti, che un’impresa deve, da un lato, «fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione» e, dall’altro, «cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

82      Il punto 23, lettera a), della suddetta comunicazione indica a tale proposito che, in ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà «se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento».

83      La nozione di «valore aggiunto» è così precisata al punto 22 della comunicazione sul trattamento favorevole:

«Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

84      Al punto 23, lettera b), primo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole sono previste tre forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda. La prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione beneficerà di una riduzione compresa tra il 30 e il 50%, la seconda impresa di una riduzione compresa tra il 20 e il 30% e le imprese successive di una riduzione massima del 20%.

85      Il punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole indica che, «al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «la Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

86      I termini della comunicazione sul trattamento favorevole presuppongono quindi una distinzione tra due fasi (v., per analogia, sentenza del 17 maggio 2013, MRI/Commissione, T‑154/09, Racc., EU:T:2013:260, punto 320).

87      In primo luogo, per poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, occorre che l’impresa fornisca elementi di prova dotati di un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione. Quindi, come espressamente rilevato dalla Commissione nelle sue memorie scritte (v., ad esempio, controricorso, punto 27, e controreplica, punto 10), stabilendo che gli elementi forniti da un’impresa «costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione», la comunicazione sul trattamento favorevole impone un confronto tra gli elementi di prova precedentemente detenuti dalla Commissione e quelli acquisiti grazie alla cooperazione offerta dal richiedente il trattamento favorevole.

88      In secondo luogo, per stabilire, se del caso, la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto, quest’ultima deve prendere in considerazione due criteri: la data in cui gli elementi di prova sono stati comunicati e il grado di valore aggiunto che hanno rappresentato. In questa analisi, la Commissione può anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire dalla data del suo contributo.

89      Qualora gli elementi di prova forniti alla Commissione presentino un valore aggiunto significativo e l’impresa non sia la prima o la seconda a comunicare tali elementi, la percentuale massima di riduzione dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta dalla Commissione sarà del 20%. Quanto più tempestiva sarà stata la cooperazione e maggiore il valore aggiunto, tanto più aumenterà la percentuale di riduzione, per raggiungere un massimo del 20% dell’importo che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto (v., per analogia, sentenza MRI/Commissione, punto 86 supra, EU:T:2013:260, punto 322).

90      L’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri del cartello costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema istituito dalla comunicazione sul trattamento favorevole [(sentenze del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione, T‑39/06, Racc., EU:T:2011:562, punto 380, e del 16 settembre 2013, Roca/Commissione, T‑412/10, Racc. (Estratti), EU:T:2013:444, punto 183]. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il grado di valore aggiunto attribuito ai vari elementi di prova forniti da un’impresa a tale riguardo.

91      Va in proposito rammentato che, pur se la Commissione è tenuta a esporre i motivi in base ai quali ritiene che taluni elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole costituiscano un contributo tale da giustificare, o meno, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese, che intendano contestare la decisione della Commissione al riguardo, dimostrare che le informazioni fornite volontariamente da queste imprese sono state determinanti per consentire alla medesima di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare, quindi, una decisione che infligge ammende (v. sentenza Roca/Commissione, punto 90 supra, EU:T:2013:444, punto 184 e giurisprudenza ivi citata).

92      Tenuto conto della ratio della riduzione, la Commissione non può prescindere dall’utilità dell’informazione fornita, utilità che dipende necessariamente dagli elementi di prova già in suo possesso (v. sentenza Roca/Commissione, punto 90 supra, EU:T:2013:444, punto 185 e giurisprudenza ivi citata).

93      Qualora, nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole, un’impresa si limiti a confermare, in maniera meno circostanziata ed esplicita, alcune informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della sua cooperazione, il grado di collaborazione fornito da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione già in possesso della Commissione non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2011, Arkema France/Commissione, T‑343/08, Racc., EU:T:2011:218, punto 137, e Roca/Commissione, punto 90 supra, EU:T:2013:444, punto 186).

94      Risulta altresì dalla giurisprudenza che la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, dichiarazione la cui esattezza venga contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (v. sentenza Roca/Commissione, punto 90 supra, EU:T:2013:444, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

95      Infine, quand’anche si dovesse ritenere che la Commissione disponga di un margine discrezionale in sede di esame del valore aggiunto significativo delle informazioni che le sono fornite ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, resta comunque il fatto che il Tribunale non può basarsi su tale margine discrezionale al fine di rinunciare all’esercizio di un controllo approfondito, tanto in diritto quanto in fatto, sulla valutazione compiuta dalla Commissione al riguardo (v. sentenze Roca/Commissione, punto 90 supra, EU:T:2013:444, punto 188 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione, C‑510/11 P, EU:C:2013:696, punti 24 e 92).

96      Ciò vale a maggior ragione quando venga chiesto al Tribunale, come in questo caso, di esaminare esso stesso il valore da attribuire agli elementi di prova presentati dalla ricorrente nel corso del procedimento conclusosi con una sanzione a carico della stessa per violazione del diritto della concorrenza (v. punto 74 supra).

97      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla Redaelli per dimostrare il valore aggiunto significativo degli elementi comunicati alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.

 b) Esame degli argomenti relativi al valore aggiunto significativo

 Osservazioni preliminari sul contesto e sulla cronologia

98      In primo luogo, occorre ricordare che, per essere in grado di pronunciarsi sugli argomenti relativi al valore aggiunto significativo, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di presentargli, per ciascun aspetto dell’infrazione per il quale la Redaelli invoca il valore aggiunto significativo del suo contributo, i differenti elementi di prova che essa ha preso in considerazione per giungere alla conclusione che tale contributo non ha «aggiunto o chiarito nessun aspetto importante del quale [essa] non avesse ancora sufficienti elementi probatori» o che «nessuno degli elementi probatori presentati da Redaelli costituisce un valore aggiunto significativo» (v. decisione impugnata, punti 1122 e 1124).

99      La Commissione ha dato seguito a tale richiesta trasmettendo detti elementi di prova il 28 febbraio 2014 e il 16 maggio 2014.

100    Successivamente, in data 8 luglio 2014, la Commissione ha trasmesso al Tribunale una nuova serie di documenti per integrare la sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 17 dicembre 2013. Tali documenti sono stati acquisiti agli atti nel corso dell’udienza (v. punti 68 e 69 supra). I documenti in parola corrispondevano alle versioni integrali dei documenti forniti dalla Redaelli durante il procedimento amministrativo, ed erano quindi ben noti alla ricorrente. Essi erano stati in precedenza prodotti dalla Commissione in forma parziale, non contenente la lettera di accompagnamento o gli allegati a corredo della lettera di accompagnamento.

101    Anche se la trasmissione della versione integrale dei summenzionati documenti è intervenuta tardivamente, si deve cionondimeno rilevare che il loro contenuto era già stato illustrato in dettaglio nell’atto introduttivo della Redaelli e che il Tribunale aveva già una conoscenza sufficientemente precisa del contributo dato dalla Redaelli, grazie in particolare all’istruttoria seguita alle risposte alle misure di organizzazione del procedimento e alle misure di istruzione.

102    Sulla base di quanto esposto, il Tribunale ritiene di essere in grado di controllare adeguatamente, tanto in fatto quanto in diritto, le valutazioni espresse dalla Commissione nella decisione impugnata sul valore aggiunto significativo dei differenti elementi di prova forniti dalla Redaelli nel corso del procedimento amministrativo, alla luce degli argomenti addotti in proposito dalla ricorrente.

103    In secondo luogo, è necessario rilevare che, nella presente causa, la Redaelli chiede soltanto al Tribunale di riconoscerle il beneficio del trattamento favorevole includendola nel terzo gruppo di imprese di cui al punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, ossia nel gruppo che racchiude le imprese che possono beneficiare di una riduzione fino al 20% del valore dell’ammenda inflitta (v. punti 74 e 84 supra).

104    In tal modo, la Redaelli non chiede né contesta il trattamento riservato, anzitutto, alla DWK, che ha ottenuto dalla Commissione l’esenzione da qualsiasi ammenda che tale impresa avrebbe altrimenti dovuto versare, poi, all’ITC, che la Commissione ha considerato come la prima impresa ad averle fornito elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso, o ancora alla Nedri, che la Commissione ha ritenuto come la seconda impresa a soddisfare il summenzionato presupposto, indicato al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole.

105    La Redaelli ha fornito una conferma in tal senso rispondendo a un quesito del Tribunale sul punto, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza.

106    In terzo luogo, in considerazione dei vari aspetti dell’infrazione a proposito dei quali la Redaelli invoca il valore aggiunto significativo del suo contributo, occorre altresì distinguere gli elementi di prova relativi al Club Italia da quelli riguardanti il Club di Zurigo e il suo successore, il Club Europa, e tenere conto della cronologia, che gioca un ruolo essenziale nell’analisi dei documenti rilevanti.

107    Per quanto riguarda, infatti, il Club Italia, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione disponeva di numerosi elementi di prova risalenti all’epoca dei fatti, ottenuti nel corso delle ispezioni condotte il 19 e il 20 settembre 2002 o forniti successivamente, segnatamente dall’ITC. Tali elementi di prova le hanno consentito di accertare questo aspetto dell’infrazione a partire dal 1995 e fino al 2002 nei confronti tanto della Redaelli quanto, in particolare, di altri tre produttori italiani: la CB, l’Itas e l’ITC.

108    Con riferimento al Club di Zurigo, fase iniziale dell’infrazione a livello paneuropeo nella quale sono coinvolti un soggetto italiano, la Redaelli, e soggetti di altri mercati (WDI, Nedri, DWK, Tréfileurope, ecc.), la qualità degli elementi di prova disponibili è inferiore. Per tale fase, la Commissione si avvale piuttosto delle dichiarazioni rese dai vari richiedenti il trattamento favorevole o degli appunti dell’Emesa, ottenuti in uno stadio avanzato del procedimento, il 28 giugno 2007.

109    Quanto al Club Europa, seconda fase dell’infrazione a livello paneuropeo, la decisione impugnata menziona numerose fonti per gli elementi di prova, che si rafforzano spesso reciprocamente. A tale riguardo, si può rilevare che la Redaelli è citata dalla decisione impugnata quale impresa che ha confermato la partecipazione di altre imprese a questo aspetto dell’infrazione.

110    Anche in questo caso, e alla luce della summenzionata distinzione tra i vari aspetti dell’infrazione, si deve tener conto del fatto che il Tribunale ha esaminato due serie di documenti presentati durante il procedimento amministrativo: quelli trasmessi dalla Redaelli che, a detta della stessa, dimostrano il valore aggiunto significativo del suo contributo, e quelli presentati dalla Commissione per attestare che essa già disponeva di elementi di prova sufficienti per concludere che il contributo della Redaelli era privo di valore aggiunto significativo.

111    Il contributo della Redaelli comprende quattro documenti: in primo luogo, la risposta del 21 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni; in secondo luogo, la domanda di trattamento favorevole del 20 marzo 2003; in terzo luogo, la risposta del 6 settembre 2006 a una richiesta di informazioni e, in quarto luogo, la risposta del 15 giugno 2007 a una richiesta di informazioni.

112    Quanto agli elementi di prova richiamati dalla Commissione per affermare la mancanza di valore aggiunto significativo del contributo della Redaelli, essi provengono, in primo luogo, dalla domanda di immunità della DWK del 18 giugno 2002, che ha preceduto le ispezioni, e dalle dichiarazioni rese successivamente da tale impresa; in secondo luogo, dai documenti sequestrati durante le ispezioni del 19 e del 20 settembre 2002, in particolare durante l’ispezione effettuata presso la Redaelli; in terzo luogo, dalle domande di trattamento favorevole presentate a seguito delle ispezioni, in particolare dall’ITC, il 21 settembre 2002, dalla Nedri, il 23 ottobre 2002, dall’Emesa, il 25 ottobre 2002, e dalla Tréfileurope, il 4 novembre 2002, nonché dagli appunti dell’Emesa consegnati alla Commissione il 28 giugno 2007, data posteriore a quella di consegna dell’ultimo documento citato dalla Redaelli per dimostrare il contenuto del suo contributo.

113    È in tale contesto, e soprattutto in considerazione dei dati cronologici prima esposti, che vanno esaminati gli argomenti dedotti dalla Redaelli per dimostrare il valore aggiunto significativo degli elementi comunicati alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.

114    Un simile esame richiede effettivamente di collocarsi nel momento in cui gli elementi di prova di cui trattasi sono stati comunicati alla Commissione, così da tener conto degli altri elementi di prova allora disponibili.

 Analisi dei documenti rilevanti

115    Si devono esaminare uno ad uno i vari argomenti addotti dalla Redaelli per dimostrare il valore aggiunto significativo del suo contributo.

 – Rappresentanza della CB, dell’Itas e dell’ITC al Club di Zurigo dal 1993 al 1995

116    La Redaelli sostiene che il suo contributo ha consentito alla Commissione di accertare che l’ITC, l’Itas e la CB hanno partecipato al Club di Zurigo negli anni 1993-1995. In tal senso, la Redaelli sarebbe stata la prima ed unica impresa a illustrare il proprio ruolo di rappresentante dell’ITC, dell’Itas e della CB nelle riunioni del Club di Zurigo in tale periodo. Analogamente, per quanto riguarda il significato dell’espressione «gruppo Assider», sarebbe stata la Redaelli, e non la Nedri, ad aver permesso di comprendere che tale espressione identificava un limitato gruppo di produttori italiani coinvolti nell’intesa, e non l’insieme dei membri dell’associazione di categoria così denominata.

117    A prima vista, quello appena descritto è uno degli aspetti più significativi del contributo della Redaelli, dato che, sulla base di tali informazioni, la Commissione, ad avviso della ricorrente, ha rafforzato la propria capacità di dimostrare i fatti e di ravvisare la responsabilità della CB, dell’Itas e dell’ITC per un periodo più lungo e per un aspetto dell’infrazione diverso da quelli ipotizzabili in precedenza.

118    Occorre tuttavia rilevare, alla luce della decisione impugnata e degli elementi di prova ivi richiamati, che la ricorrente valuta erroneamente il ruolo svolto dal suo contributo durante il procedimento amministrativo.

119    Infatti, la Commissione dimostra in modo convincente di essere stata a conoscenza – ben prima delle indicazioni della Redaelli, intervenute il 15 giugno 2007, in una fase avanzata del procedimento e in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione – dell’identità delle tre imprese italiane produttrici di AP – già membri dell’associazione di categoria Assider, estintasi nel 1988 – che potevano partecipare al Club di Zurigo attraverso la sua rappresentanza.

120    In primo luogo, già a seguito della richiesta di immunità della DWK del 18 giugno 2002, la Commissione era in grado di sapere che la Redaelli rappresentava altri tre produttori italiani di AP (v. decisione impugnata, punto 153).

121    In secondo luogo, alla luce della domanda di trattamento favorevole della Nedri del 23 ottobre 2002, la Commissione sapeva anche che, secondo tale impresa, la Redaelli rappresentava l’Assider durante le riunioni di Zurigo (v. decisione impugnata, punto 153).

122    Considerate congiuntamente, queste informazioni fornivano un’indicazione essenziale alla Commissione, ossia che, in occasione delle riunioni di Zurigo, la Redaelli rappresentava pure l’Assider, cioè altri tre produttori italiani.

123    Parallelamente, la Commissione sapeva che la Redaelli e tre produttori italiani (la CB, l’Itas e l’ITC) intrattenevano all’interno del Club Italia discussioni relative a un accordo con i membri del Club di Zurigo. Ciò emerge, in particolare, dal progetto di accordo del 23 gennaio 1995, scoperto dalla Commissione nel corso dell’ispezione condotta nella sede della Redaelli il 19 e il 20 settembre 2002, ove si menziona il conferimento alla Redaelli di un mandato a rappresentare la CB, l’Itas e l’ITC presso i produttori paneuropei (v. decisione impugnata, punto 166).

124    In terzo luogo, la ricorrente stessa richiama, nella sua replica, il contenuto della dichiarazione resa dalla DWK l’8 maggio 2007, da cui emerge che, secondo quest’ultima impresa, nelle riunioni del Club di Zurigo la Redaelli rappresentava, secondo quanto dalla stessa affermato, tre produttori italiani (v. decisione impugnata, punto 153). Tale dichiarazione precisa altresì che, stando ai ricordi di uno dei rappresentanti della DWK a tali riunioni, la Redaelli non aveva precisato di quali produttori si trattasse e che tale rappresentante non se ne era preoccupato, pur rilevando che i suoi sospetti ricadevano sui produttori CB, Itas e ITC, dato che gli altri produttori italiani erano più piccoli o non esistevano ancora (ad esempio la SLM).

125    Da quanto detto consegue che, ancor prima delle indicazioni fornite dalla Redaelli il 15 giugno 2007, la Commissione sapeva che, in occasione delle riunioni del Club di Zurigo, la Redaelli aveva prospettato di rappresentare altri tre produttori italiani. La Commissione era altresì in grado di sapere quali potessero essere questi tre produttori.

126    In ogni caso, occorre rilevare che le indicazioni fornite dalla Redaelli il 15 giugno 2007 precedono quelle ricavabili dagli appunti dell’Emesa depositati poco tempo dopo, il 28 giugno 2007. Infatti, è alla luce degli appunti dell’Emesa presentati dall’ArcelorMittal che la Commissione è segnatamente in grado di affermare che, nel corso della riunione del Club di Zurigo dell’8 e del 9 giugno 1994, in presenza delle società Tréfileurope, DWK, WDI, Tycsa, Nedri ed Emesa, il rappresentante della Redaelli ha prospettato di rappresentare tre imprese, ossia la CB, l’Itas e l’ITC (v. decisione impugnata, punto 159). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, in questo caso non occorre tener conto degli appunti dell’Emesa, ma solamente degli elementi comunicati prima del 15 giugno 2007, per accertare il valore aggiunto significativo del contributo della Redaelli.

127    Si deve del resto osservare che le indicazioni precedenti non hanno prodotto l’effetto sostenuto dalla Redaelli, la quale afferma che, grazie al suo contributo, la Commissione ha potuto accertare la partecipazione dell’ITC, dell’Itas e della CB al Club di Zurigo negli anni 1993-1995.

128    Per quanto riguarda la CB, dalla decisione impugnata emerge che quest’ultima ha negato di aver preso parte al Club di Zurigo o a un accordo paneuropeo. Secondo detta impresa, la Redaelli si sarebbe «autonominata» rappresentante degli altri produttori italiani a tale riguardo. Alla luce di questa contestazione – e pur avendo riscontrato, sulla base di informazioni fornite dall’ITC nella sua domanda di trattamento favorevole, che la CB aveva assistito, così come la Redaelli, l’Itas, l’ITC, la Tréfileurope Italia, la DWK e la Tycsa, a una riunione del Club Italia con i produttori del Club di Zurigo, svoltasi il 24 febbraio 1993 e durante la quale sono stati discussi non solo i prezzi e le vendite sul mercato italiano, ma anche il consumo di AP sugli altri mercati europei – la Commissione ha preferito considerare che la CB avesse cominciato a partecipare all’infrazione solamente il 23 gennaio 1995, sulla base, in particolare, della bozza di accordo da essa scoperto durante le ispezioni organizzate il 19 e il 20 settembre 2002 (v. punto 123 supra).

129    Quindi, è solo a partire dal 23 gennaio 1995, sulla base di elementi di prova diversi da quelli evocati dalla Redaelli per la sua domanda di trattamento favorevole, che la partecipazione della CB all’intesa è stata accertata (v. decisione impugnata, segnatamente punti 155, 165, 166 e da 849 a 855).

130    Quanto all’Itas, la decisione impugnata menziona egualmente il fatto che tale impresa ha negato di aver partecipato al Club di Zurigo nel corso degli anni 1993‑1994, perché avrebbe ottenuto le certificazioni necessarie solamente nel 1995 per la Germania, e in epoca successiva per altri paesi. A differenza della CB, e per i motivi esposti nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la partecipazione dell’Itas all’infrazione fosse dimostrata a partire dalla partecipazione di tale impresa alla riunione del Club Italia con i produttori del Club di Zurigo del 24 febbraio 1993. A tale riguardo, la Commissione ha inoltre rilevato la partecipazione dell’Itas, così come quella della Redaelli e dell’ITC, a una riunione del Club Italia del 7 maggio 1993, sulla quale l’ITC ha fornito informazioni nella sua domanda di trattamento favorevole. Tale riunione aveva avuto ad oggetto, in particolare, quattro proposte nei confronti dei produttori paneuropei. Pur risultando che la decisione impugnata indica, tra l’altro, che l’Itas era «rappresentata nel Club di Zurigo da Redaelli» nelle riunioni successive a quella del 24 febbraio 1993, da quanto prima detto emerge che un’informazione siffatta può essere perfettamente dedotta dagli elementi di prova trasmessi dalla DWK e dalla Nedri prima della data del contributo fornito dalla Redaelli il 15 giugno 2007 (v. decisione impugnata, in particolare punti 155, 163, 164 e da 856 a 861).

131    In una situazione del genere, considerato il fatto che la Commissione disponeva di vari elementi per dimostrare l’inizio della partecipazione dell’Itas all’infrazione – tra cui le informazioni, che sono essenziali, fornite nella propria domanda di trattamento favorevole dall’ITC, che ha trasmesso un resoconto manoscritto della riunione del Club Italia con i produttori del Club di Zurigo del 24 febbraio 1993, e le informazioni trasmesse dalla DWK e dalla Nedri sul ruolo svolto dalla Redaelli all’interno del Club di Zurigo –, essa era legittimata a ritenere che il contributo reso dalla Redaelli il 15 giugno 2007 non costituisse un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso.

132    Con riferimento all’ITC, dalla decisione impugnata emerge che tale impresa ha approvato il contenuto della comunicazione degli addebiti inviatale, confermando che quest’ultima era «in linea con le dichiarazioni e i resoconti dei fatti forniti nella [sua] domanda di trattamento favorevole e nelle [sue] successive comunicazioni» e, quindi, che detta impresa aveva partecipato direttamente all’intesa, in particolare al Club di Zurigo, al Club Italia e all’integrazione dei produttori italiani nel Club Europa dal 24 febbraio 1993 al 19 settembre 2002 (v. decisione impugnata, in particolare punti 841 e 843).

133    Anche in questo caso, e sebbene la decisione impugnata rilevi, ai punti 153 e 155, che l’ITC non ha negato di essere stata rappresentata dalla Redaelli nel Club di Zurigo, la Commissione disponeva di altri elementi, tra cui quelli comunicati dalla stessa ITC, ma anche quelli trasmessi dalla DWK e dalla Nedri, per dimostrare l’inizio della partecipazione dell’ITC all’infrazione. Di fronte a una situazione del genere, la Commissione era legittimata a ritenere che il contributo fornito dalla Redaelli il 15 giugno 2007 non soddisfacesse i presupposti definiti dalla comunicazione sul trattamento favorevole per costituire un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova che erano già in suo possesso.

134    Alla luce degli argomenti delle parti e dei documenti trasmessi, è necessario constatare che la Commissione poteva effettivamente affermare di disporre già, per tale aspetto dell’infrazione, sotto il profilo tanto materiale quanto cronologico, di elementi di prova sufficienti per dimostrare i fatti in questione. Gli elementi di prova richiamati dalla Redaelli a tale riguardo non presentavano, quindi, il valore aggiunto significativo necessario a consentirle di beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda in base alla comunicazione sul trattamento favorevole.

 – Altri aspetti dell’infrazione

135    La Redaelli sostiene che il suo contributo è stato uno dei primi a confermare l’esistenza del sistema di controllo dell’intesa e a fornirne una descrizione completa. Ciò sarebbe avvenuto a partire dal 21 ottobre 2002, nella sua risposta a una richiesta di informazioni e nella sua domanda di trattamento favorevole del 20 marzo 2003.

136    È tuttavia necessario constatare, alla luce dei motivi espressi nella decisione impugnata e in considerazione degli elementi forniti in proposito dalla Commissione, che quest’ultima già disponeva di numerosi elementi di prova a seguito delle ispezioni compiute il 19 e il 20 settembre 2002, della domanda di trattamento favorevole dell’ITC del 21 settembre 2002 e di quella della Tréfileurope del 4 novembre 2002 (v. decisione impugnata, punti da 450 a 455).

137    In particolare, sotto il profilo cronologico, si deve ricordare che, nella sua risposta del 21 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni, la Redaelli si è limitata a fare riferimento a un agente commerciale, il sig. Pr., che aveva l’incarico di raccogliere dati sull’evoluzione delle vendite dei vari produttori. Orbene, a quell’epoca, la Commissione disponeva, in particolare, di documenti contemporanei ai fatti e preparati da tale persona, scoperti durante le ispezioni compiute il 19 e il 20 settembre 2002, nei quali venivano prospettate chiaramente le informazioni menzionate dalla Redaelli.

138    Nella domanda di trattamento favorevole del 20 marzo 2003, la Redaelli fornisce maggiori dettagli sul ruolo svolto dal sig. Pr., indicando tra l’altro che egli poteva stabilire gli acquisti effettuati da ciascuno dei clienti presso i produttori interessati. Il suo ruolo non sarebbe stato più solamente quello di controllare le quantità vendute, ma di determinare il potenziale in materia di clientela. Se è pur vero che questo secondo lato del ruolo svolto dal sig. Pr. è menzionato nella decisione impugnata, al punto 452, ove si afferma che le informazioni a questo proposito provengono dalla Redaelli, cionondimeno il ruolo di tale persona consisteva essenzialmente, come riferisce la Commissione richiamando i documenti scoperti durante le ispezioni, proprio in compiti di vigilanza e di controllo.

139    Gli elementi di prova invocati dalla Redaelli a tale riguardo non presentavano, quindi, il valore aggiunto richiesto per consentirle di beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole.

140    La Redaelli fa peraltro valere che il suo contributo è stato il primo a confermare l’esistenza e il contenuto di varie riunioni, tra cui quelle del Club Italia del 1° febbraio 2002, del 1° marzo 2002 e del 26 agosto 2002, e quelle del Club Europa del 28 e 29 febbraio 2000, dell’8 e 9 maggio 2000, del 15 maggio 2001, del 4 settembre 2001 e del 24 luglio 2002.

141    Anche a questo proposito, emerge dagli atti di causa che la Commissione disponeva, nel complesso, di numerose informazioni sul periodo interessato (2000-2002), riguardanti tanto il Club Italia quanto il Club Europa (v. decisione impugnata, allegati 2 e 3, relativi alle descrizioni delle riunioni menzionate). Infatti, il contributo evocato dalla Redaelli sul punto poco o nulla aggiunge alla capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione, che si tratti del periodo interessato, dei Club considerati o persino del contenuto delle riunioni menzionate dalla Redaelli, per le quali la Commissione già disponeva di elementi di prova scoperti durante le ispezioni o forniti in tempo utile da altre imprese, come l’ITC, la CB, la Tréfileurope, la Nedri o la DWK, o era in grado di affermare che gli elementi forniti dalla Redaelli non dimostravano la natura anticoncorrenziale della riunione menzionata (come la prospettata riunione dell’8 e 9 maggio 2000, che è risultata essere solo una riunione dell’Eurostress Information Service (ESIS), una delle associazioni di categoria dell’AP).

142    Non può quindi ritenersi che il contributo della Redaelli a proposito delle summenzionate riunioni costituisse un valore aggiunto significativo ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

143    Infine, la Redaelli invoca anche la circostanza di essere stata la prima a confermare quanto brevemente accennato nella domanda di trattamento favorevole circa il collegamento tra l’accordo di fissazione di quote a livello europeo (Club di Zurigo) e l’accordo a livello italiano (Club Italia); di essere stata la prima a descrivere le dinamiche del Club Italia all’inizio degli anni ‘90 con riferimento, in particolare, all’abbandono della pratica di fissazione di quote a seguito del rifiuto dell’ITC di aderire a tale iniziativa; di aver fornito un contributo significativo relativo alla data di inizio della partecipazione della Tréfileurope al Club Italia e di essere all’origine della distinzione, operata nella decisione impugnata, tra clienti esclusivi e clienti comuni in relazione al Club Italia oppure per quanto riguarda gli incontri paneuropei che avvenivano «a margine delle riunioni dell’ESIS».

144    Su tali aspetti, è necessario constatare, come correttamente illustrato dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento e alle misure istruttorie disposte dal Tribunale, che gli elementi di prova dedotti in proposito dalla Redaelli non sono stati determinanti, oppure vertono su aspetti minori dell’infrazione, irrilevanti in quanto tali alla luce degli elementi già in possesso della Commissione, i quali provenivano da varie fonti che si corroboravano reciprocamente.

145    Così, per quanto riguarda il collegamento tra il Club di Zurigo e il Club Italia, anche se la parte della decisione impugnata citata dalla Redaelli, ossia i punti 401 e seguenti, dà effettivamente conto di documenti prodotti dalla Redaelli, dagli atti di causa emerge pure che altri documenti sono stati sequestrati durante le ispezioni oppure trasmessi dall’ITC, in particolare il documento più rilevante a tale riguardo, cioè l’accordo del 5 dicembre 1995 tra la Redaelli, la CB, l’Itas e l’ITC.

146    Analogamente, quanto alla descrizione delle dinamiche del Club Italia all’inizio degli anni ‘90, occorre rammentare che la Commissione ha fatto decorrere la partecipazione della Redaelli, della CB, dell’Itas e dell’ITC al Club Italia solamente dal 23 gennaio 1995, data della bozza di accordo più risalente in possesso della Commissione a seguito delle ispezioni (v. decisione impugnata, punti 402 e 456). Le informazioni comunicate dalla Redaelli sulla situazione precedente non hanno dunque inciso sulla capacità della Commissione di dimostrare i fatti. Quanto alla data di inizio della partecipazione della Tréfileurope al Club Italia, dal punto 460 della decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione già disponeva di elementi di prova sufficienti per fissare tale data al 3 aprile 1995, dato che i documenti utilizzati a tale riguardo erano stati forniti dall’ITC. Per quanto riguarda la distinzione operata nella decisione impugnata tra clienti esclusivi e clienti comuni, emerge altrettanto distintamente dai punti 445 e 447 della decisione impugnata che la Commissione era già a conoscenza di tale distinzione, grazie ai documenti scoperti durante le ispezioni e alle osservazioni presentate dalla Tréfileurope.

147    Infine, per quanto riguarda i riferimenti agli incontri paneuropei avvenuti «a margine delle riunioni dell’ESIS», una simile indicazione risultava già dai documenti forniti dal Bundeskartellamt nella fase iniziale del procedimento e da documenti scoperti durante le ispezioni.

 c) Conclusione

148    Dalle suesposte considerazioni deriva che il primo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto integralmente infondato.

 3Sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

149    In sostanza, la Redaelli fa valere che la Commissione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, perché non avrebbe esaminato la sua richiesta di trattamento favorevole alla luce dei parametri elaborati nella comunicazione sul trattamento favorevole. Nel respingere tale richiesta, il 19 settembre 2008, la Commissione sarebbe stata in realtà influenzata dalla sua nuova, e più severa, comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17). Orbene, durante il periodo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, e come emergerebbe da decisioni adottate per sanzionare altri cartelli, la Commissione sarebbe stata più disponibile a accordare una riduzione dell’importo dell’ammenda a richieste principalmente basate su dichiarazioni, e la soglia di «valore aggiunto» sarebbe stata più bassa di quella utilizzata in seguito.

150    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Redaelli e come emerge dai precedenti punti da 76 a 148, la Commissione, decidendo sulla richiesta di trattamento favorevole della Redaelli, ha fatto esatta applicazione dei criteri stabiliti nella comunicazione sul trattamento favorevole.

151    Peraltro, la Redaelli non può neppure limitarsi a richiamare soluzioni adottate dalla Commissione in altri casi per chiedere di beneficiarne senza addurre, a tal fine, il minimo elemento che consenta di stabilire la somiglianza delle situazioni di fatto, con riferimento tanto alle infrazioni in questione quanto agli elementi presentati dalle imprese interessate per le richieste di trattamento favorevole.

152    In ogni caso, anche ipotizzando che ne sia stato tenuto conto, le precisazioni fornite sulla nozione di «valore aggiunto» dalla comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, adottata nel 2006, non sono affatto idonee a compromettere l’asserito legittimo affidamento invocato dalla Redaelli. In materia di trattamento favorevole, non può sussistere un diritto di beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per il solo fatto che sono stati forniti elementi di prova o dichiarazioni alla Commissione.

153    Secondo entrambe le comunicazioni, è infatti necessario determinare il valore aggiunto significativo di simili elementi, in particolare alla luce degli elementi già in possesso della Commissione, ed è su questo valore aggiunto che si fonda la decisione di accordare o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di trattamento favorevole.

154    Analogamente, in entrambe le comunicazioni viene espressamente riconosciuto che gli elementi di prova risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti hanno valore qualitativo maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente.

155    Da quanto precede risulta che il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 4Sulla violazione del principio della parità di trattamento

156    La Redaelli fa valere che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento accordando riduzioni dell’importo delle ammende del 5% a imprese, ossia l’Emesa/Galycas e la WDI, la cui cooperazione sarebbe stata più modesta.

157    Per quanto riguarda l’Emesa e la Galycas, la Redaelli rileva che la riduzione è stata concessa sulla base delle informazioni fornite in risposta alle richieste di informazioni della Commissione. Nel loro contributo, l’Emesa e la Galycas avrebbero solo ammesso l’esistenza di incontri anticoncorrenziali tra produttori europei e produttori spagnoli e portoghesi a margine di riunioni di associazioni di categoria, per i quali esse hanno anche presentato due elenchi di riunioni che riportavano la data, il luogo e il nome dei partecipanti «senza fornire alcuna descrizione del loro contenuto e senza essere confortati da nessuna prova documentale» (v. decisione impugnata, punto 1095). Pur riconoscendo il carattere limitato di tale contributo, troppo vago per costituire, in quanto tale, una prova dell’infrazione, la Commissione ha tuttavia ritenuto che esso rappresentasse un valore aggiunto significativo in quanto, se confermato da altri elementi di prova, accresceva la sua capacità di dimostrare determinati fatti costitutivi del cartello.

158    In confronto, il contributo fornito dalla Redaelli sarebbe stato ben più significativo. Ancor prima di depositare formale richiesta di trattamento favorevole con ulteriori elementi probatori, la Redaelli, già il 21 ottobre 2002, ossia prima dell’Emesa e della Galycas, avrebbe ammesso che si erano tenuti incontri anticoncorrenziali tra produttori europei e italiani. La Redaelli avrebbe inoltre fornito una descrizione di tali incontri e un elenco, che riportava data, luogo e partecipanti, più dettagliato di quello consegnato dall’Emesa e dalla Galycas. Infine, le dichiarazioni della Redaelli sarebbero state utilizzate dalla Commissione nei confronti della CB, dell’Itas e della Tréfileurope per imputare loro la responsabilità di parte dell’intesa.

159    Per quanto riguarda la WDI, dalla decisione impugnata emergerebbe che il contributo di detta impresa era molto limitato e non si riferiva a questioni decisive. La dichiarazione della WDI del 19 maggio 2004 conterrebbe le prime informazioni su alcuni elementi organizzativi del Club di Zurigo e sul fatto che tale Club seguiva l’esempio italiano. La WDI sarebbe stata anche la prima a confermare le dichiarazioni della DWK sull’esistenza di una società responsabile della raccolta dati per il Club di Zurigo e il Club Europa e la prima a confermare le dichiarazioni della Nedri sul sistema di compensazione del Club di Zurigo. Si tratterebbe di mere dichiarazioni, non accompagnate da elementi probatori documentali.

160    In confronto, il contributo della Redaelli non risulterebbe in alcun caso inferiore a quello della WDI. Anche la Redaelli sarebbe stata la prima a fornire informazioni su alcuni aspetti del cartello (inter alia, il suo ruolo come rappresentante di alcune imprese italiane e la situazione del Club Italia nei primi anni ‘90) e la prima a confermare le dichiarazioni o i documenti forniti da altre imprese (inter alia, quelli relativi al sistema di monitoraggio, al collegamento tra il Club di Zurigo ed il Club Italia nonché quelli relativi ad alcuni incontri paneuropei ed italiani). Inoltre, la Redaelli avrebbe contribuito all’indagine con una dovizia di riscontri, informazioni e chiarimenti di cui sarebbe priva l’istanza della WDI.

161    A tale riguardo, si deve rilevare che, come emerge da costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento è violato quando situazioni analoghe sono trattate in modo diverso o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc., EU:C:1984:394, punto 28, e del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punto 102).

162    Nella fattispecie, nessun elemento presentato dalla Redaelli consente di ravvisare la sussistenza di una disparità di trattamento tra la medesima e l’Emesa/Galycas o la WDI.

163    Da un lato, la Redaelli non espone argomenti che possano rimettere in discussione il valore aggiunto significativo riconosciuto dalla Commissione ai contributi forniti dall’Emesa/Galycas e dalla WDI durante il procedimento amministrativo.

164    Infatti, è a seguito dell’esame del valore intrinseco e relativo delle varie dichiarazioni o dei vari documenti presentati dall’Emesa/Galycas e dalla WDI che la Commissione ha concluso, come spiegato nella decisione impugnata, che una riduzione del 5% dell’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna di tali imprese risultava giustificata. Orbene, gli argomenti della Redaelli non hanno ad oggetto tale valore aggiunto riconosciuto dalla Commissione, ma il valore aggiunto che avrebbe dovuto essere attribuito al suo stesso contributo per la ragione che il suo valore aggiunto sarebbe stato «sicuramente più significativo» di quello riconosciuto all’Emesa/Galycas, o non apparirebbe «in alcun modo inferiore» a quello riconosciuto alla WDI.

165    A tale riguardo, dalla decisione impugnata emerge che il valore aggiunto significativo riconosciuto dalla Commissione ai contributi dell’Emesa/Galycas e della WDI soddisfa i presupposti indicati ai punti da 21 a 23 della comunicazione sul trattamento favorevole. In particolare, i punti 1094 e 1096 della decisione impugnata nonché il suo allegato 4 danno conto del ruolo svolto dal contributo fornito dall’Emesa/Galycas, contributo che costituiva il primo elemento ad aver permesso di accertare il contenuto illecito di varie riunioni del Club España. Analogamente, la Commissione espone, al punto 1113 della decisione impugnata, i motivi che l’hanno indotta a ritenere che il contributo della WDI avesse consentito di chiarire varie questioni relative, in particolare, all’organizzazione del Club di Zurigo.

166    D’altro lato, è necessario rilevare che gli argomenti dedotti dalla Redaelli non consentono neppure un utile confronto tra il valore aggiunto significativo da essa affermato con il valore aggiunto significativo attribuito dalla Commissione ai contributi dell’Emesa/Galycas e della WDI.

167    Anche se, sul piano formale, i contributi sono simili, essendo essenzialmente stati resi sotto forma di dichiarazioni, i motivi per cui la Commissione è giunta alla summenzionata conclusione con riferimento all’Emesa/Galycas e alla WDI divergono profondamente da un’impresa all’altra, a causa delle peculiarità della partecipazione di ciascuna di tali imprese all’intesa. L’Emesa/Galycas è un’impresa spagnola che ha partecipato, in particolare, al Club Europa e al Club España, la WDI è un’impresa tedesca che ha partecipato al Club Europa e la Redaelli è un’impresa italiana che ha partecipato al Club Europa e al Club Italia. Le loro attività e il loro livello di coinvolgimento nell’intesa, quali riportati nella decisione impugnata alla luce, segnatamente, degli elementi all’epoca in possesso della Commissione, sono a tal punto differenti da rendere impossibile un confronto tra le loro situazioni.

168    Di conseguenza, anche se alla Redaelli è stata negata una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di trattamento favorevole, ciò non è dovuto al valore aggiunto significativo riconosciuto dalla Commissione ai contributi resi dall’Emesa/Galycas e dalla WDI, bensì alla mancanza, nel suo stesso contributo, di valore aggiunto significativo ai sensi dei punti da 21 a 23 della comunicazione sul trattamento favorevole.

169    Dalle suesposte considerazioni deriva che il terzo capo del primo motivo dev’essere respinto, e con esso, di conseguenza, l’intero primo motivo.

[omissis]

 Sulle spese

231    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Redaelli Tecna SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.


1 – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.