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Ricorso proposto il 1° ottobre 2009 - SKW Stahl-Metallurgie Holding e SKW Stahl-Metallurgie/Commissione

(Causa T-384/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Germania) e SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, S. Janka e S. Dierckens)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in via subordinata, modificare l'art. 2 della decisione impugnata, con cui è stata comminata un'ammenda alle convenute, disponendo l'annullamento di tale ammenda o, almeno, la sua sostanziale riduzione;

condannare la convenuta a sostenere le proprie spese e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., emessa nel caso COMP/39.396 - Reagenti a base di calcio e magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata comminata alle ricorrenti e ad altre imprese un'ammenda per la violazione dell'art. 81 CE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato a un'infrazione unica e continuata sul mercato del carburo di calcio e del magnesio nel SEE, ad eccezione che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, consistente in: spartizione dei mercati, intesa sulle quote, spartizione dei clienti, fissazione dei prezzi, scambio di informazioni commerciali confidenziali sui prezzi, sui clienti e sui volumi di vendita.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi di impugnazione.

In primo luogo, viene addebitato alla convenuta di aver violato il diritto al contraddittorio, poiché essa non avrebbe consentito alle ricorrenti di far valere i propri argomenti anche oralmente nel corso di una audizione.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha applicato in modo erroneo l'art. 81, n. 1, CE. A tale riguardo, si censura che la convenuta abbia addebitato la condotta della SKW Stahl-Metallurgie GmbH alla SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. Inoltre, le ricorrenti deducono che le condizioni necessarie per il superamento della presunzione che una società madre esercita una determinata influenza sulla società figlia sarebbero impossibili da soddisfare. Al contempo, la convenuta avrebbe violato, con il suo modus procedendi, il principio inquisitorio.

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, non avendo spiegato per quale ragione le osservazioni delle ricorrenti dovevano ritenersi insufficienti a confutare la presunzione di una determinata influenza della SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sulla SKW Stahl-Metallurgie GmbH.

Inoltre, viene lamentato che la convenuta avrebbe violato sotto più punti di vista il principio di parità di trattamento nell'ambito del calcolo dell'ammenda.

In quinto luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato gli artt. 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 1 nonché i principi di proporzionalità e legalità della pena, con riguardo al calcolo dell'ammenda.

In ultimo, le ricorrenti deducono una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione ha stabilito nei confronti della SKW Stahl-Metallurgie GmbH un'ammenda che supera il 10% del fatturato da quest'ultima realizzato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).