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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Rijn Schelde Mondia France contro Commissione delle Comunità europee presentato il 31 gennaio 2005.

(Causa T-55/05)

Lingua di procedura: il francese

Il 31 gennaio 2005 la società Rijn Schelde Mondia France con sede a Rouen (Francia) rappresentata dall'avv. François Citron ha presentato dinanzi al Tribunale delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che la lettera del 7 ottobre 2004 inviata dalla Commissione europea alla direzione generale delle dogane nel fascicolo REM 2201, costituisce una decisione della Commissione europea che arreca danno alla società Rijn Schelde Mondia France e questa deve essere annullata;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alla decisione che sarebbe contenuta in una lettera, in data 7 ottobre 2004, inviata da questa alla direzione generale francese delle dogane.

Si fa presente al riguardo che, con lettera 31 ottobre 2000, la società ricorrente ha chiesto all'amministrazione francese delle dogane che quest'ultima accetti di condonare dazi doganali che erano stati ad essa notificati dalla direzione generale delle dogane di Rouen e di Le Havre, per un importo totale di EUR 962 058,64. L'amministrazione francese, pur ritenendosi competente a rispondere alla domanda di condono di dazi presentati, ha tuttavia rinviato il fascicolo alla Commissione, affinché questa si pronunci "sul carattere manifesto o meno della negligenza addebitata".

Con la decisione impugnata, la Commissione restituirebbe il fascicolo alle dogane francesi "per trattazione da parte dei vostri servizi".Essa ha tuttavia indicato all'amministrazione francese che riteneva che la ricorrente avesse commesso una negligenza manifesta, consigliando al tempo stesso di rifiutare alla ricorrente il beneficio del condono dei dazi.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere:

-    l'esistenza nella fattispecie di un eccesso di potere, in quanto la Commissione, pur dichiarandosi incompetente a pronunciarsi sulla domanda di condono di dazi, ha preso tuttavia posizione sulla questione relativa all'asserito carattere manifesto della negligenza addebitata.

-    La Commissione non avrebbe adottato la sua decisione nel termine di nove mesi previsto all'art. 907, secondo comma, del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.

-    La violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.

-    L'esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere, in quanto la decisione di incompetenza della Commissione è intervenuta tre anni dopo che il fascicolo le è stato trasmesso dall'amministrazione francese, mentre aveva ignorato l'argomento relativo all'incompetenza inizialmente dedotto dalla ricorrente stessa dinanzi alle dogane francesi.

In secondo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione un errore manifesto nella valutazione nella fattispecie degli elementi costitutivi di una negligenza manifesta.

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