Language of document : ECLI:EU:T:2014:27





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 – SKW Stahl‑Metallurgie Holding et SKW Stahl‑Metallurgie / Commissione

(causa T‑384/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Diritti della difesa – Imputabilità della condotta illecita – Obbligo di motivazione – Ammende – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Proporzionalità – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione delle imprese – Domanda di un’impresa di esporre i propri argomenti a porte chiuse al fine di tutelare le proprie relazioni d’affari con un’altra impresa – Rischio di violazione dei diritti della difesa di quest’altra impresa – Rigetto – Mutamento di circostanze che non comporta più la necessità di esporre gli argomenti a porte chiuse – Domanda di una nuova audizione – Rigetto – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza – Necessità per il consigliere-auditore di conciliare i diritti della difesa delle due imprese (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 12, § 1, e 14, §§ 1 e 6) (v. punti 20, 21, 35-39, 58, 61, 62)

2.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Onere della prova (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 67-72, 82-86, 90, 99, 109-111, 123, 124)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 129, 130)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mero rinvio a una sentenza anteriore del Tribunale – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 131-134)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 135)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Facoltà della Commissione di discostarsi da questi ultimi – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Presa in considerazione delle caratteristiche particolari di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio che l’ammenda sia sproporzionata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13, 25 e 37) (v. punti 147, 153, 164-168)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Modifica degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 185)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 186, 188)

9.                     Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Presupposti – Unità economica – Eccezioni (Art. 81 CE) (v. punti 194-197)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – Violazione del principio di legalità delle pene – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punto 206)

11.                     Concorrenza – Ammende – Imposizione – Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione – Insussistenza – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 29 e 31) (v. punto 225)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Impresa beneficiaria (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 237-240)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Eventuale scioglimento dell’entità economica successivamente all’adozione della decisione impugnata – Irrilevanza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 266, 267)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte in cui concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti mediante detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SKW Stahl‑Metallurgie Holding AG e SKW Stahl‑Metallurgie GmbH sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Gigaset AG sopporterà le proprie spese.