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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Redaelli Tecna / Commissione

(Causa T-423/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Redaelli Tecna SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada e S. Patuzzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Prete e V. Bottka, successivamente V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Redaelli Tecna SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

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1 GU C 317 del 20.11.2010.