Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2024 – Fondo russo per gli investimenti diretti/Consiglio
(Causa T-235/22)1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di investire in progetti cofinanziati dal ricorrente, di parteciparvi o di contribuirvi in altro modo – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Libertà d’impresa – Proporzionalità»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fondo russo per gli investimenti diretti (rappresentanti: K. Scordis e A. Gavrielides, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, C. Giolito e M. Carpus Carcea, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 5), e, dall’altro, del regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 63, pag. 1), nella misura in cui tali atti lo riguardano.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il Fondo russo per gli investimenti diretti è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.
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1 GU C 237 del 20.6.2022.