Ricorso proposto il 30 settembre 2009 - ERGO Versicherungsgruppe / UAMI - DeguDent (ERGO)
(Causa T-382/09)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: ERGO Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DeguDent GmbH (Hanau/Meno, Germania)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009, procedimento R 44/2008-4;
condannare alle spese il convenuto o la controinteressata in caso di intervento di quest'ultima nel procedimento dinanzi al convenuto.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ERGO" per prodotti e servizi delle classi 1-45 (registrazione n. 3 292 638)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la DeguDent GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 398 328 80 ed il marchio comunitario n. 1 064 674 "CERGO" per prodotti della classe 10, ove l'opposizione è diretta soltanto contro la registrazione per prodotti delle classi 5 e 10
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
violazione dell'art. 42, n. 5, prima frase, in combinato disposto con gli artt. 64, n. 1, prima frase, e 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
1, poiché la commissione di ricorso non avrebbe interamente deciso sull'oggetto del procedimento di ricorso
violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).