Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Ergo Versicherungsgruppe / UAMI – DeguDent (ERGO)
(causa T‑382/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza – Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso – Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 28, 61‑62, 66)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e l’Ergo Versicherungsgruppe AG. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008‑4) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa con riferimento ai prodotti della classe 5. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’Ergo Versicherungsgruppe AG, la DeguDent GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese. |